Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16469 del 31/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 31/07/2020, (ud. 02/07/2019, dep. 31/07/2020), n.16469

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. SAIJA S. – rel. Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1720-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MAGAZZINI VICENTINI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato LUDOVICA FRANZIN, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO RIGHI;

– controricorrente –

e contro

CAD VENEZIA SRL, elettivamente domiciliato in Vicenza, Viale

Sant’Agostinoo n. 134, presso lo studio dell’avv. Domenico

Gianfranco Strobe che lo rappresenta e difende giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 637/2017 della COMM. TRIB. REG. del Veneto,

depositata il 30/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/07/2019 dal Consigliere Dott. SALVATORE SAIJA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

In data 12.3.2014, l’Ufficio delle Dogane di Venezia emise un avviso di accertamento suppletivo e di rettifica di dazi doganali nei confronti di Magazzini Vicentini s.p.a. e CAD Venezia s.r.l. in solido (la prima quale importatrice, la seconda quale rappresentante doganale), ai sensi del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, e ciò in forza di un’inchiesta dell’OLAF avviata nel 2011, i cui risultati vennero comunicati dall’Ufficio Centrale Antifrode con nota Prot. (OMISSIS) del 23.10.2013. L’Ufficio rilevò l’origine cinese – anzichè indonesiana, come dichiarato dall’importatore – di 199 palette di viti in acciaio, importate in data 1.4.2011, classificate alla (OMISSIS) e scortate dal certificato FORM A (in totale esenzione daziaria), atteso che era rimasto accertato che l’esportatore indonesiano PT Y E T FASTENER International (presente nel FORM A e nella Packing List) non aveva una reale capacità produttiva per la fabbricazione di elementi di fissaggio in acciaio e che quindi la merce importata non era stata da questa fabbricata in (OMISSIS), bensì prodotta nella Repubblica Popolare Cinese e indebitamente importata nella UE, con certificazione rilasciata dal Batam Indonesia Free Zone Authority (BIFZA) sulla base di false e fuorvianti dichiarazioni rilasciate dall’esportatore. L’Ufficio accertò quindi diritti doganali ed IVA pari a complessivi Euro 72.032,01, anche a titolo di dazio antidumping pari al 27,4%. Proposti separati ricorsi da Magazzini Vicentini s.p.a. e CAD Venezia s.r.l., la C.T.P. di Venezia, previa loro riunione, li accolse con sentenza del 12.8.2015. La C.T.R. del Veneto respinse l’appello dell’Ufficio con sentenza del 30.5.2017. Osservò il giudice d’appello, in un quadro di “diversi elementi di incertezza e di difficile accertamento”, che già l’erroneo riferimento operato nell’atto impositivo ad un erroneo regolamento (Reg. CE n. 91 del 2009, del Consiglio, anzichè il Reg. CE n. 1890 del 2005), sarebbe di per sè sufficiente per l’annullamento dell’atto, ed era comunque idoneo a gettare “una cattiva luce sulla procedura seguita”; occorreva poi considerare la buona fede dell’importatore, “che potrebbe non esserci ma in ogni caso non è dimostrato che non ci sia, nè vi sono elementi che ne facciano sospettare la mancanza”; il fatto che l’importatore si fosse affidato a diversi intermediari “aumenta dubbi e ambiguità”; aggiunse infine che “l’incertezza sulla corrispondenza di voci e sotto voci tra documenti ufficiali, non annullati e dichiarati illegittimi dalle Autorità locali, e regolamenti comunitari”, costituivano elementi tali da non consentire di condividere l’operato dell’Ufficio, la cui rettifica, in sostanza, era basata solo sulla relazione dell’OLAF, che però – secondo il giudice lagunare – “non riesce a dissipare le perplessità sopra elencate e ciò anche in considerazione della difficoltà a classificare con esattezza i poteri di indagine dell’Organismo”.

