Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16468 del 03/08/2017

Cassazione civile, sez. VI, 03/08/2017, (ud. 03/05/2017, dep.03/08/2017),  n. 19468

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 508/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EUSTACHIO

MANFREDI 21, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO ANTONELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA PIZZOLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3128/6/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 28/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/05/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. in fattispecie relativa ad avvisi di accertamento per Irpef-Irap dell’anno d’imposta 2006, basati sugli studi di settore, l’amministrazione ricorrente censura la sentenza impugnata per: 1) “nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 64 e dell’art. 132 c.p.c.”, stante la “intrinseca contraddittorietà della motivazione” che, accostando affermazioni inconciliabili, ha reso incomprensibile il percorso argomentativo adottato; 2) “omesso esame di fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti”; 3) “violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies” nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39,D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54,L. n. 146 del 1998, art. 10 e art. 2697 c.c.;

2. all’esito della Camera di consiglio, il Collegio ha disposto adottarsi la motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

3. va disattesa l’eccezione di tardività del ricorso, in quanto proposto (come rilevato dallo stesso controricorrente) in data 29/12/2015, avverso una sentenza pubblicata il 28/05/2015;

4. il primo motivo – esente dai profili di inammissibilità sollevati a pag. 11 e 13 del controricorso, in quanto integrante una censura non già indeterminata, ma chiaramente rivolta ad evidenziare l’assoluta contraddittorietà (e quindi nullità) della motivazione – è fondato, con assorbimento dei restanti due;

5. al riguardo va richiamato l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte per cui, a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (disposta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012), il sindacato di legittimità sulla motivazione deve intendersi ridotto (alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi) al “minimo costituzionale”, nel senso che “è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali”, con la precisazione che “tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. SU n. 8053/14; cfr. Cass. SU, n. 9032/14 e Cass. n. 20112/09);

6. nel caso di specie la C.T.R., dopo aver affermato nella parte motiva che “la sentenza di prime cure appellata non ha tenuto conto delle esposte considerazioni per cui merita censura e, pertanto, va riformata”, ha poi nella parte dispositiva rigettato l’appello dell’Ufficio, peraltro sulla base di argomentazioni incongruenti (“richiamate le inadempienze rilevabili dalla motivazione dell’atto impositivo impugnato, considerato che la giustificazione della contribuente non è stata motivatamente confutata (non ne vene fitta menzione nell’avviso di accertamento), l’atto impositivo va annullato, per carenza di motivazione”), più volte riferite “alla contribuente” ed alle sue “controdeduzioni all’appello” – quando in realtà il contribuente, R.P., non si era costituito in appello – e difficilmente comprensibili (“nella specie l’Ufficio avrebbe dovuto mettere in evidenza nella motivazione dell’atto di accertamento (invece non lo ha fatto) le costanze controproducenti per la ricorrente”), con il risultato che la motivazione risulta effettivamente al di sotto del “minimo costituzionale”, in quanto contraddittoria, se non apparente – laddove riferita ad un caso verosimilmente diverso da quello scrutinato – tale dovendosi ritenere la motivazione che, “benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass. SU, 22232/16);

6. la sentenza va quindi cassata con rinvio, per nuovo esame.

PQM

 

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

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