Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16472 del 31/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 31/07/2020, (ud. 15/10/2019, dep. 31/07/2020), n.16472

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9633-2C17 proposto da:

ESSO ITALIANA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G.

MAZZINI 34, presso lo studio dell’avvocato CIPOLLA GIUSEPPE MARIA,

che le rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE DEI MONOPOLI in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI pres

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

sul ricorso 4634-218 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI in persona del Direttore pro

tempre, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

ESSO ITALIANA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIUSEPPE

MAZZINI 134. presso lo studio dell’avvocato VERNA FILIPPO, che

rappresenta difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9074/2016 depositata il 14/10/2016 e avverso

la sentenza n. 6068/2017 depositata il 04/07/2017 della COMM. TRIB.

REG. della Campania;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/10/201G dal Consigliere Dott. NOVIK ADET TONI.

 

Fatto

1. Con sentenza n. 9074/32/16 del 23/9/2016, depositata il 14/10/2016, la Commissione Tributaria Regionale della Campania (CTR) ha respinto l’appello proposto da Esso Italiana SrI (di seguito, la società o Esso), quale responsabile in solido con il gestore dell’impianto petrolifero sito in Napoli, avverso la sentenza di primo grado della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento emesso dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli, per il mancato pagamento dell’accisa sui carburanti e sugli oli minerali, in relazione alle differenze riscontrate tra giacenze contabili e giacenze effettive sugli acquisti di prodotti petroliferi senza documento di accompagnamento nel periodo 1/1/2013-24/9/2013.

2. La sentenza impugnata rileva che:

– non era da accogliere la censura dell’appellante relativamente alla mancata allegazione all’atto impositivo del verbale redatto dalla Guardia di Finanza, in quanto gli elementi ivi contenuti erano desumibili dal medesimo atto;

– sussisteva la responsabilità solidale in relazione alle violazioni contestate in quanto essa non era venuto meno per effetto della risoluzione anticipata del contratto di comodato d’uso intercorrente tra le parti, giacchè alla comunicazione non era seguita la riconsegna della licenza e sull’impianto stesso erano stati effettuati lavori strutturali e di modernizzazione (in data 8/9/14 era stata richiesta all’agenzia delle dogane la sospensione temporanea dell’attività);

– da ciò, secondo la CTR, si desumeva la conoscenza da parte della società della prosecuzione dell’attività dell’impianto, cui era correlata la responsabilità solidale per le violazioni fiscali accettate.

4. Propone ricorso per cassazione, iscritto al n. 9633/2017, la società sulla base di quattro motivi, cui resiste l’agenzia delle dogane e dei monopoli con controricorso.

5. Con distinto atto, iscritto al n. 4634/18, l’agenzia delle dogane propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 6068/24/17 del 23/6/2017, depositata il 4/7/2017, della Commissione Tributaria Regionale della Campania (CTR) che aveva respinto l’appello proposto dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli, avverso la sentenza di primo grado della Commissione tributaria provinciale di Napoli di accoglimento del ricorso della società Esso Italiana Srl contro l’atto di contestazione ed irrogazione

di sanzioni emesso, in solido con la società ” M. di S.M. & C. SNC “, in esito alla attività di controllo della GDF presso il distributore di carburanti di proprietà della Esso e gestito dalla SNC M. in relazione al mancato pagamento delle accise contestato con l’atto impositivo oggetto del diverso giudizio iscritto al n. 9633/2017.

6. La sentenza impugnata, nel disattendere i motivi di gravame, ha rilevato che: – era condivisibile l’iter logico-giuridico seguito dal primo giudice, trovando applicazione il principio di colpevolezza in materia di sanzioni amministrative tributarie posto dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, comma 1, in quanto l’illecito era stato commesso dal solo M.;

– la violazione era stata contestata per fatti risalenti ad epoca successiva all’avvenuta risoluzione del contratto di comodato petrolifero avvenuta nel 2013, dando le comunicazioni alle autorità competenti, tra cui la stessa dogana;

– il gestore aveva comunicato che si sarebbe approvvigionato da altri fornitori;

– la responsabilità solidale tra il proprietario dell’impianto ed il gestore si configurava soltanto con riguardo a fatti e situazioni poste in essere durante la reggenza del contratto e non in relazione alla vendita “in nero” di prodotti petroliferi di cui rispondeva solo il gestore.

