Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16473 del 05/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 05/07/2017, (ud. 23/03/2017, dep.05/07/2017),  n. 16473

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. AMBROSI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27704/2013 proposto da:

M.S., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FEDERICO CONFALONIERI 1, presso lo studio dell’avvocato MAURO

MARCHIONNE, rappresentato e difeso dall’avvocato SEBASTIANO DEL

CASALE giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FONDIARIA SAI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 275/2013 del TRIBUNALE di VASTO, depositata il

11/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/03/2017 dal Consigliere Dott. IRENE AMBROSI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso

chiedendo l’accoglimento del ricorso e la decisione nel merito ex

art. 384 c.p.c., comma 2.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza dell’11 giugno 2013 il Tribunale di Vasto ha rigettato l’impugnazione proposta da M.S. avverso la decisione del Giudice di Pace della stessa città con la quale era stata accolta la sua domanda, proposta nei confronti della Fondiaria SAI s.p.a., quale impresa designata come Fondo di Garanzia Vittime della Strada, di risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro stradale occorsogli in data 12 agosto 2009 causato da un’autovettura, allontanatasi senza che si potesse identificare il conducente.

Per quanto ancora rileva in questa sede, il giudice di appello ha ritenuto di rigettare il gravame in ordine alla regolazione delle spese di giudizio, condividendo la motivazione del giudice di prime cure in ordine sia alla compensazione delle spese sia in ordine alle spese della esperita CTU poste a carico del M., sul duplice rilievo che la domanda formulata fosse stata accolta soltanto parzialmente e sulla base di mere presunzioni.

Avverso questa decisione M.S. ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Con ordinanza 31 agosto 2016 questa Corte ha ordinato la rinnovazione della notifica a Fondiaria SAI, rinnovata in data 18 ottobre 2016. Quest’ultima non si è costituita. Ha depositato conclusioni scritte il Pubblico Ministero.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in quanto la compensazione delle spese di lite, al di fuori dei casi di reciproca soccombenza (nella specie non risultante), può essere disposta solo per “gravi ed eccezionali ragioni” che nella sentenza di primo e secondo grado sono stati individuati, (…) nella utilizzazione, ai fini del decisum, dei criteri di prova previsti e disciplinati dall’art. 2729 c.c.”, e lamenta altresì, per le stesse ragioni, la condanna disposta nei propri confronti al pagamento delle spese di CTU.

2. Con il secondo motivo lamenta “violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., da parte della disposizione del giudice che pone parzialmente a carico della parte vittoriosa il compenso liquidato a favore del CTU perchè essa non deve sopportare neppure in parte le spese di causa, non rilevando neanche che siano state compensate tra le parti le spese processuali”.

3. Con il terzo motivo lamenta “violazione e falsa applicazione degli artt. 329, 342, 346, 347 e 112 c.p.c., per aver pronunziato oltre i limiti dell’effetto devolutivo”.

4. Con il quarto motivo lamenta “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per aver il Tribunale di Vasto considerato il petitum di cui all’atto di citazione introduttiva vincolato alla somma ivi determinata”.

5. I motivi possono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro reciproca connessione e sono fondati nei termini di seguito illustrati.

Va evidenziato, in via generale, che al giudizio in esame, introdotto nell’anno 2010 (cfr. pag 9 del ricorso), si applica la disciplina della regolazione delle spese dettata dall’art. 92 c.p.c., nel testo introdotto, dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, a decorrere dal 4 luglio 2009, secondo cui la compensazione delle spese di lite è permessa allorchè concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”. Tale formulazione, come precisato da questa Corte, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (Cass. 22 febbraio 2012, n. 2572, Rv. 621247). Ne consegue la necessità di una giustificazione che, per essere ricondotta al parametro normativo, deve essere fondata su di una motivazione specifica ed eziologicamente ricollegabile in modo effettivo e non astratto alla controversia in oggetto. In altri termini, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (nella specie, la particolarità della fattispecie), inidonea a consentire il necessario controllo (da ultimo, tra tante, Cass. 14 luglio 2016, n. 14411 Rv. 640558).

