Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16467 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 10/06/2021), n.16467

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22222-2014 proposto da:

EQUITALIA NORD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE

QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato SANTE RICCI, che

la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MAURIZIO CIMETTI e

GIUSEPPE PARENTE;

– ricorrente –

contro

L.F.N.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 243/2014 della COMM. TRIB. REG. PIEMONTE,

depositata il 04/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/02/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

Equitalia Nord s.p.a. (già Equitalia Nomos spa), per quanto d’interesse nella presente controversia, iscrisse ipoteca legale ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, art. 77, sui cespiti immobiliari di L.F.N., costituiti in fondo patrimoniale ai sensi dell’art. 167 c.c.. Ciò a seguito del mancato pagamento della cartella esattoriale, emessa per le imposte relative agli anni 2005-2006.

Era seguito il contenzioso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Torino, che con sentenza 67/06/2012 accolse le ragioni del contribuente, ritenendo illegittima l’iscrizione ipotecaria sui beni costituiti in fondo patrimoniale. Il successivo appello dell’agente della riscossione fu rigettato dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte con la sentenza n. 243/36/2014. Il giudice d’appello, con la pronuncia ora impugnata dinanzi a questa Corte, ha ritenuto che l’iscrizione ipotecaria è finalizzata ad assicurare la tutela del credito da riscuotere, e come tale è propedeutica all’esecuzione forzata, con la conseguente sua inammissibilità quando diretta su beni costituiti in fondo patrimoniale, in ragione dei limiti prescritti dall’art. 170 c.c.. Nel caso specifico il giudice d’appello ha affermato che i debiti per Iva e Irpef, per i quali era stata iscritta ipoteca, erano estranei ai debiti contratti per i bisogni della famiglia.

Equitalia Nord ha censurato la pronuncia con un unico motivo, denunciando l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato illegittima l’ipoteca iscritta su beni costituiti in fondo patrimoniale. Ha pertanto chiesto la cassazione della sentenza, con ogni consequenziale decisione.

Non si è costituito il contribuente, cui risulta essere stato inviato, in data 19 settembre 2014, tempestiva notifica del ricorso presso il proprio difensore domiciliatario.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso l’agente della riscossione si duole della decisione del giudice regionale, che ha ritenuto inammissibile la iscrizione di ipoteca sui beni costituiti in fondo patrimoniale, in forza dell’art. 170 c.c., che secondo la pronuncia impedirebbe l’esecuzione forzata sui predetti immobili così come il suo atto prodromico, identificato nell’iscrizione di ipoteca.

Il motivo, ancorchè il ricorrente abbia omesso l’indicazione di quale vizio, tra quelli individuati nell’art. 360 c.p.c., affligga la sentenza, è parimenti ammissibile, atteso che dal contenuto della doglianza si evince agevolmente che esso si riconduce all’errore di interpretazione della disciplina prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, e dall’art. 167 c.c., in particolare dall’art. 170 c.c., relativo ai limiti e alle condizioni per l’esecuzione sui beni del fondo patrimoniale e sui suoi frutti.

Esso trova fondamento e va dunque accolto.

Questa Corte, con principio ormai consolidato e anche di recente ribadito, ha affermato che in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicchè è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni, ma grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti nel fondo l’onere di provare l’estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore (cfr. Cass., 28/05/2020, n. 10166).

D’altronde, a proposito della disciplina sulle condizioni di ammissibilità dell’esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, si era già avvertito che l’art. 170 c.c.. detta una regola applicabile anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria, Ivi compresa quella di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, sicchè l’esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, se il debito sia stato da loro contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero – nell’ipotesi contraria – purchè il titolare del credito, per il quale l’esattore procede alla riscossione, non sia a conoscenza di tale estraneità, dovendosi ritenere, diversamente, illegittima l’eventuale iscrizione comunque effettuata (Cass., 23/11/2015, n. 23876; 29/01/2016, n. 1652). E a tal fine, qualora il coniuge, titolare di un bene conferito ad un fondo patrimoniale, agisca contro un suo creditore, chiedendo la declaratoria dell’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria perchè eseguita sul bene al di fuori delle condizioni di cui all’art. 170 c.c., ha l’onere di allegare e provare che il debito sia stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore fosse a conoscenza di tale circostanza, anche nei caso di iscrizione ipotecaria del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 (Cass., n. 1652/2016 cit.). Ciò è tanto più rilevante quando si consideri che l’iscrizione ipotecaria prevista dall’art. 77 cit. si ritiene non costituisca atto dell’espropriazione forzata, riconducendosi invece ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria (cfr. Cass., Sez. U, 18/09/2014, n. 19667).

Più nello specifico si è sostenuto che “il criterio identificativo dei crediti che possono essere realizzati esecutivamente sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia (in termini, tra le più recenti Cass. n. 15886/2014; id. n. 15886/2009). Deve, pertanto, accertarsi in fatto se il debito in questione si possa dire contratto per soddisfare i bisogni della famiglia; con la precisazione che, se è vero (Cass. n. 12998/06) che tale finalità non si può dire sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell’esercizio dell’impresa, è vero altresì che tale circostanza non è nemmeno idonea ad escludere, in via di principio, che il debito si possa dire contratto, appunto, per soddisfare tali bisogni (v. Cass. n. 3738/15 cit. la quale, in adesione a Cass., n. 4011/2013, ha, pertanto, ritenuto che, in quest’ottica, non potranno essere sottratti all’azione esecutiva dei creditori i beni costituiti per bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione del loro tenore di vita familiare, così da ricomprendere anche i debiti derivanti dall’attività professionale o di impresa di uno dei coniugi qualora il fatto generatore dell’obbligazione sia stato il soddisfacimento di tali bisogni, da intendersi nel senso ampio testè descritto).” (così Cass., n. 23875/2015 cit.).

Il giudice d’appello non si è attenuto ai principi di diritto ora enunciati, per essersi limitato ad escludere, con valutazione aprioristica, che il debito fiscale potesse essere ricondotto ad attività poste in essere per soddisfare bisogni della famiglia.

La sentenza va pertanto cassata e il procedimento rinviato alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, che in diversa composizione, oltre che alle spese del giudizio di legittimità, provvederà a decidere la controversia alla luce dei superiori principi.

PQM

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, cui demanda, in diversa composizione, anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

 

 

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