Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16474 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 05/08/2016, (ud. 05/05/2016, dep. 05/08/2016), n.16474

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13658-2010 proposto da:

NOVARTIS FARMA SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA LARGO SOMALIA 67, presso lo studio

dell’avvocato RITA GRADARA, rappresentato e difeso dagli avvocati

NICOLETTA DOLFIN, GASPARE FALSITTA giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 39/2009 della COMM.TRIB.REG. della Lombardia,

depositata il 23/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito per il ricorrente l’Avvocato SAVINO per delega dell’Avvocato

DOLFIN che richiama il contenuto del ricorso e della memoria

depositati e chiede l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato PALASCIANO che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La società Novartis Farma s.p.a. aderiva alla rivalutazione agevolata dei beni d’impresa versando l’imposta sostitutiva prevista dalla L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 25 in tre rate e, in occasione del versamento della seconda e della terza rata, versava gli interessi calcolati al tasso annuo del 6%. Successivamente, accortasi che la legge non prevedeva l’obbligo di versare interessi, presentava istanza di rimborso all’Agenzia delle entrate, la quale non accoglieva l’istanza stessa. La Commissione Tributaria Provinciale di Varese accoglieva il ricorso della contribuente.

Proposto appello da parte dell’Ufficio, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia lo accoglieva e, riformando la sentenza impugnata, dichiarava non dovuto il rimborso degli interessi.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la società Novartis Farma s.p.a. affidato a un solo motivo illustrato con memoria. Si è costituita depositando controricorso l’Agenzia delle entrate.

3. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 25, ed ha formulato il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte se la L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 25, debba essere interpretato, con riguardo ad una fattispecie, quale la presente, di adesione del contribuente alla rivalutazione agevolata dei beni di impresa, nel senso che le rate di imposta successive alla prima dovessero essere maggiorate degli interessi al tasso del 6% annuo, come sostenuto dai giudici di secondo grado, ovvero non dovessero essere maggiorate di alcun interesse, come sostenuto dall’odierna ricorrente”.

4. Osserva la corte che il ricorso è fondato. Invero, come già affermato dalla Corte di legittimità Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 17808 del 26.9.2012; Cass., Sez., Ordinanza n. 17753 del 26.9.2012), la pacifica ed incontroversa circostanza che la L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 25, abbia fissato le modalità di pagamento dell’imposta sostitutiva, prevedendone, espressamente, il pagamento “in tre rate annuali, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 50 per cento nel 2004, 25 per cento nel 2005 e 25 per cento nel 2006”, porta, ragionevolmente, ad escludere la possibilità che sulle rate del 2005 e del 2006, tempestivamente versate entro il fissato termine di pagamento del saldo delle imposte sui redditi di tali anni, potessero maturare interessi di sorta; deve, invero, ritenersi che, nel caso, in cui l’obbligazione tributaria sia stata assolta nel termine stabilito dal legislatore, non possano maturare accessori di sorta, non potendosi, prima di tale termine, ritenere che l’obbligazione fosse venuta a scadenza e che, per l’effetto, dovesse considerarsi sorto il diritto dell’Amministrazione agli interessi.

Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ed il ricorso originario della contribuente va accolto. Le spese processuali dei giudizi di merito si compensano tra le parti per le alterne vicende processuali e quelle di questo giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente. Compensa le spese processuali relative ai giudizi di merito e condanna l’Agenzia delle Entrate a rifondere alla contribuente le spese processuali di questo giudizio, spese che liquida in complessivi Euro 6.000,00, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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