Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1647 del 26/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/01/2021, (ud. 28/10/2020, dep. 26/01/2021), n.1647

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15965-2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12; Agenzia delle entrate;

– ricorrente –

contro

C.G.;

– intimato –

contro

AGENZIA RISCOSSIONE SIRACUSA – RISCOSSIONE SICILIA s.p.a., in persona

del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1640/04/2018 della Commissione tributaria

regionale della SICILIA, Sezione staccata di SIRACUSA, depositata in

data 16/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/10/2020 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

 

Fatto

FATTO e DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.

L’Agenzia delle entrate ricorre, con un unico motivo, nei confronti di C.G. e della Riscossione Sicilia s.p.a., per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in controversia avente a oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatico, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36-bis, della dichiarazione dei redditi del 2002, recante la richiesta di pagamento di IRPEF su redditi soggetti a tassazione separata, accoglieva la domanda del contribuente rilevando la nullità della cartella impugnata per l’assenza di prova del preventivo invio al contribuente del cd. avviso bonario.

Con il motivo di ricorso l’Agenzia deduce la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 412, della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, sostenendo che la CTR aveva dichiarato la nullità della cartella di pagamento per l’assenza della prova del preventivo invio al contribuente del c.d. avviso bonario, L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 412, omettendo di considerare che, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, espressamente richiamato dal citato comma 412, l’avviso bonario si rende necessario solo ove ricorrano “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, nella specie insussistenti.

Va preliminarmente rilevato d’ufficio l’inammissibilità del ricorso per inesistenza della notificazione (Cass. n. 25350 del 2009) in quanto effettuata a tale S.D. e all’avv. S.P., quale domiciliatario del primo, persone del tutto estranee alla vicenda processuale e che non presentano – nè è stato dedotto o provato che abbiano – un qualche riferimento con il soggetto passivamente legittimato ( C.G.), parte processuale dei precedenti gradi di merito ed effettivo destinatario del ricorso, come tale indicato nello stesso, difeso in grado di appello dal rag. G.G., per come risulta dal frontespizio della sentenza impugnata e dallo stesso ricorso qui in esame.

Peraltro, nonostante l’espressa menzione nella proposta del relatore della necessità della previa verifica della regolarità della notificazione alle parti intimate, la ricorrente non ha provveduto a documentare la regolarità della notifica del ricorso alla “giusta parte processuale”, nel termine di decadenza di cui all’art. 327, c.p.c., sicchè è imprescindibile la dichiarazione di inammissibilità dello stesso (cfr. Cass. n. 34641 del 2019).

L’insanabilità del vizio riscontrato rende superfluo disporre, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’agente della riscossione, che aveva partecipato ad entrambi i giudizi di merito ma al quale non risulta essere stato notificato il ricorso per cassazione, nè peraltro lo stesso si è volontariamente costituito in giudizio.

E’ appena il caso di rilevare che il motivo di ricorso è anche manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata si conforma al principio di diritto più volte enunciato da questa Corte, secondo cui “In tema di riscossione delle imposte, la L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 412, obbliga l’Agenzia delle Entrate, in esecuzione di quanto sancito dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, a comunicare al contribuente l’esito dell’attività di liquidazione, effettuata ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata, sicchè l’omissione di tale comunicazione determina la nullità del provvedimento d’iscrizione a ruolo, indipendentemente dalla ricorrenza, o meno, d’incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” (Cass. 20/05/2014, n. 11000; in senso conforme: Cass. 24/07/2015, n. 15640; 23/11/2016 n. 23805; 23/02/2018, n. 4481; 12/07/2018, n. 18398).

In estrema sintesi, il ricorso va dichiarato inammissibile. Non vi è necessità di provvedere sulle spese processuali in mancanza di costituzione in giudizio degli intimati.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, (Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714).

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021

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