Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16474 del 01/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16474 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 23779-2011 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO 80416110585 in persona del
Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;

– ricorrente contro
VERDE GABRIELLA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
MONTELEONE DI SPOLETO 8, presso lo studio dell’avvocato
LUGARI BIANCA MARIA, rappresentata e difesa dall’avvocato
SANTORELLI FULVIO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente nonché contro

Data pubblicazione: 01/07/2013

NASTI GIOVANNINA, PALESCANDOLO MASSIMO;
– intimati

avverso la sentenza n. 177/29/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI del 23.6.2010, depositata il 30/06/2010;

22/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
<< L'Agenzia del Territorio ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania ha rigettato l'appello dell'Ufficio avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli. La pronuncia di primo grado aveva accolto il ricorso della sig.ra Gabriella Verde avverso l'avviso di classamento con cui l' Agenzia del Territorio, sollecitata dal Comune di Napoli, aveva provveduto a variare il classamento di un'unità immobiliare di pertinenza della contribuente. La contribuente si è costituita deducendo l'inammissibilità del ricorso per l'inesistenza della relativa notifica. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile - per l'inesistenza della relativa notifica (con correlata inoperatività dell'effetto sanante della costituzione dell'intimata) e conseguente passaggio in giudicato della sentenza gravata - in quanto esso è stato notificato alla sig.ra Verde presso l'ing. Giovanni Alfano, nell'indirizzo di quest'ultimo, in Napoli, via Francesco Durante 2. L'ing. Giovanni Alfano non appare essere in alcun rapporto con la sig.ra Verde, che dall'epigrafe della sentenza gravata risulta residente in via Palizzi, Napoli, e difesa dalla dott.ssa Donadoni, con studio in via Morgantini, Napoli (vedi Cass. 16759/11: "In tema di validità della notifica nella specie, controricorso per cassazione - sussiste radicale inesistenza quando venga effettuata con consegna di copia dell'atto in luogo o a persona privi di qualsiasi rapporto con il suo destinatario"). Si ritiene che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio, con la declaratoria di inammissibilità del ricorso.»; che l'intimata è costituita con controricorso; che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti; Ric. 2011 n. 23779 sez. MT - ud. 22-05-2013 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del che non sono state depositate memorie difensiva; che il Collegio condivide gli argomenti esposto nella relazione; che, pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente a rifondere alla contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 2.000 per onorari, oltre € 100 per esborsi. Così deciso in Roma il 22 maggio 2013. Le spese seguono la soccombenza.

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