Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16474 del 05/07/2017

Cassazione civile, sez. III, 05/07/2017, (ud. 23/03/2017, dep.05/07/2017),  n. 16474

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2400-2015 proposto da:

S.A., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato NICOLA SACCONE, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.G., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato PUCA DOMENICO unitamente all’avvocato ROSALBA ALASSINI

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

nonchè contro

ALLIANZ SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4010/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 29/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/03/2017 dal Consigliere Dott. CIRILLO FRANCESCO MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.S., in qualità di genitore esercente la potestà sul minore S.A., convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, M.G. e la Lloyd Adriatico s.p.a., chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale nel quale il figlio, alla guida della sua bicicletta, era stato asseritamente investito dalla vettura condotta dal M., riportando conseguenze dannose ed esiti di invalidità permanente.

Si costituì in giudizio il M., chiedendo il rigetto della domanda principale e proponendo domanda riconvenzionale di condanna dell’attore al risarcimento dei danni subiti dall’automobile da lui condotta.

Si costituì anche la società di assicurazione Allianz, chiedendo il rigetto della domanda principale.

Il Tribunale, espletata l’istruttoria anche tramite c.t.u., dichiarò che la responsabilità del sinistro era da ricondurre a colpa esclusiva del S.; rigettò quindi la domanda principale, accolse quella riconvenzionale e condannò l’attore al risarcimento dei danni determinati in Euro 3.500 oltre accessori, nonchè al pagamento delle spese di giudizio.

2. La pronuncia è stata appellata da S.A., frattanto divenuto maggiorenne, e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 29 novembre 2013, ha rigettato il gravame, condannando l’appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado.

Ha osservato la Corte d’appello che la ricostruzione della dinamica del sinistro, da compiere valutando insieme le deposizioni dei testi, le fotografie scattate sul momento e tutto il materiale probatorio esistente, erano convergenti nel senso di confermare la colpa esclusiva del S.. Ed infatti, tre dei quattro testi indicati dall’attore non avevano assistito allo scontro; l’unico teste presente, Me.Al., non era da ritenere attendibile, posto che non era stato indicato nella querela sporta circa tre mesi dopo il fatto. La deposizione del Me., peraltro, risultava sfavorevole al S., posto che aveva fornito una versione dei fatti del tutto incompatibile con l’entità dei danni riportati dalla vettura del M..

Era da ritenere, secondo la Corte napoletana, che nessun urto vi fosse stato tra la parte anteriore dell’auto e la parte sinistra della bicicletta, perchè di tale presunto urto non era rimasta alcuna traccia. Risultavano invece “inequivocabili tracce dell’urto violento della bici sulla parte antero – laterale destra dell’auto, all’altezza dello specchietto retrovisore destro, con effrazione del contiguo lato destro del parabrezza dell’auto stessa”. Nè poteva essere addotta a sostegno della tesi dell’appellante la deposizione del teste Sa., che viaggiava quale trasportato a bordo della vettura del M.. Ed infatti anche tale testimone aveva riconosciuto e confermato le fotografie a lui esibite e scattate in occasione del sinistro; per cui la sua deposizione, nella parte in cui aveva riferito che l’auto aveva colpito la bicicletta con la parte anteriore, era da ritenere “frutto di un equivoco semantico o di una errata verbalizzazione”, risultando essa incompatibile con la traiettoria della bicicletta e l’ubicazione dei danni. Ha aggiunto la Corte che, se la vettura avesse urtato frontalmente la bici, essa sarebbe dovuta cadere sul lato destro e non su quello sinistro, come invece era pacificamente accaduto.

Da tanto la Corte napoletana ha tratto la conclusione che era da ritenere confermata la deposizione dei testi dedotti dal M., posto che non vi era stato alcun urto frontale.

L’ubicazione dei danni esistenti sulla vettura ha indotto la Corte a ritenere superata la presunzione di concorso di responsabilità di cui all’art. 2054 c.c., posto che l’automobilista non aveva avuto la possibilità di compiere efficaci manovre volte ad evitare lo scontro. Nessun valore assumeva, infine, la generica circostanza che il M. fosse stato rinviato a giudizio per il reato di lesioni colpose, tanto più che nulla era dato sapere dell’esito di quel giudizio.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli propone ricorso S.A. con atto affidato a sette motivi ed affiancato da memoria.

Resiste M.G. con controricorso.

La s.p.a. Allianz non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo, secondo e terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e n. 5), omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, violazione delle norme in tema di falsità in atti pubblici ed erronea valutazione delle prove.

Tali doglianze sono concentrate sulla parte della sentenza che ha concluso nel senso che la deposizione del teste Sa. era incompatibile con l’entità dei danni riportati dalla vettura ed era frutto di errata verbalizzazione. Osserva il ricorrente che la corretta valutazione di quella prova avrebbe consentito di accertare che fu l’auto ad investire la bicicletta. Oltre tutto, quanto verbalizzato in sede di escussione del teste fa fede fino a querela di falso, nella specie mai proposta.

