Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1647 del 24/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/01/2020, (ud. 25/09/2019, dep. 24/01/2020), n.1647

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17449-2018 proposto da:

G.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

RENATO SICILIANO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, V. CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA

CARCAVALLO, SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1060/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 14/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RIVERSO

ROBERTO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Palermo, con la sentenza n. 1060/2017, rigettava il gravamen proposto da G.V. avverso la sentenza che aveva respinto la sua domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del beneficio contributivo della L. n. 257 del 1992, ex art. 13, comma 8 in quanto lavoratore esposto all’amianto per un periodo ultradecennale, e condannava lo stesso appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell’INPS;

avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione G.S. con un motivo al quale ha resistito l’INPS con controricorso;

è stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale;

CONSIDERATO CHE

con l’unico motivo di ricorso viene dedotta la violazione dell’art. 96 c.p.c. e dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nonchè del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 76, 77 e 92 in tema di esenzione dal pagamento di spese competenze e onorari, atteso che il ricorrente aveva fotinulato l’apposita dichiarazione prevista dalla norma citata ai fini dell’esonero delle spese di lite;

il ricorso è fondato. Ed invero, come risulta dal contenuto del ricorso, redatto in conformità al principio di specificità, la parte ricorrente nell’atto di appello, all’esito del quale è stata pronunciata la sentenza impugnata, aveva presentato la prescritta rituale dichiarazione ai fini dell’esonero della condanna alle spese di lite;

la stessa dichiarazione doveva ritenersi inoltre idonea allo scopo in quanto secondo l’orientamento giurisprudenziale che si è consolidato ai fini dell’esenzione in oggetto non è prescritta la specifica indicazione del reddito percepito dai singoli componenti il nucleo familiare, nè è prescritta l’adozione di una formula rigida contenente l’impegno a comunicare le variazioni reddituali, e nemmeno è imposto obbligo di rinnovo per i successivi gradi di giudizio (Cass.nn. 16616/2018, 24303/2016, 16132/2016, 6146/2017);

la sentenza impugnata si rivela perciò illegittima (Cass.n. 14566/2019) nella parte in cui violando l’art. 152 disp. att. c.p.c. ha condannato il soccombente al pagamento delle spese processuali in favore dell’INPS pur rientrando la stessa parte ricorrente nel regime di esenzione stabilito dalla normativa;

il ricorso va quindi accolto, la sentenza deve essere cassata in parte qua e la causa va decisa nel merito dovendosi dichiarare che la parte ricorrente non fosse quindi tenuta a pagare le spese processuali del giudizio d’appello in favore dell’INPS.

Le spese del giudizio di legittimità seguono invece la soccombenza come in dispositivo, con distrazione in favore dell’Avv. Renato Siciliano antistatario.

Avuto riguardo all’esito del giudizio non sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in parte qua e decidendo nel merito dichiara che G.V. non era tenuto a pagare le spese del giudizio all’INPS. Condanna l’INPS al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi Euro 2000 di cui Euro 1800 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell’Avv.Renato Siciliano antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 25 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 24 gennaio 2020

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