7. Ricorre per cassazione l’agenzia delle dogane e dei monopoli sulla base di un motivo, cui resiste la contribuente con controricorso in cui eccepisce l’inammissibilità del ricorso e, comunque, la sua infondatezza.

8. La società, con riferimento ad entrambi i giudizi, ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

1. Occorre preliminarmente dare atto della riunione dei giudizi, disposta per ragioni di opportunità, avuto riguardo sia all’unicità dell’operazione economica oggetto degli atti impositivi impugnati, sia alla loro interdipendenza.

2. Quanto al ricorso contraddistinto al n. 9633/17, con il primo motivo di ricorso, si lamenta la “violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, art. 24 Cost., comma 2 e art. 97 Cost., comma 1, (art. 360 c.p.c., comma1, n. 3)”. Si ribadisce che, non essendo stato allegato all’avviso di pagamento il PVC, sulle cui risultanze l’atto era motivato, la società non aveva avuto modo di comprendere le ragioni della pretesa; in particolare, non si spiegava in che modo fosse stato quantificato il tributo, mancando l’indicazione delle aliquote d’imposta, in quali giorni fosse stato effettuato il riscontro tra giacenze contabili e giacenze fisiche e se esso fosse stato operato in contraddittorio con il gestore. Si afferma che l’aver la contribuente acquisito di sua iniziativa il PVC non sanava l’illegittimità dell’atto impositivo.

2.1. Il motivo è infondato avendo la CTR rilevato che, nonostante la mancata allegazione del PVC, l’atto impositivo conteneva tutti gli elementi necessari per consentire alla contribuente la comprensione “delle ragioni di fatto e di diritto sottesi alla azionata pretesa tributaria”.

2.2. Peraltro, in base al parametro evocato, non può trovare ingresso la doglianza afferente il preteso vizio motivazionale dell’atto impositivo, in quanto si pone in contrasto con il principio per cui il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può che essere formulato se non assumendo l’accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipico del paradigma dell’operazione giuridica di sussunzione, là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbe ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (cfr. Cass., ord., 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715); infatti, il sindacato sulla motivazione, in relazione alla ricostruzione della quaestio facti e alla prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa, è percorribile, solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, attraverso la denuncia dell’omesso l’esame di un fatto principale o secondario, che avrebbe avuto carattere decisivo per una diversa individuazione del modo di essere della detta quaestio ai fini della decisione (cfr. Cass., sez. un., 24 gennaio 2018, n. 1785).

3. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la “violazione degli artt. 41, par. 2, lett. a) Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, art. 24 Cost., comma 2, L. n. 241 del 1990, art. 1 e del principio del contraddittorio amministrativo (art. 360 c.p.c., comma 10, n. 3)”, per non essere stata data alla ricorrente la possibilità di esercitare, prima dell’emissione dell’avviso di pagamento, il proprio diritto di difesa.

3.1. Il motivo è infondato. E’, infatti, insegnamento di questa Corte, che “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purchè il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicchè esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito” (Cass. sez. un. 24823/15, ord. n. 11283/16, 8628/16, ord. n. 5502/16). Nello stesso senso si esprime la giurisprudenza Europea nelle sentenze C- 129 e C-130, Kamino e Datema, secondo cui “l’obbligo che incombe al giudice nazionale di garantire pienamente l’effetto del diritto dell’Unione non comporta la conseguenza d’imporre che una decisione impugnata, poichè adottata in violazione dei diritti della difesa, segnatamente del diritto di essere sentiti, sia annullata nella totalità dei casi. 79 Difatti, secondo il diritto dell’Unione, una violazione dei diritti della difesa, in particolare del diritto di essere sentiti, determina l’annullamento del provvedimento adottato al termine del procedimento amministrativo di cui trattasi soltanto se, in mancanza di tale irregolarità, tale procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso (v., in tal senso, sentenze Francia/Commissione, C-301/87, EU:C:1990:67, punto 31;