L’Agenzia delle Dogane ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, cui resistono con autonomi controricorsi Magazzini Vicentini s.p.a. e CAD Venezia s.r.l., la prima depositando anche memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, comma 5-bis, e della L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Secondo la ricorrente, ha errato la C.T.R. nell’affermare che il mero errore contenuto nell’avviso di accertamento circa l’indicazione della norma violata è di per sè idoneo a condurre all’annullamento dell’atto. Ciò in quanto, in base all’art. 11 cit., occorre solo che nella sua motivazione siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche sottese al recupero fiscale, non rilevando l’errore, pure nella specie sussistente (era stato indicato, a supporto dell’imposizione, il Reg. CE n. 91 del 2009 del Consiglio, anzichè il Reg. CE n. 1890 del 2005), quando detti elementi siano comunque evincibili nella specie. Infatti, l’imposizione concerneva propriamente elementi in “acciaio inossidabile”, disciplinati dal Reg. CE n. 1890 del 2005, e non in “acciaio non inossidabile”, invece disciplinati dal Reg. CE n. 91 del 2009; l’aliquota del dazio antidumping applicata, pari al 27,4%, era in ogni caso identica, sia per l’uno che per l’altro Regolamento; la relazione OLAF da cui è scaturita la ripresa e che ha accertato l’origine cinese di prodotti dichiarati come di origine indonesiana, tra cui quelli importati nella specie, concerneva le merci rientranti nella voce S.A. 7318 o, comunque, nella sottovoce 731815, nella quale rientrano i prodotti considerati in entrambi i Regolamenti. Da tutti detti elementi, dunque, il contribuente avrebbe potuto agevolmente desumere le effettive ragioni giuridiche poste a sostegno della pretesa, a prescindere dall’erroneo riferimento di cui s’è detto.

1.2 – Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e del Reg. n. 1073 del 1999, art. 9, sostituito dal Reg. n. 883 del 2013, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La ricorrente lamenta l’erroneità della decisione nella parte in cui s’è negata la valenza probatoria delle risultanze delle indagini dell’OLAF, invece coperte da fede privilegiata, in virtù della normativa Europea richiamata in rubrica. Così facendo, la C.T.R. ha peraltro gravato l’Amministrazione dell’onere di dimostrare l’inesistenza delle condizioni circa l’applicabilità, nel caso concreto, del trattamento doganale privilegiato, così violando anche il disposto dell’art. 2697 c.c..

1.3 – Infine, con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del Reg. Cee n. 2913 del 1992, art. 220, (C.D.C.), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La censura attiene a quella parte della motivazione con cui la C.T.R. ha ritenuto di dover dare rilievo alla buona fede dell’importatore, evidenziando che non vi fosse prova della sua mancanza. In tal guisa, secondo la ricorrente, il giudice d’appello ha ritenuto sussistere una presunzione di buona fede che invece non c’è, in quanto occorre verificare dapprima la ricorrenza di un errore attivo dell’autorità (escluso qualora, come nella specie, l’erronea attestazione sia dipesa dalla falsa dichiarazione dell’esportatore), della non riconoscibilità dell’errore, e quindi dell’avvenuto rispetto, da parte dell’importatore, della normativa doganale. Tali adempimenti sono stati del tutto pretermessi dalla C.T.R.

2.1 – Preliminarmente, va disattesa l’eccezione concernente la nullità della notifica del ricorso, avanzata da CAD Venezia, per essere stati firmati i files attinenti al ricorso e alla relata con firma PAdES.

In proposito, infatti, è stato ormai definitivamente chiarito che, “In tema di processo telematico, in conformità alle disposizioni tecniche previste dal Reg. UE n. 910 del 2014, ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo “CAdES” e di tipo “PAdES” sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “.p7m” e “.pdf”, posto che il certificato di firma, inserito nella busta crittografica, è presente in entrambi gli standards, parimenti abilitati. Ne consegue la piena validità ed efficacia del ricorso (o controricorso) per cassazione munito di procura alle liti controfirmata dal difensore con firma digitale in formato “PAdES”” (Cass., n. 30927/2018; conforme, Cass., Sez. Un., n. 10266/2018).

3.1 – Ciò posto, il primo motivo deve essere disatteso.

