Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16473 del 31/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 31/07/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 31/07/2020), n.16473

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8358-2015 R.G. proposto da:

C.F., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Musilli S.M. e

Minozzi G. elettivamente domiciliato in Roma via Giulianello n. 26;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale

dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dei Lazio

n. 5398/28/14 depositata il 01/09/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/11/2019 dal

Consigliere Pandolfi Catello.

 

Fatto

RILEVATO

C.F. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della CTR de Lazio n. 5398/28/14 depositata il 01 febbraio 2014.

La vicenda tare origine dalla notifica dell’avviso di accertamento in data 26 settembre 2011 con cui l’Ufficio aveva contestato, a seguito di accertamento sintetico, un maggior reddito imponibile per l’anno d’imposta 2006.

Il contribuente opponeva l’atto impositivo innanzi alla CTP di Roma che respingeva il ricorso. Stesso esito sortiva il successivo gravame, definito dalla CTR del Lazio con la decisione, impugnata dal contribuente in questa sede, mediante il ricorso in esame basato su quattro motivi.

Non ha resistito l’Agenzia delle Entrate con controricorso

Diritto

CONSIDERATO

Il ricorso è da ritenere inammissibile per le ragioni che seguono:

Con il primo motivo di impugnazione, il contribuente ha dedotto una supposta violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, per avere l’Ufficio adottato l’avviso di accertamento prima del decorso di gg. 60 dalla conclusione delle indagini.

Ha ravvisato violazione della suddetta norma in base ad una interpretazione della stessa in contrasto con quella adottata dal giudice regionale, che, però, è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, circa l’ambito di applicazione della L. 212 del 2000, art. 12; comma 71, ritenuto limitato ai soli casi in cui l’attività accertativa si estrinsechi mediante accessi, ispezioni e verifiche nei locali ove si svolga un’attività aziendale.

La Corte, infatti, ha sempre affermato che “Le garanzie previste dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, operano esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o professionale del contribuente, sia pure accompagnati da contestuali indagini finanziarie avviate per via telematica e con consegna di ulteriore documentazione da parte dell’accertato, prescindono dal fatto che l’operazione abbia comportato contestazione di violazioni fiscali. (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 24636 del 19/10/2017)

Con il secondo motivo, il ricorrente ha ravvisato difetto di competenza, in capo al funzionario firmatario, a sottoscrivere l’avviso di accertamento notificatogli. Anche in tal caso contestava l’interpretazione della norma da parte del giudice regionale, che, anche in tal caso, conforme alla giurisprudenza di questa Corte.

La decisione impugnata è, infatti, aderente a quanto più volte affermato nel senso che “In tema di accertamento tributario, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1 e 3, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d’ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva, cioè da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale.. In tema di accertamento tributario, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1 e 3, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d’ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva, cioè da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 20022005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale..(Sez. 5 -, Ordinanza n. 5177 del 26/02/2020).

Il ricorrente pone, a base della censura, una distinzione tra “delega” e “ordine di servizio”, nel senso che, nella specie, vi sarebbe quest’ultimo, ma non la prima: l’ordine di servizio avrebbe una rilevanza esclusivamente interna a differenza dell’altra, sola avente rilevanza esterna, per cui, in sua mancanza, l’atto impositivo sarebbe illegittimo.

Tale assunto appare nominalistico e in contrasto con quanto questa Corte ha precisato, nel senso che “la delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal dirigente D.P.R. n. 600 del 1973, ex rt. 42, comma 1, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione nè del nominativo del soggetto delegato, nè della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio, che individuino l’impiegato legittimato alla firma mediante l’indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, “ex post”, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto. (Sez. 5 -, Sentenza n. 8814 del 29/03/2019).

Con il terzo motivo, lamenta violazione sulla normativa in materia di incarichi dirigenziali.

Ora, tale profilo non è presente tra quelli fatti oggetto del ricorso alla Commissione provinciale, almeno per come sono riassunti dallo stesso contribuente a pag. da 5 a 8 del ricorso in esame. Eet del resto/ non compare neanche nella parte narrativa della sentenza della CTR qui impugnata.

Ne discende l’inammissibilità di tale aspetto in quanto dedotto per la prima volta.

Con il quarto motivo, lamenta violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 7 in quanto ritiene che la modifica apportata dal D.L. n. 78 del 2010 debba trovare applicazione anche agli accertamenti relativi alle annualità antecedenti al 2009. Va ricordato che tale tesi è stata esclusa da questa Corte (Cass. Ord. n. 11283 del 2016).

In ogni caso, anche tale aspetto, relativo alla retroattività del D.L. n. 78 del 2010, nella parte in cui ha introdotto l’obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale, non compare tra i motivi sollevati nella fase di merito, nè compare nella parte narrativa della decisione della CTR. Pertanto, non può essere introdotto per la prima volta in questa sede.

Dall’esame del ricorso emerge, in definitiva, che non è dato riscontrare nella decisione impugnata alcuna delle violazioni o falsa applicazione di legge, poste a base del primo e secondo motivo. Le doglianze del contribuente appaiono fondati su presupposti che non trovano alcun riscontro nella motivazione della pronuncia del giudice regionale, che risulta, invece, aver fatto buon governo della giurisprudenza di questa Corte in merito ai principi di diritto applicati.

Pertanto, l’impugnativa con il richiamo al l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, invocando supposte violazione di norme, in realtà inesistenti, si traduce nel tentativo del contribuente di dar corso ad un riesame dell’accertamento fiscale nell’auspicio di un giudizio diverso da quello ottenuto dal giudice di merito. Per tale ragione il primo e secondo motivo sono inammissibili. Il terzo e il quarto sono parimenti inammissibili perchè relativi a profili non posto nei gradi precedenti.

Nulla è da definire sulle spese in quanto l’Agenzia delle Entrate, non costituitasi con controricorso non ha svolto attività defensionale. Ricorrono le condizioni per l’applicazione del c.d. doppio contributo, se dovuto.

PQM

Dichiara l’inammissibilità del ricorso. Nulla sulle spese.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso introduttivo a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA