Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16473 del 27/07/2011

Cassazione civile sez. II, 27/07/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 27/07/2011), n.16473

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 9149/’1O) proposto da:

C.L. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso

dall’Avv. Alfredo Gaetano in virtù di procura speciale a margine del

ricorso e domiciliato “ex lege” presso la cancelleria della Corte di

cassazione;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CROTONE, in persona del Sindaco pro-tempore, e EQUITALIA

E.TR. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza del Giudice di pace di Crotone n.

723 del 2009, depositata l’8 giugno 2009 (e non notificata).

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 9

giugno 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito l’Avv. F. Matera (per delega) nell’interesse del ricorrente;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Giudice di pace di Crotone, con sentenza n. 723 del 2009 (depositata l’8 giugno 2009), dichiarava l’inammissibilità dell’opposizione proposta da C.L. avverso la cartella esattoriale n. (OMISSIS) emessa dall’Equitalia E. TR. di Crotone sul presupposto della tardività della sua formulazione, siccome proposta oltre il termine di trenta giorni stabilito dalla L. n. 689 del 1981, art. 22.

Con ricorso notificato il 2 aprile 2010 (e depositato il 12 aprile successivo) C.L. ha impugnato direttamente per cassazione la suddetta sentenza del Giudice di pace di Crotone, formulando tre motivi di censura.

Con il primo il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 22 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) nonchè la nullità della sentenza o del procedimento civile per “errores in procedendo e iudicando”.

Con il secondo motivo il C. ha prospettato la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, comma 3, (in ordine all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) unitamente alla nullità della sentenza o del procedimento civile per “errores in procedendo e iudicando”.

Con la terza doglianza il ricorrente ha denunciato l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ovvero in relazione al disconoscimento della firma apposta suda relazione di notificazione del Comune di Crotone da parte di esso ricorrente.

A corredo dei formulati motivi risulta indicato un unico quesito di diritto, così dedotto: “dica la Corte se, nel caso di specie, in mancanza della notifica del verbale di accertamento, è applicabile il termine di 30 giorni per impugnare la cartella esattoriale oppure il termine di sessanta giorni.

Non si è costituito in questa fase nessuno degli intimati.

Il collegio ha deliberato di motivare la sentenza in forma semplificata.

Rileva il collegio stesso che, nella specie, sussistono i presupposti per ritenere inammissibile il proposto ricorso, siccome la sentenza impugnabile non era direttamente ricorribile per cassazione ma appellabile.

Si osserva al riguardo che la L. n. 689 del 1981, art. 23, u.c. – prima della sua abrogazione per effetto del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26, comma 1, lett. b) (recante “Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma della L. 14 maggio 2005, n. 80, art. 1, comma 2”) ed applicabile alle ordinanze pronunciate ed alle sentenze pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006 – dichiarava inappellabili le sentenze emesse in sede di opposizione ad ordinanza- ingiunzione: il carattere di specialità che connotava fortemente l’intero procedimento giustificava – nell’impostazione originaria della stessa legge depenalizzatrice – che tali sentenze non potevano essere appellate, ma solo impugnate direttamente dinanzi alla Corte di cassazione, in quanto si considerava che, rispetto al procedimento in questione, il codice di rito si poneva come ex generalis, ad eccezione del caso in cui l’oggetto della sanzione amministrativa impugnata fosse riconducibile a prestazioni previdenziali od assistenziali, nella quale ipotesi, prima dell’esercizio del diritto di ricorrere in cassazione, era ritenuta esperibile l’altra impugnazione ordinaria dell’appello. La giurisprudenza, in proposito, aveva, infatti, statuito che, in materia di applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi della L. n. 689 del 1981, il principio generale del previgente art. 23, u.c., legge stessa – che stabiliva l’inappellabilità e la diretta ricorribilità per cassazione delle sentenze di primo grado rese sull’opposizione all’ordinanza-ingiunzione – non trovava applicazione con riguardo alle violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, attinenti ad omesso versamento di contributi assicurativi, per le quali il successivo art. 35, comma 4, prescriveva (e continua, tuttora, a prevedere) che il giudizio introdotto dall’opposizione suddetta si sarebbe dovuto svolgere nelle forme di cui agli artt. 442 ss. c.p.c., con la conseguenza che la sentenza di primo grado era (salvo il limite di valore di Euro 25,82) suscettibile di appello secondo le modalità e i termini previsti dall’art. 433 c.p.c. e non direttamente di ricorso per cassazione. A seguito dell’evidenziata soppressione della L. n. 689 del 1981, cit. art. 23, u.c. (e, perciò, della previsione del regime speciale di impugnabilità delle sentenze emesse nella materia delle sanzioni amministrative, ad eccezione di quelle ricadenti nell’ambito di applicabilità del disposto di cui all’art. 35 della stessa legge), il legislatore, dunque, ha inteso estendere alle sentenze – senza individuare alcun’altra peculiare disciplina (nemmeno con la successiva L. 18 giugno 2009, n. 69) – il regime impugnatorio ordinariamente applicabile, ai sensi della norma generale di cui all’art. 339 c.p.c., comma 1, alle sentenze di primo grado e, perciò, stabilire che le stesse – sia se emesse dal giudice di pace che dal tribunale in composizione monocratica (in dipendenza delle rispettive competenze fissate nella stessa L. n. 689 del 1981, art. 22 bis) – rimangono assoggettabili fisiologicamente all’appello, il quale dovrà essere proposto dinanzi allo stesso tribunale in composizione monocratica (non ricadendosi in una delle ipotesi di rimessione alla decisione collegiale previste dall’art. 50 bis c.p.c.) nel caso in cui venga impugnata una sentenza del giudice di pace e davanti alla Corte di appello per l’eventualità in cui ad essere impugnata sia una sentenza di primo grado emanata dal tribunale.

Nel nuovo quadro normativo, quindi, la regolamentazione delle impugnazioni delle sentenze in materia di sanzioni amministrative è stata sottratta al pregresso regime speciale e ricondotta nel solco della disciplina impugnatoria comune (ovvero ordinaria), con la conseguente possibilità di sottoporre dette sentenze ad un doppio gravame, il primo di merito (con l’appello) e il secondo di legittimità (mediante il ricorso per cassazione). Conseguentemente, essendo stato proposto, nella specie, direttamente ricorso in cassazione avverso una sentenza di primo grado (adottata a seguito dell’instaurazione del contraddittorio) del giudice di pace nella suddetta materia (anzichè l’appello), il formulato ricorso (non riconducibile, invero, ad un’ordinanza pronunciata ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1) deve essere dichiarato inammissìbile (cfr., da ultimo, Cass. n. 9667/2010, ord), senza farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese del presente giudizio, in virtù della mancata costituzione di entrambi gli intimati.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2011

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