Con orientamento consolidato, dettato in tema di imposte dirette, ma senz’altro estensibile anche alla materia che occupa, disciplinata quanto al contenuto della motivazione dell’atto impositivo dal D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, comma 5-bis, è stato condivisibilmente affermato che “l’erronea indicazione, nell’avviso di accertamento, della norma di legge in tesi violata non è, di per sè, causa di nullità dell’atto per inosservanza dell’obbligo di motivazione… quando il recupero si fondi su presupposti di fatto espressamente indicati, i quali, comunque, legittimano la pretesa impositiva, eventualmente anche sulla base di altra disposizione legislativa” (Cass. n. 3257/2002; Cass. n. 28968/2008; da ultimo, per l’ipotesi della mancanza tout court, nell’avviso, della norma asseritamente violata, v. Cass. n. 9499/2017). Proprio per tale ragione, dunque, deve anzitutto disattendersi l’eccezione di inammissibilità del motivo sollevata dal CAD Venezia, a cagione della pretesa modifica della motivazione dell’atto impugnato operata dall’Ufficio tra primo e secondo grado del giudizio, giacchè l’erronea indicazione del Regolamento – effettivamente indicato, negli atti impositivi impugnati, nel Reg. CE n. 91/2009 del Consiglio, anzichè nel Reg. CE n. 1890 del 2005, trattandosi nella specie di elementi di fissaggio in acciaio inossidabile di accertata provenienza cinese – non altera nel resto le ragioni della contestata imposizione.

Tuttavia, va comunque osservato che l’incedere della motivazione della sentenza impugnata non fonda il rigetto dell’appello dell’Ufficio sulla descritta erronea indicazione del Regolamento, in quanto la questione viene posta non già quale autonoma ratio decidendi, bensì per descrivere la ritenuta (dalla C.T.R.) estrema inestricabilità della vicenda, unitamente ad altri elementi, che hanno indotto appunto il giudice del merito a non “validare la rettifica effettuata dall’Ufficio che, a ben vedere, si fonda solo sulla relazione dell’OLAF che non riesce a dissipare le perplessità sopra elencate…”.

Come si vede, dunque, non l’erronea indicazione del Regolamento negli atti impositivi impugnati, ma la ritenuta insufficienza del supporto probatorio offerto dall’Ufficio è posta a base della decisione assunta dalla C.T.R., sicchè la doglianza in esame – pur a fronte dell’erronea affermazione della stessa C.T.R. secondo cui detto errore potrebbe comportare l’annullamento dell’atto “anche se fosse stato possibile enucleare dallo stesso gli estremi giustificativi” – non coglie nel segno.

4.1 – Il secondo motivo è inammissibile per difetto di decisività.

Non può certo disconoscersi la pertinenza e coerenza della censura in esame, laddove evidenzia la palese erroneità della superficiale affermazione della C.T.R., secondo cui le numerose perplessità circa la vicenda per cui è processo non possono essere dissipate, meramente, dalla relazione dell’OLAF “e ciò anche in considerazione della difficoltà a classificare con esattezza i poteri di indagine dell’Organismo”.

4.2 – Al riguardo, è invece assolutamente consolidato l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di tributi doganali, gli accertamenti compiuti (di propria iniziativa o su segnalazione degli Stati membri) dagli organi esecutivi della Commissione per la lotta antifrode (OLAF), ai sensi del Reg. CEE n. 1073 del 1999, “a posteriori” o quando vi sia un motivo per dubitare sull’autenticità della documentazione relativa all’origine e/o alla provenienza della merce, hanno piena valenza probatoria nei procedimenti amministrativi e giudiziari e, quindi, possono essere posti a fondamento dell’avviso di accertamento per il recupero dei dazi sui quali siano state riconosciute esenzioni o riduzioni, spettando al contribuente che ne contesti il fondamento fornire la prova contraria in ordine alla sussistenza delle condizioni di applicabilità del regime agevolativo” (Cass. n. 4997/2009; Cass. n. 5892/2013; Cass. n. 13770/2016; Cass. n. 16962/2016; Cass. n. 11441/2018). In proposito, è opportuno anche precisare che, sebbene il Reg. CE n. 1073 del 1999, art. 9, comma 2, attribuisca tale efficacia probatoria esclusivamente al rapporto finale (“al termine della indagine l’Ufficio redige sotto l’autorità del direttore una relazione finale… Le relazioni così elaborate costituiscono elementi di prova…”), tuttavia non sussiste alcuna limitazione circa l’utilizzabilità nei procedimenti amministrativi e giudiziali dello Stato membro anche delle altre fonti di prova acquisite nel corso delle indagini svolte dall’OLAF, come è dato evincere dal cit. Reg. n. 1073 del 1999, art. 9, comma 3, e art. 10, comma 1, che prevedono la trasmissione alle autorità degli Stati membri interessati, rispettivamente, di “ogni documento utile” acquisito, nonchè la comunicazione in qualsiasi momento di “informazioni ottenute” nel corso delle indagini.