Germania/Commissione, C-288/96, EU: C:2000:537, punto 101; Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Consiglio, C-141/08 P, EU:C:2009:598, punto 94; Storck/UAMI, C-96/11 P, EU:C:2012:537, punto 80, nonchè G. e R., EU:C:2013:533, punto 38)”.

3.2. La società ha lamentato solo genericamente l’omissione del contraddittorio, senza indicare quali ragioni avrebbe potuto dedurre in tale sede se il chiesto contraddittorio si fosse effettivamente svolto. Non influente è il richiamo alla normativa costituzionale che attiene al diritto di difesa in ambito giudiziale.

4. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la “violazione e falsa applicazione degli artt. 2, e 21 TUA, art. 25 TUA, comma 5 (art. 360,10 comma, n. 3 c.p.c.)”, sui rilievi che:

– la coobbligazione solidale posta dall’art. 25 TUA, comma 5, non era correlata ad ogni fatto posto in essere dal gestore dell’impianto, ma solo del pagamento del tributo scaturente “dagli obblighi derivanti dalla gestione dell’impianto stesso”;

– l’irregolare gestione delle scritture contabili era imputabile unicamente al gestore, soggetto obbligato alla tenuta, pena la violazione del principio di non imputabilità per fatto altrui;

– la violazione era stata contestata per fatti risalenti ad epoca successiva all’avvenuta risoluzione del contratto di comodato petrolifero;

– al momento dell’accertamento del 30 ottobre 2013, la società aveva risolto il contratto di comodato con il gestore in relazione a plurime inadempienze contestate dando le comunicazioni alle autorità competenti;

– il gestore con nota 28/12/2012 aveva comunicato che si sarebbe servito di altri fornitori;

– a seguito di plurime diffide e di azione giudiziaria, il 20 dicembre 2016 il gestore aveva riconsegnato l’impianto;

– la circostanza che non fosse stata restituita la licenza o che fosse stata chiesta la sospensione dell’attività era inconferente ai fini della sussistenza di una obbligazione solidale a carico della Esso.

4.1. Il motivo è infondato, in quanto sotto l’aspetto della violazione di legge si contesta la ricostruzione dei fatti ad opera del giudice di merito, non consentita per quanto esposto al precedente sub 1. Nella sentenza impugnata la responsabilità della società titolare dell’impianto viene ancorata ad elementi oggettivi dai quali desume la persistenza dell’obbligo di vigilanza da parte della stessa (in conformità agli artt. 2 e 25 TUA): la CTR rileva come in costanza del rapporto asseritamente risolto la stessa società non aveva riconsegnato la licenza e aveva chiesto la sospensione temporanea dell’attività per effettuare lavori strutturali e di modernizzazione, dimostrando per fatti concludenti di essere a conoscenza del prosieguo dell’attività stessa da parte del gestore.

4.2. In tal senso, vengono smentite le contrarie affermazioni che si leggono nel motivo e acquista rilievo l’art. 25 cit. che rende il titolare della concessione ed il titolare della gestione dell’impianto di distribuzione stradale, agli effetti fiscali, “solida/mente responsabili per gli obblighi derivanti dalla gestione dell’impianto stesso”.

5. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la “violazione dell’art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 360 c.p.c., comma 10, n. 4)”, per non aver la CTR dato risposta alla doglianza secondo cui, come emergeva dalla documentazione prodotta in giudizio, l’agenzia non aveva provato che i prodotti sottratti illegittimamente all’accertamento fossero stati forniti dalla società, giacchè dopo la risoluzione del rapporto essa non aveva più rifornito di prodotti petroliferi il gestore.

