Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16468 del 13/07/2010

Cassazione civile sez. II, 13/07/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 13/07/2010), n.16468

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

RAV RACCORDO AUTOSTRADALE VALLE D’AOSTA SPA in persona

dell’Amministratore Delegato pro tempore Arch. P.G.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA CONSULTA 50, presso lo

studio dell’avvocato DI RAIMONDO LUCA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MASTRO VITI FRANCESCA, come da procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENTE REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA, nella sua qualità di

Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 295/2004 del GIUDICE DI PACE di AOSTA,

depositata il 23/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/03/2010 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito l’Avvocato Antonio MANCINI, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato Luca DI RAIMONDO), difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per l’inammissibilità per carenza di

interesse.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Parte ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, che non risulta accettata.

Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile per carenza sopravvenuta di interesse con condanna alle spese della ricorrente.

P.T.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 700,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010

 

 

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