Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16469 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 10/06/2021), n.16469

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta M.C. – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27410-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 558/2014 della COMM. TRIB. REG.

EMILIA-ROMAGNA, depositata il 24/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/02/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 558/20/2014, depositata il 24 marzo 2014 dalla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, con la quale, in accoglimento parziale dell’appello proposto da P.G., era stato ridotto l’imponibile accertato dall’ufficio con l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2006.

Il contenzioso traeva origine da indagini bancarie eseguite, previa regolare autorizzazione, sulla posizione fiscale della P., con residenza (OMISSIS) ma interessi economici in (OMISSIS), ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma, 7; da cui emergeva un contrasto tra i redditi dichiarati e le risultanze bancarie. In particolare, a fronte di un reddito medio dichiarato di Euro 30.000,00 negli anni 2006/2008, risultavano molteplici operazioni bancarie su otto conti correnti, per centinaia di migliaia di Euro. A seguito di ulteriore contraddittorio erano risultate ingiustificate sette operazioni, dell’importo complessivo di Euro 57.659,75, per i quali era emesso l’avviso di accertamento.

La contribuente, che contestava l’atto impositivo, aveva adito la Commissione tributaria provinciale di Modena, la quale con sentenza n. 251/01/2012 aveva rigettato il ricorso. Impugnata la decisione dinanzi alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, il giudice d’appello ne aveva accolto in parte le ragioni, riducendo l’imponibile ad Euro 4.791,75. Nella breve motivazione il giudice regionale ha affermato che “se da un lato la Contribuente non prova compiutamente la mancata conoscenza dell’allegato, l’Ufficio nulla prova delle sue pretese diverse da quelle relative alle quattro operazioni extraconto con ammontare complessivo pari ad Euro 4.791,75 che la Contribuente non è riuscita a giustificare”.

L’Agenzia delle entrate ha censurato la decisione con due motivi.

La contribuente, nonostante risulti ritualmente e tempestivamente notificato il ricorso, non ha inteso costituirsi.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con il primo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, dell’art. 2697 c.c., commi 1 e 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver malgovernato le regole presuntive in materia di accertamenti bancari;

con il secondo denuncia la nullità della decisione per motivazione apparente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Nel rispetto del principio della ragione più liquida deve esaminarsi il secondo motivo, tenendo in ogni caso conto che con esso è denunciato un vizio di nullità della sentenza, che se fondato assorbirebbe ogni altra questione. L’Agenzia delle entrate ha lamentato l’apparenza della motivazione ed il motivo è fondato.

Sussiste l’apparente motivazione della sentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su quali elementi abbia fondato il proprio convincimento, nonchè quando, pur indicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire una disamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere un adeguato controllo sull’esattezza e logicità del suo ragionamento. Ed in sede di gravame la decisione può essere legittimamente motivata per relationem ove il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purchè il rinvio sia operato così da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata. Va invece cassata la decisione con cui il giudice si sia limitato ad aderire alla decisione di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravarne cfr. Cass., 19/07/2016, n. 14786; 7/04/2017, n. 9105). La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve infatti ritenersi apparente quando, ancorchè graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6 (Cass., 30/06/2020, n. 13248; cfr., anche 5/08/2019, n. 20921). L’apparenza peraltro si rivela ogni qual volta a pronuncia evidenzi una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio (Cass., 14/02/2020, n. 3819).

Nel caso di specie il giudice regionale si è limitato ad affermare, per quanto comprensibile, che la contribuente non aveva dimostrato di non conoscere “l’allegato” e l’ufficio non aveva provato le pretese (il maggior reddito evidentemente) all’infuori di quattro operazioni extraconto, non giustificate dalla contribuente.

La motivazione, a fronte delle questioni emerse dalle indagini bancarie e dall’attività di verifica, di cui nel ricorso sono riportati ampi stralci, e a fronte di una sentenza del giudice di primo grado, più analitica nell’esame dei vari conti bancari e delle operazioni ricondotte dall’Amministrazione finanziaria alla P., si è limitata a giudizi solo assertivi, senza illustrare quale percorso logico abbia seguito per giungere alle proprie conclusioni. Il motivo va dunque accolto, perchè la sentenza manca delle ragioni della decisione, con sua conseguente nullità.

L’accoglimento del secondo motivo assorbe il primo.

La sentenza va dunque cassata e il processo deve rinviarsi alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, che in diversa composizione dovrà riesaminare la controversia, oltre che liquidare le spese processuali del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo, assorbito il primo. Cassa la sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, cui demanda, in diversa composizione, anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA