Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16470 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 05/08/2016, (ud. 05/05/2016, dep. 05/08/2016), n.16470

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15839-2012 proposto da:

SAPIS SPA IN LIQUIDAZIONE in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MAZZINI 27, presso

lo studio dell’avvocato GIOVAN CANDIDO DI GIOIA, che lo rappresenta

e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DEL TERRITORIO;

– intimato –

e contro

COMUNE DI SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GALLIA 122, presso lo

studio dell’avvocato CARMINE DE VITA, rappresentato e difeso dagli

avvocati SABATO CRISCUOLO, ROSARIO MARIA CELOTTO giusta delega in

calce;

– resistente con atto di costituzione –

e da:

AGENZIA DEL TERRITORIO in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

SAPIS SPA IN LIQUIDAZIONE, COMUNE DI SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 556/2011 della COMM.TRIB.REG. della Campania

SEZ.DIST. di SALERNO, depositata il 19/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2016 dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ROSATI per delega dell’Avvocato DI

GIOIA che ha chiesto l’accoglimento; uditi per il controricorrente e

resistente gli Avvocati CRISCUOLO e PALASCIANO che hanno chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale

con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Fatto

Con sentenza n. 556/12/11, depositata il 19.12.2011, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, respingeva l’appello proposto dalla società Sapis s.p.a. in liquidazione, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno n. 528/12/2009 che ha rigettato l’originario ricorso della società, confermando la legittimità dell’avviso di accertamento ICI per l’anno 2003, emesso dal Comune di Sant’Egidio del Monte Albino.

Rilevava al riguardo la Commissione Tributaria Regionale, confermando quanto affermato già nella sentenza di primo grado, che, trattandosi di rendite emesse prima del 31.12.1999, l’atto impositivo costituiva anche notifica della rendita, ritenendo dovute anche le sanzioni e gli interessi non avendo mai la società presentato la relativa denuncia nè effettuato il dovuto versamento applicando una rendita catastale presunta in attesa dell’attribuzione di quella definitiva.

La società impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo i seguenti motivi:

a) violazione e falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n.. 3 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 4/2001, rilevando come erroneamente la CTR abbia ritenuto dovuti sanzioni e interessi a prescindere dalla presentazione della denuncia e del versamento dell’imposta sulla base di una rendita catastale presunta, elementi erroneamente ritenuti rilevanti dalla sentenza impugnata;

b) vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, con riferimento all’attribuzione di rendita elevata.

Si costituivano con controricorso il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino e l’Agenzia del Territorio, formulando, quest’ultima, anche ricorso incidentale condizionato per la mancata rilevazione del vizio di notifica dell’appello all’Agenzia del Territorio.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 5.5.2016, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va esaminato il ricorso incidentale e dichiarata la nullità della notifica dell’appello della società Sapis s.p.a all’Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate), con conseguente violazione del litisconsorzio-processuale in sede di gravame non essendosi instaurato il contraddittorio anche nei confronti della predetta Agenzia.

Rimane assorbito il ricorso principale dovendo essere rinnovato il processo di appello con riesame dei motivi di impugnazione nella pienezza del contraddittorio evidenziandosi che la debenza o meno degli interessi (ai fini della applicabilità, alla fattispecie in esame, della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 2 a norma del quale, “per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, che siano stati recepiti in atti impositivi dell’amministrazione finanziaria o degli enti locali non divenuti definitivi, non sono dovuti sanzioni ed interessi relativamente al periodo compreso tra la data di attribuzione o modificazione della rendita e quella di scadenza del termine per la presentazione del ricorso avverso il suddetto atto”) oggetto del primo motivo di ricorso, andrà valutata anche alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità (cfr Cass. 20.3.2013,n. 5623, Cass., ord. 11.3.2014 n. 5621)

Va, conseguentemente accolto il ricorso incidentale, assorbito il principale, potendo i motivi di appello essere oggetto di nuova valutazione da parte della CTR, cassata l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania, per la rinnovazione della notifica dell’appello all’Agenzia dell’Entrate (ex Agenzia del Territorio), e che si pronuncerà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso incidentale, assorbito il principale, cassa l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania per la rinnovazione della notifica dell’appello all’Agenzia dell’Entrate (ex Agenzia del Territorio), e che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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