Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16471 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 10/06/2021), n.16471

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – rel. Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sui ricorso iscritto al numero 18164 del ruolo generale dell’anno

2018, proposto da:

Eurocostruzioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al

ricorso, dall’avv.to Giuseppe Castronovo, elettivamente domiciliata

presso lo studio dell’avv.to Gianluca Rossi, in Roma, Viale Parioli

n. 79/H;

– ricorrente –

Contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore;

– resistente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lazio, n. 7907/14/2017, depositata in data 20

dicembre 2017, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

10 marzo 2021 dal Relatore Cons. Putaturo Donati Viscido di Nocera

Maria Giulia.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con sentenza n. 7907/14/2017, depositata in data 20 dicembre 2017, la Commissione tributaria regionale della Lazio dichiarava inammissibile l’appello proposto da Eurocostruzioni s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore avverso la sentenza n. 13819/31/2015 della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla suddetta società contribuente avverso l’avviso di accertamento n. TK3036600237 con il quale l’Ufficio aveva contestato nei confronti di quest’ultima un maggiore reddito di impresa, ai fini Ires, Irap e Iva, per il 2007;

– in punto di fatto, per quanto di interesse, dalla sentenza impugnata si evince che: 1) la CTP di Roma, con sentenza n. 13819/31/2015, depositata il 18.6.2015, aveva dichiarato inammissibile il ricorso di Eurocostruzioni s.p.a. avverso l’atto impositivo n. TK3036600237 per mancata esibizione in giudizio della copia dell’avviso di ricevimento dell’avvenuta notifica a mezzo servizio postale del ricorso medesimo; 2) avverso la sentenza di primo grado, con atto spedito in data 10.1.2017, aveva proposto appello la società contribuente deducendo l’avvenuta sospensione dei termine di impugnazione, in forza di due provvedimenti emessi dalla Procura della Repubblica di Palermo, ai sensi della L. n. 44 del 1999, art. 20, comma 3, essendo quest’ultima risultata vittima di atti estorsivi posti in essere rispettivamente, nel gennaio del 2014, e, nel febbraio 2015, con conseguente tempestività dell’atto di gravame; eccepiva, altresì, l’avvenuta sanatoria del vizio di mancato perfezionamento della notifica in primo grado, stante la costituzione in giudizio di parte resistente e, nel merito, concludeva per l’accoglimento dell’appello, riportandosi alle argomentazioni sollevate in primo grado; 3) aveva controdedotto l’Agenzia eccependo l’inammissibilità dell’appello per tardività, e, in particolare, rilevando che il termine di impugnazione mentre non poteva essere prorogato in forza del primo provvedimento di sospensione, in quanto scadente oltre l’anno dal verificarsi dell’evento lesivo (gennaio 2014), pur volendo considerare la sospensione per effetto del secondo provvedimento, era scaduto, in considerazione della proroga di trecento giorni, in data 14.12.2016 (rectius: 14.11.2016);

– il giudice di appello, in punto di diritto, per quanto di interesse, ha osservato che, in forza della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1, applicabile anche al processo tributario, per i giudizi instaurati in primo grado dopo il 4.7.2009, come nella specie (essendo stato il ricorso introduttivo spedito per la notifica il 25 maggio 2012), il termine semestrale per proporre gravame decorrente dalla data del deposito della sentenza di primo grado (18.6.2015), avuto riguardo alle dovute sospensioni per i fatti enunciati in narrativa, era scaduto il 14.11.2016, con conseguente inammissibilità, per tardività, dell’appello spedito per la notifica il 10.1.2017;

– avverso la sentenza della CTR, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste, con “atto di costituzione” l’Agenzia;

– il ricorso è stato fissato in Camera di Consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1, per avere la CTR, con una motivazione apparente e contraddittoria, pur tenendo conto delle sospensioni ottenute dalla società contribuente ai sensi della L. n. 44 del 1999, art. 20, ritenuto tardivo l’appello, senza esplicitare l’iter logico- giuridico seguito per la formazione del proprio convincimento e le ragioni della decisione;

– con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 44 del 1999, art. 20, come modificato dalla L. n. 3 del 2012, art. 2, per avere la CTR ritenuto tardivo l’appello della contribuente spedito il 10.1.2017, facendo erroneamente decorrere – come eccepito dall’Ufficio – la sospensione (per trecento giorni) dei termini L. n. 44 del 1999 ex art. 20, dalla scadenza del termine per impugnare (19.1.2016) anzichè dal diverso termine indicato nei provvedimenti emessi dalla Procura di Palermo (e, quindi, dalla data del primo provvedimento del 24.8.2015 fino al 19.6.2016, con ulteriore sospensione del periodo feriale fino al 31.8.2016, ovvero, anche a non volere ritenere applicabile la prima sospensione, per effetto della seconda sospensione correlata ai fatti estorsivi occorsi nel febbraio del 2015 dalla data del 21.6.2016 della relativa domanda fino al 16.4.2017);

– in disparte il profilo di inammissibilità del primo motivo per essere stato evocato, pur denunciando un error in procedendo il n. 5 anzichè il n. 4 dell’art. 360 c.p.c., comma 1, i motivi di ricorso – da trattare congiuntamente per connessione – sono infondati per le ragioni di seguito indicate;

– la L. 23 febbraio 1999, n. 44, art. 20 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura) della quale si denuncia con il secondo motivo la violazione dispone – nella formulazione vigente ratione temporis – che “1. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l’elargizione prevista dagli artt. 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonchè di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di trecento giorni (comma 1); 2. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l’elargizione prevista dagli artt. 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni (comma 2); 3. Sono altresì sospesi, per la medesima durata di cui al comma 1, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell’evento lesivo (comma 3);

– è conclusione condivisa che l’intera normativa sulle moratorie L. n. 44 del 1999 ex art. 20, mira fondamentalmente a consentire che, nel lasso di tempo necessario per avviare e concludere il procedimento amministrativo teso all’erogazione di provvidenze ed elargizioni, i potenziali beneficiari di queste ultime possano evitare di vedere mutare in peius le proprie condizioni economiche, a seguito del maturarsi di prescrizioni, decadenze, nonchè a seguito di atti di messa in mora ovvero di esecuzione forzata, tali da determinare effetti irreversibili sul proprio patrimonio (cfr. Cass. 24 gennaio 2007, n. 1496). Se quella descritta, allora, è la comune ratio della disciplina di cui si discorre, appare all’evidenza come sia la sospensione dei termini di pagamento dei mutui e degli oneri fiscali, di prescrizione o di decadenza, come pure degli atti di esecuzione forzata, debba comunque intervenire entro un lasso di tempo ragionevole da individuare – sulla base del mero dato normativo – necessariamente a decorrere dall'”evento lesivo”, che appunto è il fattore generatore del diritto ad ottenere le dette moratorie, definito, ai sensi della L. n. 44 del 1999, art. 3, comma 1, come novellato dalla L. n. 3 del 2012, art. 2, comma 1, lett. a), n. 1), della come “qualsiasi danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all’attività esercitata” (Cass. n. Sez. 1, Sentenza n. 7740 del 19/04/2016);

– come già chiarito da questa Corte “I termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che, a norma della L. 23 febbraio 1999, n. 44, art. 20, comma 3, sono suscettibili di sospensione per trecento giorni, sono soltanto quelli che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell’evento lesivo” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1613 del 22/01/2009);

– nella sentenza impugnata, la CTR ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, avendo ritenuto inammissibile l’appello spedito per la notifica il 10.1.2017 avverso la sentenza della CTP depositata il 18.6.2015, in quanto – condividendo espressamente sul punto i rilievi dell’Ufficio esposti nella parte in fatto della sentenza – non potendo farsi applicazione della sospensione dei termini processuali ai sensi dell’art. 20 cit. in forza del primo provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica di Palermo in correlazione al fatto lesivo occorso nel gennaio del 2014, essendo il termine di impugnazione semestrale scaduto (in data 19.1.2016) oltre l’anno dalla data dell’evento lesivo, in considerazione della sospensione dei termini, in forza del secondo provvedimento emesso dalla Procura di Palermo, essendo il termine di impugnazione semestrale scaduto (19.1.2016) entro l’anno dalla data del nuovo evento lesivo (febbraio 2015), avuto riguardo alla proroga di trecento giorni, il termine ultimo per impugnare era scaduto il 14.11.2016, con conseguente tardività del proposto appello;

– quanto al denunciato vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente di cui secondo motivo di ricorso, premesso che come è stato da questa Corte evidenziato “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016), nella specie, dalla lettura congiunta della motivazione della sentenza con la parte in fatto cui la stessa rinvia, risultano chiari, nei termini sopra delineati, sia l’iter logico- giuridico seguito dal giudice di appello per la formazione del proprio convincimento che le ragioni della decisione medesima;

– in conclusione, il ricorso va rigettato;

– nulla sulle spese del giudizio di legittimità essendo rimasta resistente l’Agenzia.

P.Q.M.

la Corte: rigetta il ricorso;

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 5 sezione civile, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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