Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16469 del 13/07/2010

Cassazione civile sez. II, 13/07/2010, (ud. 18/05/2010, dep. 13/07/2010), n.16469

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE ANCONA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato

PATERNOSTRO DOMENICO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato VITALE ELIO;

– ricorrente –

e contro

D.G.K.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 190/2004 del GIUDICE DI PACE di ANCONA,

depositata il 02/04/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

18/05/2010 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato VITALE Elio, difensore del ricorrente che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.G.K. proponeva opposizione avverso il verbale di contravvenzione con il quale la Polizia municipale di Ancona le aveva contestato la violazione dell’art. 154 C.d.S., comma 3 e 8, per avere omesso di dare la precedenza nell’immettersi nella corsia di sorpasso che i veicoli provenienti da Ancona erano costretti ad impegnare stante i lavori in prossimità dello svincolo di entrata (OMISSIS).

Con sentenza dep. il 2 aprile 2004 il Giudice di Pace accoglieva il ricorso, ritenendo che l’infrazione da contestare sarebbe stata nella specie quella prevista dall’art. 145 cod. strada e non quella di cui all’art. 154 C.d.S., commi 3 e 8, che invece era stata contestata.

Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Ancona sulla base di tre motivi.

Non ha svolto attività difensiva l’intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va accolto il primo motivo con cui si denuncia il vizio di ultrapetizione in cui era incorsa la sentenza impugnata laddove aveva posto a base della decisione una ragione che non era stata dedotta dall’opponente, la quale anzi con le proprie difese aveva dimostrato di non avere nulla da eccepire in ordine all’applicabilità della norma contestata con il verbale impugnato.

Premesso che il motivo, con cui è stata puntualmente e specificamente indicata la censura, è ammissibile, va osservato che dall’esame dell’atto di opposizione, consentito dalla natura processuale del vizio denunciato, è emerso che la ricorrente si era limitata a negare di avere tenuto la condotta alla medesima addebitata e, deducendo anzi di avere informato la guida alle prescrizioni dettate dall’art. 154 C.d.S., non aveva formulato alcuna eccezione in ordine all’applicabilità di tale norma. Pertanto, erroneamente il Giudice, nell’annullare il verbale di contravvenzione, ha d’ufficio posto a base della decisione una ragione – sarebbe stata da contestare l’infrazione prevista dall’art. 145 cod. strada anzichè quella di cui all’art. 154 C.d.S., commi 3 e 8 – che non era stata dedotta dall’opponente, così violando, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato. Al riguardo occorre ricordare che l’opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e segg., si configura come atto introduttivo, secondo le regole proprie del procedimento civile, di un giudizio di accertamento della pretesa sanzionatoria, il cui oggetto è delimitato, per l’opponente, dai motivi fatti valere con l’opposizione, con la conseguenza che il giudice non ha il potere di rilevare d’ufficio vizi dell’atto impugnato o del procedimento che lo ha preceduto che non siano stati dedotti dall’opponente, ad eccezione di quelli che siano tali da renderlo non semplicemente illegittimo, ma giuridicamente inesistente: ipotesi, quest’ultima, che certamente non sarebbe stata comunque configurabile nella specie.

Il secondo e il terzo motivo, con cui si censura “nel merito” la decisione del Giudicante, sono assorbiti dall’accoglimento del primo motivo. Pertanto il ricorso va accolto; la sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per le spese della presente fase, al Giudice di Pace di Ancona in persona di altro magistrato.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso assorbiti gli altri cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia,anche per le spese della presente fase, al Giudice di Pace di Ancona in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010

 

 

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