5.1. Il motivo è infondato. E’ utile rammentare al riguardo che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancanza di espressa statuizione sul punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (v. in particolare, Cass. n. 5351 del 2007, che ha ravvisato il rigetto implicito dell’eccezione di inammissibilità dell’appello nella sentenza che aveva valutato nel merito i motivi posti a fondamento del gravame), ed inoltre che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, e dovendo pertanto escludersi il suddetto vizio quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (v. Cass. n. 10636 del 2007).

5.2. In questo senso, la persistenza della titolarità dell’impianto da parte della società, cui è correlata la responsabilità solidale, è stata dalla CTR, conformemente al dettato normativo, ritenuta elemento sufficiente ad integrare il profilo di colpa che determina l’insorgenza della responsabilità solidale conformemente a principio per cui “Chi esercita una qualsiasi attività professionale deve adottare le cautele ad essa consone, in quanto conosce o può conoscere i rischi tipici della sua sfera professionale, di modo che deve porre in essere i mezzi idonei alla loro eliminazione” (Sez. 5, Sentenza n. 24912 del 06/11/2013 (Rv. 628686 01, in motivazione).

6. La sentenza impugnata con tale primo ricorso va, dunque, confermata.

7. Quanto al ricorso n. 4634/2018, con cui, con un unico motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 21 TUA, e art. 25 TUA, comma 5, e del D.Lgs. n. 472/1997, art. 5, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 10, n. 3, preliminarmente si rileva che non sono ravvisabili le cause di inammissibilità, come eccepite dalla controricorrente:

– infondata è quella di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, giacchè, diversamente da quanto sostenuto, il ricorso in esame contiene specifiche, intellegibili ed esaurienti argomentazioni, dirette a motivatamente censurare le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata;

– parimenti infondata è quella secondo cui il ricorso abbia aggredito soltanto una delle due diverse “rationes decidendi”, alla base della statuizione resa, in quanto il tema affrontato dalla CTR è unico, quello della solidarietà passiva, anche se sostenuto da plurime argomentazioni; esso, comunque, è attinente all’interpretazione e applicazione delle norme giuridiche ed è esaminabile direttamente dalla Corte di cassazione, la quale nell’esercizio del potere correttivo attribuitole dall’art. 384 c.p.c., comma 2, deve limitarsi a sostituire, integrare o emendare la motivazione della sentenza impugnata.

8. Nel merito, deve trovare applicazione il principio per cui nel processo tributario, poichè la riscossione coattiva si realizza mediante una sequenza di atti che, pur se autonomamente impugnabili per vizi propri, trovano il loro presupposto nel medesimo atto impositivo, la legittimità della pretesa impositiva in linea con quanto previsto dal’art. 336 c.p.c., comma 2, determina un effetto espansivo cd. esterno nel giudizio di impugnazione dell’atto di contestazione ed irrogazione di sanzioni, e ne ripristina l’efficacia esecutiva (v. in proposito Sez. 5 -, Ordinanza n. 21801 del 29/08/2019, Rv. 654827 – 01).

9. Pertanto, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa n. 4634/2018 può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con l’accoglimento della domanda introduttiva dei contribuenti;

– le spese del giudizio di merito vanno compensate, tenuto conto dell’evoluzione dei procedimenti;

– le spese del giudizio di legittimità di entrambi i procedimenti seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i giudizi, rigetta il ricorso RG 9633/2017 proposto dalla società Esso che condanna al pagamento delle spese in favore dell’agenzia che liquida in Euro 4.100, oltre spese prenotate a debito. Accoglie il ricorso dell’agenzia RG 4634/2018; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della società Esso; compensa fra le parti le spese del giudizio di merito; condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’agenzia delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 500, per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto, in relazione al ricorso n. 9633/17, della, sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2020

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