Conseguentemente, la pretesa di recupero dei dazi, esercitata con l’avviso di rettifica, deve intendersi congruamente e sufficientemente dimostrata ove basata sulle risultanze di atti ispettivi degli organismi antifrode comunitari, come l’OLAF – compresi “gli elementi raccolti in quei verbali e fatti propri nell’avviso di accertamento” (v. Cass. n. 23985/2008, in motivazione; Cass. n. 13496/2012; Cass. n. 5842/2013) -, ferma la possibilità per il contribuente di fornire la prova contraria della sussistenza delle condizioni di applicabilità del regime agevolativo (in tal senso, oltre la già citata Cass. n. 23985/2008, v. Cass. n. 1583/2012; Cass. n. 19841/2012; Cass. n. 16962/2016, cit.).

4.3 – Orbene, la ripresa doganale per cui è processo è fondata, nella prospettazione dell’Ufficio, sull’inchiesta OLAF avviata nel 2011 (caso OF/2011/1019), i cui risultati sono stati comunicati dall’Ufficio Centrale Antifrode con la nota prot. (OMISSIS) del 23.10.2013, e compendiati nel Final Report della stessa OLAF, recante la data del 16.10.2013, e prodotto dall’Agenzia solo in appello, come dedotto dai controricorrenti.

Al riguardo, è anzitutto opportuno sfrondare ogni dubbio sulla effettiva sussunzione della fattispecie (importazioni di palette di viti in acciaio inossidabile, classificate alla (OMISSIS)) nell’ambito del più volte citato Reg. CE n. 1890 del 2005, il cui art. 1, comma 1, stabilisce che “E’ istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti, classificati ai codici NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 e 7318 15 70 e originari della Repubblica popolare cinese, dell’Indonesia, di Taiwan, della Thailandia e del Vietnam”.

In secondo luogo, va pure evidenziato che – anche per quanto detto al par. precedente, in uno con la libera producibilità, nel processo tributario, di nuovi documenti anche in appello, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 58, quand’anche preesistenti al giudizio di primo grado, purchè entro il temine di venti giorni prima dell’udienza (v. Cass. n. 17164/2018) – l’invocazione del Final Report da parte dell’Agenzia solo nel corso del giudizio non determina la inutilizzabilità delle relative risultanze. Esse, infatti, incidono non già sul contenuto motivazionale dell’atto impositivo (come se dovessero, cioè, integrare la motivazione, ora per allora), ma attengono eventualmente al profilo confermativo-probatorio degli altri elementi su cui è originariamente basato l’atto stesso.

Ciò posto, è indiscusso (o almeno, non è contestato) che detto Final Report indichi espressamente: “Date of creation of OLAF case 6 October 2011”. L’avvio dell’indagine in discorso, dunque, reca tale ultima data.

Orbene, se – come è altrettanto indiscusso – la pretesa fiscale per cui è processo è basata esclusivamente sulle risultanze di detta indagine, risulta di tutta evidenza che esse, in assenza di ulteriori elementi fattuali (neanche dedotti dall’Agenzia), non possono neanche astrattamente sostenere la pretesa stessa, giacchè la contestata importazione doganale è stata effettuata in data 1.4.2011, ossia ben prima dell’avvio dell’indagine.

Da quanto precede, dunque, discende la carenza di decisività del mezzo in esame, perchè – anche ad affermarne, in astratto, la fondatezza, avuto riguardo alla valenza probatoria degli atti ispettivi dell’OLAF – l’Agenzia non potrebbe comunque giovarsi delle risultanze dell’indagine, a sostegno della pretesa di recupero di maggiori dazi doganali, proprio perchè successiva all’importazione.

5.1 – Il terzo motivo è conseguentemente assorbito.

6.1 – In definitiva, il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Nulla va infine disposto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, trattandosi di ricorso proposto da Amministrazione dello Stato, ammessa alla prenotazione a debito (Cass. n. 1778/2016).

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuna delle controricorrenti in Euro 5.000,00 (cinquemila) per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di Cassazione, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2020

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