Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16473 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 10/06/2021), n.16473

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Z.F., elettivamente domiciliato in Roma, via dei Gracchi n. 81

presso lo studio dell’Avv. Massimo Malena e rappresentato e difeso,

per procura a margine del ricorso, dall’Avv. Salvatore D’Aluiso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 39/6/13 della Commissione

tributaria regionale della Puglia, depositata il 12 aprile 2013;

Udita la relazione delle cause svolta nella Camera di Consiglio del

10 marzo 2021 dal relatore Cons. Crucitti Roberta.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Z.F., promotore finanziario, impugnò la cartella, emessa D.P.R. n. 600 del 1973 ex art. 36 bis, e ritualmente notificatagli, limitatamente alla parte con la quale gli era stato richiesto il pagamento dell’Irap relativa all’annualità 2005 dichiarata e non versata, contestando la sussistenza dei presupposti impositivi.

La Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso ma la decisione, appellata dall’Agenzia delle entrate, venne riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale della Puglia – sez. di Bari (d’ora in poi, per brevità, C.T.R.).

In particolare, il Giudice di appello affermata la legittimità dell’atto di impugnazione sottoscritto da funzionario delegato, riteneva che il contribuente non avesse fornito la prova, a suo carico, circa l’assenza di un’autonoma organizzazione e che, anzi, al contrario, tale presupposto di imposta emergesse dalla stessa documentazione versata in atti dal contribuente dalla quale emergeva il sostenimento di spese per lavoro dipendente altrui.

Avverso la sentenza Z.F. ha proposto ricorso, su unico motivo cui ha resistito, con controricorso, l’Agenzia delle entrate.

Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art. 360 bis-1 c.p.c., alla trattazione in Camera di Consiglio, in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorrente, con la memoria depositata, ha rassegnato di avere aderito alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 34 del 2019, e di avere versato tutti gli importi dovuti, come da comunicazione dell’A.D.E.R., allegando a conforto idonea documentazione.

Può, pertanto, dichiararsi estinto il giudizio e cessata la materia del contendere.

Le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

Non sussistono i presupposti per l’applicazione del cd. “doppio contributo unificato”, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater. (v., tra le altre, Cass. n. 14782 del 07/06/2018).

P.Q.M.

Dichiara il giudizio estinto e cessata la materia del contendere per il verificarsi dei presupposti di cui al D.L. n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 58 del 2019.

Le spese rimangono a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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