1.1. Questi primi tre motivi, da trattare congiuntamente siccome tra loro connessi, sono, quando non inammissibili, comunque privi di fondamento.

Ed invero, costituisce pacifica acquisizione nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui la valutazione di attendibilità dei testimoni e della maggiore o minore idoneità delle loro deposizioni a ricostruire le modalità di un fatto costituiscono attribuzioni tipiche del giudice di merito, il cui operato non è sindacabile nella presente sede di legittimità.

E’ appena il caso di aggiungere, su questo punto, che è infondato il richiamo ad una presunta violazione delle regole circa la validità formale di quanto il teste ha riferito in udienza (v. ricorso a p. 26). La Corte d’appello, infatti, non ha affatto messo in dubbio la validità formale del verbale contenente la deposizione, ma ha solo parlato di un “equivoco semantico o di un’errata verbalizzazione”; in effetti, la sentenza non ha fatto altro che procedere ad una valutazione complessiva della testimonianza ai fini della ricostruzione della dinamica dell’incidente, rilevando che il teste aveva riconosciuto le fotografie che mostravano gli effettivi danni riportati dalla vettura a bordo della quale viaggiava.

2. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e n. 5), violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c. e degli artt. 61, 115 e 116 c.p.c..

Osserva il ricorrente che la ricostruzione dei fatti compiuta dalla sentenza in esame non sarebbe corretta. In particolare, si rileva che dal rapporto dei Carabinieri emerge l’assenza di danni sul fianco destro della vettura, mentre la bicicletta risulta danneggiata nella forcella, dimostrando che l’unica dinamica compatibile era nel senso di un investimento della bici da parte dell’automobile.

2.1. Il motivo non è fondato.

Costituisce costante affermazione nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico – giuridico (v., tra le altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, 25 gennaio 2012, n. 1028, e 30 giugno 2015, n. 13421).

Nella specie la Corte d’appello, con ampia ricostruzione accuratamente motivata, ha ricostruito la dinamica dell’incidente, attribuendo valore di prova decisiva all’ubicazione ed all’entità dei danni riportati dalla vettura del M. ed affermando che simile ricostruzione valeva a superare la presunzione di concorso di colpa di cui all’art. 2054 c.c., comma 2.

A fronte di questi elementi, il motivo in esame si risolve nel tentativo di ottenere in questa sede un nuovo e non consentito esame del merito.

3. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e n. 5), violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., dell’artt. 61, 112, 115 e 116 c.p.c., oltre ad omesso esame di fatti decisivi.

Il ricorrente contesta, in particolare, la valutazione di non attendibilità del teste Me., che era stato indicato nella querela e nel verbale del 22 giugno 2007, quando il S. rifiutò di rimettere la querela. Si contesta, inoltre, l’omessa o comunque incompleta e scorretta valutazione delle deposizioni degli altri testimoni indicati dall’attore, nonchè la mancata considerazione del verbale del pronto soccorso ospedaliero dal quale risultavano i danni sofferti dal danneggiato nello scontro.

4. Con il sesto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e n. 5), violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 112 e 116 c.p.c., in relazione alle deposizioni dei testi indicati dal M..

Lamenta il ricorrente che la sentenza avrebbe deciso la causa dando fede soltanto ai testi indicati dal convenuto ( D.C. e T.) i quali, però, avevano fornito una versione dei fatti incompatibile con la logica e con l’entità dei danni effettivamente riscontrati.

5. Il quinto ed il sesto motivo, da trattare insieme per l’evidente connessione tra loro esistente, sono entrambi, quando non inammissibili, comunque privi di fondamento.

Essi si risolvono, infatti, nel tentativo di sovvertire un giudizio complessivo di attendibilità delle deposizioni testimoniali e dei documenti di causa, sollecitando da parte di questa Corte una diversa interpretazione e valutazione delle medesime, al fine di ottenere un risultato più favorevole alle tesi del ricorrente.

Quanto, in particolare, alla posizione del teste Me., la Corte osserva che la sentenza impugnata, oltre a valutarla come inattendibile in considerazione del dubbio sulla sua effettiva presenza nel luogo e nel momento del sinistro, ha poi anche osservato che la sua deposizione risultava, in ultima analisi, “sfavorevole al S.”, siccome incompatibile con l’accertamento in fatto compiuto.

6. Con il settimo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e n. 5), violazione e falsa applicazione degli artt. 2054 e 2697 c.c., nonchè degli artt. 115 e 116 del codice di rito.

Il ricorrente osserva che la Corte d’appello, dando seguito ai principi consolidati della giurisprudenza, avrebbe dovuto almeno applicare la presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054 cit., posto che l’accertamento dell’esistenza della colpa a carico di uno dei conducenti non esime il giudice dall’obbligo di accertare le colpe anche dell’altro.

6.1. Il motivo è infondato, alla luce di quanto già osservato a proposito del quarto motivo. La positiva attribuzione delle colpe da parte della Corte di merito, infatti, vale a superare la presunzione invocata dal ricorrente.

7. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.800, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA