Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16470 del 27/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 27/07/2011, (ud. 28/06/2011, dep. 27/07/2011), n.16470

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23131-2009 proposto da:

S.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA

30, presso lo studio dell’avvocato SORRENTINO DOMENICO, rappresentato

e difeso dall’avvocato ROMEO VITTORIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

PEYRANI SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 8, presso lo

studio dell’avvocato FALCONE SERGIO, rappresentata e difesa

dall’avvocato DE FRANCO SALVATORE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 130/2009 della SEZ. DIST. CORTE D’APPELLO di

TARANTO, depositata il 16/07/2009 r.g.n. 486/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/06/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l’Avvocato VITTORIO ROMEO; udito l’Avvocato SALVATORE DE

FRANCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto – con sentenza pubblicata in data 16 luglio 2009, confermando la sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta, con ricorso del 30 maggio 2001, da S.D. nei confronti di Peyrani sud S.p.A. avente ad oggetto l’impugnativa del licenziamento intimatogli, con missiva del 12 gennaio 1998, a seguito di procedura di consultazione sindacale ex lege n. 223 del 1991.

La predetta Corte rilevava, preliminarmente, che il thema decidendum in quanto limitato, così come circoscritto dalle allegazioni del lavoratore in primo grado e dalle conseguenti difese della società convenuta, alla verifica del rispetto dei criteri di scelta con riguardo ad un altro solo dipendente ( B.A.), non consentiva di tener conto delle ulteriori violazioni dei predetti criteri dedotte, solo in sede di note difensive, con riferimento ad altri dipendenti non indicati in ricorso.

Tanto premesso la Corte del merito accertava che il S. aveva svolto le mansioni di autista di seconda categoria come tale rientrante nell’esigenza tecnico produttiva posta a base del licenziamento, mentre non era risultato provato lo svolgimento contemporaneo di altre diverse mansioni, come emergente dalle sue stesse dichiarazioni e da quelle dei testi A., L. e R..

Del resto, precisava la Corte territoriale, la circostanza che il S. non fosse riuscito a provare di avere esercitato mansioni diverse da quelle di autista e la constatazione che gli altri lavoratori avevano mansioni differenti e, dunque, non comparabili rendevano evidente che non vi era stata alcuna violazione dei principi di correttezza e buona fede.

Avverso questa sentenza il S. ricorre in cassazione sulla base di sette censure, precisate da memoria.

Resiste con controricorso la società intimata che deposita memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, art. 5, commi 1 e 3, art. 24 e dell’art. 2697 c.c., assume che nella procedura dei licenziamenti collettivi le denunciate norme impongono al datore di lavoro di indicare e provare le circostanze di fatto poste a base dell’applicazione dei criteri di scelta individuati in sede di consultazione sindacale, od in mancanza, dei criteri di scelta previsti dalla predetta L. n. 223 del 1991, art. 5, mentre il dipendente licenziato non ha l’onere d’indicare su quali altri dipendenti avrebbe dovuto ricadere la scelta del licenziamento da parte datoriale. Ha, quindi,errato, sostiene il ricorrente, la Corte di Appello nell’affermare che incombeva al lavoratore indicare su quali altri lavoratori avrebbe dovuto ricadere la scelta del licenziamento.

Con la seconda censura il S., denunciando violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., prospetta che la società, in conformità dei principi di buona fede e correttezza, avrebbe dovuto tenere conto, nella applicazione dei criteri di scelta concordati, delle reali fasce professionali e del contenuto oggettivo delle mansioni concretamente svolte da ciascun dipendente e non degli astratti livelli o classificazioni contrattuali.

Con la terza critica il ricorrente, allegando violazione degli artt. 414, 420 e 437 c.p.c., prospetta che, erroneamente, la Corte del merito ha ritenuto inammissibile il riferimento, operato da esso ricorrente solo nelle note difensive, agli altri dipendenti non tenendo conto che tale riferimento trovava risconto nella documentazione (organigramma) acquisita ritualmente agli atti e richiamata da controparte per sostenere la legittimità della condotta aziendale.

I primi tre motivi, che per la loro stretta connessione logica- giuridica vanno trattati unitariamente,non sono condivisibili.

Occorre prendere le mosse dal rilievo che la Corte di Appello,nella sentenza impugnata, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, non pone a carico del lavoratore l’onere della prova della violazione dei criteri di scelta concordato in sede di procedura ex lege n. 223 del 1991, bensì ritiene che se il lavoratore, in sede di ricorso introduttivo del giudizio, circoscrive la denuncia di violazione dei criteri di scelta con precipuo riferimento alla posizione di un altro nominato lavoratore rispetto al quale assume la non corretta applicazione dei menzionati criteri, ed in ordine alla posizione del predetto lavoratore il datore di lavoro convenuto si difende ed articola le proprie allegazioni istruttorie, il tema decidendum e probatorio rimane conseguentemente in tal senso delimitato. Pertanto, secondo la Corte di Appello, in considerazione anche delle preclusioni stabilite per il rito del lavoro ex art. 416 c.p.c., non è consentito al ricorrente ampliare successivamente l’ambito d’indagine giudiziale da lui stesso delimitato. La Corte del merito, quindi, ritiene di escludere dal proprio apprezzamento tutte quelle allegazioni – rectius riferimenti – alle posizioni di altri lavoratori che secondo la prospettazione tardiva del lavoratore- attore avrebbero evidenziato, attraverso la relativa comparazione, ulteriori violazione da parte del datore di lavoro dei criteri di scelta concordati.

Ritiene questa Corte che la sentenza impugnata è sotto il profilo in questione corretta in diritto.

Invero deve ritenersi, in una lettura costituzionalmente orientata delle norme sul rito del lavoro ed in particolare in ragione della costituzionalizzazione del principio della ragionevole durata del processo che “impone all’interprete una nuova sensibilità ed un nuovo approccio interpretativo per cui ogni soluzione che si adotti nella risoluzione di questioni attinenti a norme sullo svolgimento del processo, deve essere verificata non solo sul piano tradizionale della sua coerenza logico-concettuale ma anche, e soprattutto, per il suo impatto operative sulla realizzazione di detto obiettivo costituzionale” (cfr. sul punto in motivazione: Cass. S.U. 28 febbraio 2007 n. 4636 e Cass. S.U. 30 luglio 2008 n. 20604), che la delimitazione del tema decidendum e del consequenziale tema d’indagine operata dall’attore nel ricorso introduttivo del giudizio determina, per effetto del regime delle preclusioni di cui al combinato disposto dell’art. 416 c.p.c., comma 3 e art. 437 c.p.c., comma 2, secondo la interpretazione fornita da questa sessa Corte (Cass. S.U. 20 aprile 2005 n. 8202 e successiva giurisprudenza – fra cui- per tutte V. Cass. 26 maggio 2010 n. 12847), l’impossibilità di un successivo ampliamento dell’oggetto sostanziale dell’azione implicante nuovi accertamenti di fatti.

Questa Corte, d’altro canto, ha già affermato che le modificazioni della domanda consentite nel processo del lavoro dall’art. 420 c.p.c., comma 1, previa autorizzazione del giudice e giustificate da gravi motivi, sono quelle che integrano non una mutatio ma soltanto una mera emendatio libelli, nè il rapporto di lavoro può giustificare di per sè la proposizione di ulteriori domande rispetto a quelle già contenute nel ricorso originario, quando la nuova pretesa implichi nuovi presupposti e nuovi accertamenti di fatto, i quali alterano il combinato disposto dell’art. 416 c.p.c., comma 3, che stabilisce che il convenuto deve indicare a pena di decadenza i mezzi di prova dei quali intende avvalersi, ed in particolar modo i documenti, che deve contestualmente depositare – onere probatorio gravante anche sull’attore per il principio di reciprocità fissato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13 del 1977 cit. – e art. 437, comma 2 e i termini della controversia introducendo un diverso tema di indagine, dovendo nel contempo ritenersi consentita una emendatio allorchè cambi solo la qualificazione giuridica della pretesa, rimanendo inalterato il thema decidendum (Cass. 20 aprile 2006 n. 9247).

Alla luce dei richiamati principi deve, quindi, ritenersi corretta la sentenza impugnata che ritiene, in sede d’impugnativa di licenziamento collettivo ex lege n. 223 del 1991, precluso per il lavoratore, il quale ha limitato nel ricorso di primo grado la deduzione della violazione dei criteri di scelta con riferimento precipuo ad altri nominato dipendente rispetto al quale, invocando la relativa comparazione – fonda il diritto azionato. Infatti il successivo e tardivo riferimento alla comparazione con altri e diversi dipendenti in relazione ai quali prospetta il fondamento del diritto azionato, si traduce in un tardivo, e come tale inammissibile, ampliamento dell’oggetto del giudizio ed in particolare del tema d’indagine.

Nè l’interpretazione, fornita dalla Corte territoriale, della domanda giudiziale è idoneamente censurata essendosi il ricorrente limitato ad affermare che l’indicazione dell’altro dipendente era stata operata a titolo puramente esemplificativo.

Secondo questa Corte, infatti, l1interpretazione della domanda e l’apprezzamento della sua ampiezza, oltre che del suo contenuto, costituiscono un tipico apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo dell’esistenza, sufficienza e logicità della motivazione (Cfr. Cass. 6 ottobre 2005 n. 19475 e Cass. 6 febbraio 2006 n. 2467, nonchè in particolare Cass. 12 ottobre 1998 n. 10101 – seguita da Cass. 25 settembre 2002 n. 13945 – la quale ha precisato che il sindacato su tale operazione interpretativa, in quanto non riferibile ad un vizio in procedendo, è consentito alla Corte di cassazione nei limiti istituzionali del giudizio di legittimità).

Conseguentemente, stante la rilevata corretta ratio decidendi sul punto in questione della sentenza impugnata, risultano del tutto infondate le critiche in esame palesandosi la prima relativa all’onere della prova ex lege n. 223 del 1991 – inconferente in quanto fa riferimento ad una ratio estranea alla decisione di appello, la seconda non pertinente poichè è relazionata a tutti i dipendenti che, come rilevato, non sono stati considerati dalla Corte territoriale e, la terza, per le esposte ragioni, non condivisibile.

Con la quarta censura il ricorrente, denunciando omessa e/o insufficiente motivazione, prospetta che la Corte di appello ha omesso qualsiasi motivazione sulla non veridicità dell’asserzione di controparte secondo la quale esso S. era l’unico autista di seconda categoria, mentre vi erano altri dipendenti di pari qualifica come evincesi dall’organigramma – rispetto ai quali andava operata la comparazione.

La censura deve considerarsi assorbita per il riferimento agli altri dipendenti la cui valutazione, come sottolineato, è stata correttamente esclusa dal tema d’indagine essendo stato questo limitato dallo stesso S. alla comparazione di un solo nominato dipendente.

Con la quinta critica il ricorrente, deducendo vizio di motivazione, sostiene che la Corte di Appello “non ha speso neppure una parola”, sulla circostanza che esso S. aveva prestato la propria attività lavorativa non solo presso lo stabilimento siderurgico e pertanto il datore avrebbe dovuto comparare la sua posizione con quella degli altri dipendenti ovunque operanti su Taranto.

La critica in quanto riferentesi a tutti i dipendenti, e non solo a quello nominato nel ricorso introduttivo, rimane assorbita.

Con il sesto motivo il S., allegando vizio di motivazione, prospetta che la Corte di Appello non ha tenuto conto che le mansioni di fatto svolte sono sempre state polivalenti e, quindi, l’organigramma predisposto dalla società non rispecchiava la realtà concreta dell’azienda. Conseguentemente la comparazione andava operata con riferimento a tutti quei dipendenti che espletavano le stesse polivalenti mansioni.

Con la settima, ed ultima censura, il S., sempre denunciando vizio di motivazione, asserisce che la Corte di merito, erroneamente non considerando che esso ricorrente aveva svolto anche altre mansioni, non ha proceduto alla comparazione della sua posizione con quella di altri dipendenti svolgenti le stesse mansioni rispetto ai quali egli, in base ai criteri sussidiari – carichi di famiglia ed anzianità di lavoro – sarebbe stato escluso dalla riduzione di personale.

Anche questi ultimi due motivi devono ritenersi assorbiti per le stesse ragioni espresse in occasione dell’esame del quinto motivo cui si rinvia.

In base alle esposte considerazioni, in conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 15,00 per esborsi oltre Euro 2500,00 (duemilacinquecento/00) per onorario ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2011

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