Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1647 del 27/01/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 1647 Anno 2014
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: DOGLIOTTI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso 5861-2007 proposto da:
BERETTA MICHELE

(c.f.

BRTMHL66S07F2050),

nella

qualità di erede di MARIA GRAZIA RIONTINO,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE DELLE

Data pubblicazione: 27/01/2014

GIOIE 13, presso l’avvocato VALENSISE CAROLINA, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
2013

CERVIO ROMANO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

1742

contro

BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI

1

S.P.A.

(C.F. 02751170016), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II 4, presso
l’avvocato PICONE ALFONSO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato FERRERI VITTORIO,

avverso la sentenza n.

controricorrente

2075/2005 della CORTE

D’APPELLO di TORINO, depositata il 28/12/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/11/2013 dal Consigliere Dott. MASSIMO
DOGLIOTTI;
udito,

per il ricorrente,

l’Avvocato CAROLINA

VALENSISE che si riporta;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato ALFONSO
PICONE che si riporta (e deposita nota spese);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’accoglimento del primo e secondo motivo con

m

giusta procura in calce al controricorso;

assorbimento del terzo e quarto motivo.

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 08/11/2001,, Beretta Michele, quale
unico erede della madre Riontino Maria Grazia, conveniva in

Investimenti e gestioni S.p.A., già Intermobiliare Sim P.A., per
sentirla condannare alla restituzione della somma di Lire
865.000.000 g che la de cuius aveva versato mediante vari assegni
circolari della cui destinazione egli aveva chiesto spiegazioni alla
Banca, senza ottenere precise informazioni.
Costituitosi regolarmente il contraddittorio, la Banca s chiedeva il
rigetto della domanda.
Il Tribunale di Torino, con sentenza del 22/07/2003, rigettava la
domanda.
Proponeva appello il Beretta.
Costituitosi il contraddittorio, la Banca ne chiedeva il rigetto.
La Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 28 dicembre 2005,
rigettava l’appello.
Ricorre per cassazione il Beretta, che pure deposita memoria per
l’udienza.
Resiste, con controricorso,, la Banca.

Motivi della decisione

giudizio al Tribunale di Torino„ la Banca Intermobiliare

Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 99,
112, 113, 115, 116, 339 e 342 c.p.c., per avere la corte territoriale
ritenuto che il giudice possa trarre elementi idonei alla qualificazione

giudizio.
Con il secondo, violazione degli artt. 99, 112, 113, 115, 116 c.p.c.„
nonché vizio di motivazione, per non essersi la corte territoriale
pronunciata sulla domanda contrattuale svolta in giudizio dall’attore.
Con il terzo motivo, vizio di motivazione, in relazione alle
risultanze documentali dalle quali non emergerebbe, secondo il
giudice di appello, il credito invocato dall’attore.
Con il quarto, vizio di motivazione, per mancata ammissione delle
prove per interrogatorio e testi.
Quanto al primo motivo, per giurisprudenza consolidata (tra le altre,
Cass. N. 5442 del 2006 ) il giudice / nell’esercizio del potere di
interpretazione e qualificazione della domanda, accerta il contenuto
sostanziale della pretesa, come desumibile non solo dal tenore
letterale degli atti difensivi(introduttivi e successivi)ma anche dalla
natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni
fornite , anche in ambito istruttoriopel corso del giudizio.
Erra dunque il giudice d’appello che, sulla base del solo atto di
citazione, da lui stesso considerato assai generico, ha qualificato la

2

giuridica della domanda esclusivamente dagli atti introduttivi del

domanda come ripetizione di indebito senza tener conto di ulteriori
elementi, come sopra indicati.
Richiama, appunto lil ricorrente l’interrogatorio libero delle parti, nel

con cui la propria madre intratteneva rapporto di gestione di titoli e
liquidità, avendo verificato che nel dossier titoli intestato alla madre
non vi era traccia dell’importo di lire 865.000.000 da essa versato;
precisa, come del resto emerge dalla sentenza impugnata, che il
cubtigk4\Y
procuratore speciale BIM aveva Oxisal che la Riontino era
depositaria sia di titoli che di liquidità ; e che gli assegni in questione
recavano una girata per l’incasso, apposta da un procuratore della
Intermobiliare Sim e verosimilmente erano stati versati su un conto
corrente intestato a quest’ultima presso la filiale di Genova
dell’Istituto bancario San Paolo di Torino ( conto su cui confluivano
i versamenti dei clienti, in quanto la società all’epoca non poteva
ricevere depos9_
Ancora si riferisce il ricorrente alla propria memoria istruttoria ove
i
ì
chiedeva interpetlro formale e testi sulla sussistenza del rapporto
contrattuale; nonché alla comparsa conclusionale in primo grado, in
cui parlava di obbligo restitutorio della Banca) che su di essa gravava 1
in forza di contratto; alla memoria di replica, in primo grado,
ove si precisava espressamente che la qualificazione giuridica delle
ragioni dell’attore era da rinvenirsi nel rapporto contrattuale tra la

3

quale egli stesso affermava di aver chiesto informazioni alla BIM,

Riontino e la BIM in ordine alla gestione e all’investimento delle
somme da essa affidate4 &Ce,gt, 1-4P

rcl, –

Per quanto si è detto/ va accolto il primo motivo, assorbente rispetto

Va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di
Torino, in diversa composizione) che si atterrà al principio suindicato,
provvedendo alla qualificazione della domanda: se ” contrattuale o di
ripetizione di indebito / ed effettuerà gli accertamenti opportuni,
ammettendo, se del caso, le prove richieste dal Berretta ‘pure si
pronuncerà sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese, alla
Corte di Appello di Torino, in diversa composizione.
Roma, 18/11/2013
Il Consigliere tens e

Q3

,

Il Presidente

agli altri.

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