Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16474 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 10/03/2020, dep. 10/06/2021), n.16474

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

FORLENZA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, per procura a margine del ricorso, dall’Avv.

Carlo Nunziante Cesaro;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 843/5/2014 della Commissione

tributaria regionale della Campania-sezione di Salerno, depositata

il 30 gennaio 2014;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

10 marzo 2021 dal relatore Cons. Crucitti Roberta.

 

Fatto

RILEVATO

che:

nella controversia originata dall’impugnazione da parte della Forlenza s.r.l. di avviso di accertamento, emesso ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 41 bis, e relativo a Ires, Irap e Iva dell’anno di imposta 2005, la Commissione tributaria regionale della Campania-Sezione staccata di Salerno, rigettando l’appello proposto dalla contribuente, confermava la sentenza di primo grado di rigetto del ricorso introduttivo.

In particolare, la C.T.R. riteneva pienamente legittimo l’avviso di accertamento siccome fondato non solo sulle risultanze dell’applicazione degli studi di settore ma anche sulla entità dei costi dedotti e sull’antieconomicità della gestione aziendale. Rilevava che la ricostruzione induttiva dei redditi non risultava idoneamente contrastata dalla Società, non essendo stato sufficientemente provato il dedotto stato di crisi dell’impresa. Ribadiva, infine, la legittimità delle sanzioni irrogate siccome conseguenti all’infedeltà della dichiarazione.

Avverso la sentenza la Società ha proposto ricorso, su quattro motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., alla trattazione in Camera di Consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo – rubricato: violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis – la ricorrente deduce l’errore commesso dalla C.T.R. laddove aveva ritenuto la legittimità dell’avviso di accertamento basato su un sistema di presunzioni, malgrado si trattasse di un accertamento parziale ai sensi dell’invocato art. 41 bis.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la sentenza impugnata di nullità, per violazione dell’art. 112 c.p.c. in disposizione combinata con l’art. 111 Cost. laddove la C.T.R. aveva del tutto omesso di pronunciarsi su alcune questioni poste sin dal primo grado e già ignorate dal primo Giudice, ossia la mancata applicazione retroattiva dello studio di settore UD2OU 2008, in quanto più favorevole al contribuente con l’applicazione dei correttivi anticrisi e il travisamento della circostanza relativa all’avvenuta messa in mobilità di otto lavoratori dipendenti.

3. Con il terzo motivo – rubricato: violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in disposizione combinata con l’art. 112 c.p.c. e art. 2697 c.c. – la ricorrente lamenta che la C.T.R., nel ritenere che l’anno 2005 fosse periodo di grande espansione del mercato immobiliare, avesse inammissibilmente fatto ricorso al fatto notorio.

4. Infine, con il quarto motivo – rubricato: violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5 – la ricorrente censura la sentenza impugnata laddove la C.T.R. aveva ritenuto la legittimità delle sanzioni irrogate ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5. Secondo la prospettazione difensiva la sanzione, presupponendo il dolo o quanto meno la colpa, non poteva essere irrogata sulla base di una semplice praesumpio hominis quale è lo studio di settore.

5. I primi tre motivi, per la loro connessione, possono essere trattati congiuntamente.

5.1. Il primo motivo è infondato. Questa Corte ha, invero, affermato che “L’accertamento parziale, che è uno strumento diretto a perseguire finalità di sollecita emersione della materia imponibile, non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto alle previsioni di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 39, e al D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 55, bensì una modalità procedurale che ne segue le stesse regole, per cui può basarsi senza limiti anche sul metodo induttivo e il relativo avviso può essere emesso pur in presenza di una contabilità tenuta in modo regolare” (Cass. n. 21984 del 2015); “non è, dunque, circoscritto all’accertamento del reddito d’impresa o solo a talune delle categorie di redditi di cui al T.U.I.R., art. 6, nè, del resto, è richiesto all’ufficio di fornire la “prova certa” del maggior reddito, prova che può invece essere raggiunta anche con le presunzioni di cui alla fonte legale (qualora “risultino elementi” con l’accertamento parziale “possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibili”, fatta sempre salva la possibilità per il contribuente di fornire specifica prova contraria, da sottoporre al vaglio del giudice di merito nella fase contenziosa (cfr. Cass.n. 8406 del 04/04/2018Cass.n. 8406 del 04/04/2018; Cass. nn. 496/2013, 27323/2014)” (così Cass. n. 21984/15 cit., in motivazione; v. anche Cass. n. 3573 del 2010).

Nel caso in esame, peraltro, è pacifico che l’avviso di accertamento fosse stato emesso ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, e che non fosse basato esclusivamente sugli studi di settore.

5.2 Il secondo e il terzo motivo sono fondati. La C.T.R. ha, invero, omesso di pronunciarsi sul motivo di appello con il quale la Società aveva impugnato la sentenza della C.T.P. per non avere, a sua volta, pronunciato sulla richiesta applicabilità dello studio di settore più favorevole per la contribuente. Questa Corte (cfr., tra le altre di recente, Cass. n. 33035 del 16/12/2019) è, invero, ferma nel ritenere che “in tema di accertamento induttivo, mentre l’errato inquadramento nello studio di settore, in quanto afferente alla genesi dell’atto impositivo, costituisce un’eccezione relativa a norma procedimentale che deve essere eccepita a pena di decadenza, il successivo affinamento in uno studio di settore più evoluto costituisce “ius superveniens” rilevabile anche in appello, sorgendo in capo al contribuente un diritto soggettivo perfetto ad essere riqualificato secondo il nuovo strumento”.

5.3 Il secondo mezzo di impugnazione è fondato anche con riguardo alla dedotta (pag.7 del ricorso) assenza di motivazione della sentenza impugnata in ordine all’inidoneità degli elementi probatori addotti dalla Società ricorrente. A fronte del fatto (dato per accertato dalla C.T.R.) e costituito dall’avvenuta cessazione, per messa in mobilità, del rapporto di lavoro di otto dipendenti su venticinque, l’argomentazione svolta al proposito dal Giudice di appello non consente di comprendere l’iter logico seguito, soprattutto ove si consideri che il corollario dell’argomentazione, ovvero che l’anno oggetto di accertamento fosse un periodo di grande espansione del mercato immobiliare è inammissibilmente fondato sulla notorietà del fatto.

5.4 Il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati nè controllati, va inteso, infatti, in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile; di conseguenza, non si possono reputare rientranti nella nozione di fatti di comune esperienza, intesa quale esperienza di un individuo medio in un dato tempo e in un dato luogo, quegli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari, o anche solo la pratica di determinate situazioni, nè quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poichè questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio (così, con orientamento costante, questa Corte: Cass. n. 14063 del 20/06/2014; Cass. n. 2808 del 2013; id. n. 23978 del 19/11/2007). Nel caso in esame, l’affermazione della C.T.R., secondo la quale, notoriamente, si trattava di un periodo (l’anno 2005) di grande espansione del mercato immobiliare è priva di tutti i requisiti, come richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte.

Ne consegue l’accoglimento anche del terzo motivo di ricorso.

6. All’accoglimento del secondo e del terzo motivo, comportanti la cassazione della sentenza con rinvio al Giudice di merito per il riesame, consegue l’assorbimento del quarto mezzo di impugnazione concernente la legittimità delle sanzioni irrogate.

7.Conclusivamente, in accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso, rigettato il primo e assorbito il quarto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Giudice di merito il quale provvederà al riesame e al regolamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiarato assorbito il quarto.

Cassa, nei limiti dei motivi accolti, la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania – sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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