Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16473 del 13/07/2010

Cassazione civile sez. II, 13/07/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 13/07/2010), n.16473

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.S.M., rappresentato e difeso dall’Avvocato TURI

Mario, per legge domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte

di cassazione, Piazza Cavour;

– ricorrente –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Avellino depositata il 18

novembre 2009.

Udita, la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 10

giugno 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso, con possibilità di rimessione in

termini.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che l’Avvocato Salvatore Rosania ha chiesto al Tribunale di Avellino la liquidazione dei compensi per l’attività prestata, quale difensore di G.S.M., ammesso al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento di prevenzione;

che il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, con provvedimenti in data 16 aprile 2009 e 28 aprile 2009, ha rigettato la domanda;

che avverso detto provvedimento l’Avvocato Rosania ha proposto opposizione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia);

che il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, con ordinanza depositata il 18 novembre 2009, ha rigettato l’opposizione;

che per la cassazione di detta ordinanza ha proposto ricorso l’Avvocato Mario Turi, quale difensore di G.S.M., ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con atto non notificato ad alcuno e depositato nella cancelleria del giudice a quo il 16 dicembre 2009;

che il ricorso è affidato ad un unico motivo – privo del conclusivo quesito di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ. (ratione temporis applicabile) – con il quale si denuncia violazione di legge.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, anteriormente alla proposizione della presente impugnazione, le Sezioni unite civili di questa Corte (sentenza 3 settembre 2009, n. 19161), chiamate a risolvere un contrasto di giurisprudenza in ordine alla qualificazione del vizio derivante dal mancato rispetto della sede civile della decisione dell’opposizione, hanno stabilito che qualora l’ordinanza che decide l’opposizione sia stata adottata da un giudice addetto al servizio penale, si configura una violazione delle regole di composizione dei collegi e di assegnazione degli affari, che non determina nè una questione di competenza nè una nullità, ma può giustificare esclusivamente conseguenze di natura amministrativa o disciplinare; ed hanno inoltre affermato, innovando il precedente orientamento, che (a) spetta sempre al giudice civile la competenza a decidere sulle opposizioni nei confronti dei provvedimenti di liquidazione dell’onorario del difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (o di persone ammesse al programma di protezione), dei compensi agli ausiliari dei giudici e delle indennità ai custodi, anche quando emessi nel corso di un procedimento penale, e che (b) l’eventuale ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sull’opposizione va proposto, nel rispetto dei termini e delle forme del codice di rito civile, dinanzi alle sezioni civili della Corte;

che l’applicazione del nuovo indirizzo giurisprudenziale impone di effettuare il controllo di ammissibilità e di procedibilità dell’impugnazione secondo le regole del ricorso per cassazione in sede civile, laddove il presente ricorso, con cui viene impugnata una ordinanza resa da un giudice penale, è stato proposto in base alle regole procedurali proprie del rito penale;

che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, non essendo stato notificato dalla parte ricorrente ad alcuno;

che, in difetto di instaurazione del contraddittorio, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, a seguito di riconvocazione, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010

 

 

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