Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16472 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 10/06/2021), n.16472

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

D.Z.F., elettivamente domiciliato in Roma, via Maria

Cristina n. 8 presso lo studio dell’Avv. Goffredo Gobbi che lo

rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso, unitamente

all’Avv. Luciano Gazzola;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 64/24/2013 della Commissione

tributaria regionale del Veneto, depositata il 30 settembre 2013;

Udita la relazione delle cause svolta nella Camera di Consiglio del

10 marzo 2021 dal relatore Cons. Crucitti Roberta.

 

Fatto

RILEVATO

che:

D.Z.F. impugnò gli avvisi con i quali – rilevato che il contribuente non aveva presentato alcuna dichiarazione dei redditi per gli anni 2004-2008 e sulla base del possesso di beni indice – erano stato accertati, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, e in relazione agli anni di imposta 2006 e 2007, ai fini dell’Iperf, i relativi redditi in via induttiva.

La Commissione tributaria di prima istanza rigettò il ricorso e la decisione, appellata dal contribuente, è stata integralmente confermata, dalla Commissione tributaria regionale del Veneto (d’ora in poi, per brevità, C.T.R) con la sentenza indicata in epigrafe.

In particolare, il Giudice di appello riteneva che, a fronte della mancata presentazione di dichiarazione dei redditi per gli anni dal 2003 al 2008, il contribuente avesse manifestato, nel 2009, una elevata capacità economica con l’acquisto di un immobile del valore dichiarato di Euro 380.000.

Di contro, gli elementi allegati dal contribuente non erano sufficienti a inficiare quanto induttivamente accertato.

Per la cassazione della sentenza D.Z.F. propone, affidandosi a cinque motivi, ricorso cui resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.

Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c. alla trattazione in Camera di Consiglio, in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo, articolato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il ricorrente lamenta l’omesso esame, da parte della C.T.R., di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dall’esito favorevole del ricorso proposto dal contribuente avverso il precedente avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2005.

1.1 La censura è infondata. Come espressamente rilevato dallo stesso ricorrente in seno all’illustrazione del motivo, la C.T.R. non ha omesso l’esame del fatto come sopra illustrato, ma ha esplicitamente motivato sul punto, argomentando che la richiesta, avanzata dall’appellante, di conferma di quella decisione, non poteva trovare accoglimento sia per l’autonomia dei giudizi sia perchè la decisione stessa era stata riformata in secondo grado.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce un ulteriore omesso esame di fatti decisivi. In particolare, secondo la prospettazione difensiva, la C.T.R. avrebbe omesso di considerare che gli avvisi impugnati erano errati, per una loro intrinseca e palese contraddizione, essendo fondati su una ricostruzione dei fatti totalmente diversa e in antitesi con quanto dedotto nell’avviso di accertamento relativo al 2005 e nel conseguente giudizio.

2.3 La censura è, all’evidenza, inammissibile per più ordini di ragioni. Nel caso in esame, l’appello risulta essere stato notificato dopo la data del 12 settembre 2012 con applicabilità, pertanto, del disposto dell’art. 348 ter c.p.c., u.c.. In ogni caso, le circostanze allegate non costituiscono fatti nell’accezione rilevante di cui al nuovo disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come autorevolmente interpretato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014 secondo cui ” L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”.

Infine, il mezzo, nei termini in cui è formulato, è in realtà teso a un’inammissibile, in questa sede, rivisitazione dell’accertamento in fatto compiuto dal Giudice di merito.

3. Con il terzo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.. Si censura, nello specifico, il capo della sentenza con cui la C.T.R. aveva rilevato il carattere fittizio della compensazione, operata in sede di regolazione del prezzo di compravendita dell’immobile, tra la società venditrice e il contribuente e si deduce che, così argomentando, il Giudice di appello avrebbe pronunciato extrapetita, non avendo l’Agenzia delle entrate mai chiesto l’inefficacia o l’invalidità dell’atto di compensazione.

3.1. Anche tale censura è infondata. L’argomentazione svolta dal giudice di merito e oggetto di censura, non viola il principio sancito dall’art. 112 c.p.c. non introducendo alcun thema decidendum nuovo o estraneo alle domande e alle eccezioni svolte in giudizio dalle parti. L’atto di compensazione, per come è pacifico, è stato allegato in giudizio dallo stesso contribuente, al fine di vincere le presunzioni derivanti dall’applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, e, con l’argomentazione censurata, la C.T.R., nel suo insindacabile giudizio ha ritenuto tale atto non costituire prova idonea al fine.

4. Con il quarto motivo si deduce l’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio costituito dalla circostanza che l’unico finanziamento effettuato dal sig. D.Z.F. risale all’anno 2004. A favore dell’inammissibilità del mezzo di impugnazione depongono le stesse argomentazioni svolte con riferimento al secondo motivo.

5. Con il quinto motivo – rubricato sub 3) Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 – vigente ratione temporis e del D.M. 10 settembre 1992, n. 372, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa considerazione circa fatti decisivi in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, ovvero l’erroneità del reddito induttivamente accertato e asseritamente necessario per il mantenimento della casa di abitazione e l’impossibilità oggettiva del sig. D.Z. di procurarsi gli assegni bancari emessi da Dizeta s.r.l. in liquidazione. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, e dell’art. 210 c.p.c. – si censura il capo di sentenza con cui la C.T.R. aveva ritenuto che il sig. D.Z. non avesse redditi sufficienti per far fronte alle spese correlate all’acquisto ed alle spese necessarie al mantenimento e alla conservazione dell’immobile.

5.1 Il motivo va dichiarato inammissibile alla luce del costante insegnamento di questa Corte (Cass. n. 19959 del 22/09/2014; Cass. n. 11603 del 14/05/2018; id. n. 17224 del 18/08/2020) secondo cui “Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito”.

5.2 Nel caso in esame, il mezzo di impugnazione espone, a volte sovrapponendole, censure di violazione di legge in uno a omesso esame di fatti, con impossibilità per questa Corte di individuare le doglianze effettivamente mosse alla sentenza impugnata. In realtà, con il motivo, nei termini in cui è formulato, si tende a una inammissibile, in questa sede di legittimità, rivalutazione nel merito della vicenda processuale.

6. In conclusione, il ricorso va rigettato.

7. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

 

 

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