Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16467 del 13/07/2010

Cassazione civile sez. II, 13/07/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 13/07/2010), n.16467

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ASSOCIAZIONE PRODUTTORI LATTE PADOVA ROVIGO A.PRO.LAT. PD RO, in

persona dei Liquidatori pro tempore sig.ri R.G. e

G.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 19, presso lo studio dell’avvocato LANIA ALDO LUCIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CASTELLINI PIERO, come

da procura speciale a margine del ricorso.

– ricorrente –

contro

REGIONE VENETO, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL VIMINALE 43, presso lo

studio dell’avvocato LORENZONI FABIO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MORRA ROMANO, come da procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1788/2004 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata

il 18/08/2004;

udito l’Avvocato LORENZONI Fabio, difensore del resistente che ha

chiesto di riportarsi;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – La Regione Veneto ingiungeva all’Associazione Produttori Latte Padova e Rovigo il pagamento della somma di L. 178.858.994 di cui L. 87.230.760 a titolo di restituzione di contributi indebitamente percepiti e uguale importo a titolo di sanzione amministrativa, oltre a L. 4.397.484 per interessi legali.

L’A.PRO.LAT proponeva ricorso ex art. 689, comma 81, avanti al Tribunale di Venezia il quale, con sentenza n. 1788/2004, lo rigettava con convalida dell’ordinanza-ingiunzione impugnata.

2. – L’odierna ricorrente impugna tale decisione, articolando due motivi di ricorso.

3. Resiste con controricorso la Regione Veneto. Parte ricorrente ha depositato memoria.

4. I motivi del ricorso.

4.1 – Col primo motivo del ricorso si deduce: “violazione della L. n. 898 del 1986, art. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Secondo la ricorrente, poichè non vi fu contestazione immediata, gli estremi della violazione dovevano essere notificati entro 180 giorni dall’accertamento. Nel caso in questione il processo verbale di accertamento e contestazione era stato notificato il 3 marzo 1998;

l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni era stato notificato il 30 settembre 1998, decorsi i 180 giorni previsti dalla norma invocata.

L’ingiunzione doveva, quindi, ritenersi priva di effetti.

4.2 – Col secondo motivo di ricorso si deduce: “violazione della L. n. 898 del 1986, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Sostiene la ricorrente che la normativa in questione intende perseguire coloro che ottengono i contributi, non avendone diritto e deduce che dagli accertamenti espletati era risultato che la stessa ricorrente “ha ottenuto i contributi previsti … con presentazione di una documentazione non regolare, ma non è provato che i suoi associati abbiano usufruito contemporaneamente dei contributi previsti … senza averne diritto” (pag. 8 del ricorso).

Di conseguenza, secondo la ricorrente, “la motivazione del Tribunale, corretta giuridicamente, è viziata in quanto non è individuata la persona colpevole del cumulo. E’pacifico che il colpevole del cumulo è colui che ha ottenuto i contributi due volte avendone diritto una sola volta”. Mancava la prova che “i contributi erogati siano stati distribuiti dalla A.PRO.LAT” ai suoi associati che non ne avevano diritto e/o associati che avevano usufruito del cumulo.

5. Il ricorso è infondato e va respinto. Entrambi i motivi sono inammissibili, posto che la sentenza impugnata non tratta sotto alcun profilo i motivi di opposizione avanzati in questa sede, che sono quindi preclusi. La ricorrente avrebbe dovuto denunciare il vizio di omessa pronuncia per entrambi i profili con specifico riferimento all’art. 112 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 4 e con puntuale trascrizione del pertinente motivo d’opposizione.

6. Le spese seguono la soccombenza.

P.T.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 2.500,00 Euro per onorari e Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010

 

 

 

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