Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16468 del 31/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 31/07/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 31/07/2020), n.16468

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28977-2014 proposto da:

P.F.P., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G.

MAZZINI 73, presso lo studio dell’avvocato ARNALDO DEL VECCHIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE CASTELLANO, giusta

procura in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI (OMISSIS) UFFICIO

TERRITORIALE (OMISSIS) UFFICIO CONTROLLI AREA LEGALE, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 904/2014 della COMM. TRIB. PROV. di BARI,

depositata il 15/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/12/2019 dal Consigliere Dott. RITA RUSSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato MAGGIULINO per delega

dell’Avvocato CASTELLANO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.-. Il notaio P. ha impugnato tre separati avvisi di liquidazione e irrogazione sanzioni per il recupero di imposte di registro, bollo e ipocatastale; l’Agenzia delle entrate ha disconosciuto il diritto all’esenzione da imposta per tre atti di compravendita, rogati dal ricorrente in cui venditrice era l’Agenzia del demanio ed acquirenti erano rispettivamente due società (Wilson Energy System s.r.l. e Vision 2000 s.r.l.) ed un privato ( D.M.). L’Agenzia ha ritenuto che l’esenzione spetti solo se acquirenti sono fondazioni, società di cartolarizzazione o associazioni riconosciute, giusta L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 275, cui rinvia il D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quinquies. I separati ricorsi avverso i predetti avvisi sono stati riuniti e la CTP di Bari li ha respinti. Ha proposto appello il notaio e la CTR della Puglia con sentenza depositata in data 15 aprile 2014 ha confermato la sentenza di primo grado ritenendo che la norma applicabile alla fattispecie espliciti un elenco tassativo di soggetti giuridici (fondazioni, società di cartolarizzazione associazioni non riconosciute) aventi diritto alla esenzione che pertanto non può essere invocata per gli acquisti in questione.

2.- Avverso la predetta sentenza propone appello il notaio, affidandosi ad un motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3.- Con l’unico motivo del ricorso la parte lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quinquies, e alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 275, in relazioni all’art. 360 c.p.c., n. 3. Deduce che i tre atti di compravendita in questione si inseriscono nell’ambito della politica di dismissione dei beni immobili di proprietà dello Stato iniziata con il D.Lgs. n. 300 del 1999, e regolamentata dalla successiva L. n. 311 del 2004. In applicazione di quanto disposto dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 275, i suddetti trasferimenti devono considerarsi esenti da ogni imposta indiretta, trattandosi di dismissione di beni dello Stato mentre la limitazione riferita ai destinatari vale solo se la vendita è attuata dai Comuni.

Il motivo è infondato.

Il D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quinquies, prevede che “L’Agenzia del demanio è autorizzata, con D.Dirig. Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con le amministrazioni che li hanno in uso, a vendere con le modalità di cui al D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, art. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, i beni immobili ad uso non abitativo appartenenti al patrimonio pubblico, ivi compresi quelli individuati ai sensi del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 27, commi 13, 13-bis e 13-ter, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni”. Il successivo comma 3, prevede che “Agli atti di alienazione di cui al presente art., comma 1, o comunque connessi alla dismissione del patrimonio immobiliare di proprietà dello Stato si applicano le disposizioni di cui alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 275,”.

A sua volta l’art. 1 comma 275, prevede che “Ai fini della valorizzazione del patrimonio immobiliare le operazioni, gli atti, i contratti, i conferimenti ed i trasferimenti di immobili di proprietà dei comuni, ivi comprese le operazioni di cartolarizzazione di cui alla L. n. 410 del 2001, in favore di fondazioni o società di cartolarizzazione, associazioni riconosciute sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonchè’ da ogni altro tributo o diritto”.

Il dettato normativo è chiaro: esso estende l’esenzione di imposta già prevista per i negozi riguardanti i beni di proprietà dei Comuni, anche alle alienazioni del patrimonio immobiliare di proprietà dello Stato, così come essa è prevista dalla norma in questione e quindi anche con le stesse limitazioni relative al novero dei soggetti giuridici in cui favore sono stipulati gli atti. Le norme che prevedono esenzione di imposta o agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione avendo natura derogatoria di previsioni impositive generali e, pertanto, non si possono estendere anche a soggetti non contemplati dalla norma quali beneficiari di dette esenzioni (cfr. Cass. 31333/2019; Cass. 24297/2019; Cass. 23833/2017).

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.600,00 oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2020

 

 

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