Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16470 del 13/07/2010

Cassazione civile sez. II, 13/07/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 13/07/2010), n.16470

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, P.ZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell’avvocato PAGLIARINI

VEZTO, rappresentata e difesa dall’avvocato PESCETELLI ALVARO;

– ricorrente –

contro

M.M., M.C. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 114/B, presso lo

studio dell’avvocato ALLEGRETTI PAOLA, rappresentati e difesi

dall’avvocato BETTI VITTORIO;

– controricorrenti –

e contro

M.V., M.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 113/2004 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 24/05/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/06/2010 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DOTT.

DESTRO Carlo, il quale visto l’art. 375 c.p.c., chiede che l’Eco.ma

Corte di Cassazione – sezione seconda voglia dichiarare inammissibile

il ricorso.

 

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La Corte, letti gli atti;

OSSERVA:

– che A.F. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 113/04 della Corte d’Appello di Perugia che ha rigettato l’appello dalla medesima formulato contro la precedente decisione con la quale il Tribunale di Perugia aveva disatteso la domanda da essa proposta originariamente contro M.V. e quindi nei confronti degli odierni intimati, quali eredi di costei.

– che nel corso della pubblica udienza del 3.7.2009 questa Corte ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di M.V., deceduto, assegnando il termine di giorni 90;

– che, quanto ai rilievi di cui alla memoria del 21.05.2010 depositata da A.F. che non ha ottemperato all’indicata ordinanza della Corte, si osserva che le ordinanze pronunciate – come nella fattispecie – dal giudice in udienza ed inserite nel processo verbale a norma dell’art. 134 c.p.c. s’intendono conosciute sia dalle parti presenti sia da quelle che avrebbero dovuto intervenire, e pertanto non devono essere comunicate a queste ultime dal cancelliere; (Cass. n. 4929 del 10/03/2004; Cass. n. 10539 del 9.05.2007);

– che tale ordinanza relativa all’integrazione dei contraddittorio non è stata soddisfatta, per cui, su conforme richiesta del sig. P.G., il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile, con condanna della soccombente alle spese processuali;

visti gli artt. 375, 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrenti al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorario, oltre spese ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010

 

 

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