A titolo esemplificativo, integra la nozione di “gravi ed eccezionali ragioni” “la novità della questione giuridica decisa e la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in base alla quale era stato emesso il provvedimento impugnato” (Cass. 16 marzo 2016 n. 5267), nonchè “l’oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l’oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza” (Cass. 10 febbraio 2014 n. 2883).

E’ stato pure affermato che le spese della consulenza tecnica d’ufficio rientrano tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicchè possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, costituendo tale statuizione “una variante verbale” della tecnica di compensazione espressa per frazioni dell’intero (Cass. 7 settembre 2016, n. 17739, Rv. 640893 – 01).

Nel caso di specie, la motivazione posta a base della statuizione sulla compensazione delle spese processuali, con spese della CTU a carico del ricorrente, non si adegua ai principi sopra ricordati.

In primo luogo, va evidenziato che l’orientamento di legittimità richiamato dal giudice di appello – che consente di giustificare la compensazione delle spese di lite ove la domanda sia stata accolta soltanto in misura parziale con condanna alla corresponsione di una somma molto inferiore a quella richiesta (Cass. 6 dicembre 2003, n. 18705) – non si attaglia al caso in esame (nel quale valgono “le gravi e eccezionali ragioni”) in quanto si riferisce alla formulazione dell’art. 92 c.p.c., nel regime ante 2009 (introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. a) della legge 28 dicembre 2005, n. 263) quale ipotesi che “può essere presuntivamente valutata come “giusto motivo” per una parziale compensazione (…). E ciò perchè i giusti motivi si sottraggono a qualunque elencazione che non sia meramente esemplificativa”. Va inoltre precisato che il ragionamento del giudice di appello neppure si giustifica con riferimento alla domanda risarcitoria formulata dal ricorrente il quale, pur indicando una determinata somma a titolo risarcitorio (Euro 5.009,00) accolta nella misura di circa 1/2, ne chiedeva allo stesso tempo la determinazione “nella diversa somma che verrà accertata in corso di causa” (v. pag. 9 del ricorso), intendendo così rimettere all’apprezzamento del giudice la quantificazione del danno biologico richiesto, senza alcuna sua esatta quantificazione, da cui poter far discendere l’apprezzamento di una parzialità di accoglimento della domanda.

In secondo luogo, va sottolineato che l’utilizzo del criterio presuntivo, ai fini dell’apprezzamento giudiziale delle risultanze istruttorie e dell’accoglimento della domanda, non può costituire nè una circostanza “eccezionale” nè “grave”, soprattutto se correlata alla natura della domanda risarcitoria formulata avverso il Fondo vittime della strada per sinistro causato da conducente rimasto sconosciuto. Neppure risulta conforme agli stessi principi, nè di agevole comprensione, la ulteriore oscura argomentazione con cui il Tribunale ritiene di condividere la statuizione del giudice di prime cure “avuto riguardo alla mancanza di prova che il sinistro si sia verificato con le modalità indicate dall’appellante”; circostanza che semmai avrebbe potuto condurre al rigetto della domanda per carenza o dubbio sulla prova, ma che non può, viceversa, una volta accolta la domanda, essere utilizzata come ragione legittimante la compensazione delle spese.

6. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata in relazione al capo della regolazione delle spese.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti o valutazioni fattuali, questa Corte decide nel merito e condanna Fondiaria SAI s.p.a., quale società designata dal Fondo Vittime della Strada, al rimborso delle spese del doppio grado e della C.T.U. in favore di M.S. che vengono liquidate come da dispositivo.

7. Parimenti, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e decidendo nel merito, condanna Fondiaria SAI s.p.a., quale società designata dal Fondo Vittime della Strada, al rimborso delle spese della C.T.U. nonchè di quelle del primo grado in favore di M.S. che si liquidano, tenuto conto della nota delle spese, in complessivi Euro 1.656,63, oltre al rimborso delle spese forfettarie e degli accessori di legge, nonchè quelle del secondo grado che si liquidano in complessivi Euro 2.120,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie e degli accessori di legge. La condanna, infine, a rimborsare in favore del ricorrente quelle del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali sino al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

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