Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16467 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 05/08/2016, (ud. 05/05/2016, dep. 05/08/2016), n.16467

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9798-2012 proposto da:

COMUNE DI POLLICA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE, 21/23, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO ARMENTANO, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCO MORENA giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

B.D., elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIOSUE’ BORSI 4,

presso lo studio dell’avvocato FEDERICA SCAFARELLI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ARISTIDE DE VIVO

giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 691/2011 della COMM.TRIB.REG. della Campania,

SEZ.DIST. di SALERNO, depositata il 27/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2016 dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;

udito per il ricorrente l’Avvocato RINALDI per delega dell’Avvocato

MORENA che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

Con sentenza n. 691/04/11, depositata il 27.12.2011, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, respingeva l’appello proposto dal Comune di Pollica, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno n.467/15/2010 che aveva annullato l’avviso di accertamento ICI, relativo ad uno stabilimento balneare, per l’anno 2003, nei confronti di B.D..

Rilevava al riguardo la Commissione Tributaria Regionale, che il Comune, nel corso del giudizio, aveva rettificato il foglio riguardante l’immobile per il quale chiedeva l’ICI, non avendo consentito al contribuente l’esercizio del diritto di difesa, accogliendo anche il rilievo concernente l’inammissibilità di eccezioni nuove in grado di appello.

Il Comune di Pollica impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo i seguenti motivi:

a) violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, D.Lgs. n. 504 del 2002, art. 1, comma 2, L. n. 212 del 2000, art. 7, D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 2, Circ. Agenzia Entrate n. 4/2006, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e 5) rilevando come l’atto impositivo abbia tutti gli elementi indispensabili per consentire il diritto di difesa del contribuente;

b) violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 32, 57 e 58, e insufficiente motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e 4), rilevando come erroneamente la CTR abbia rilevato la presentazione di nuove eccezioni in grado di appello, trattandosi di mere difese volte a confutare le ragioni dell’ originario ricorso del contribuente.

La intimata si è costituita con controricorso.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 5.5.2016, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con riferimento a entrambi i motivi di ricorso, non risulta riprodotto nel ricorso l’avviso di accertamento impugnato, la cui conoscenza è necessaria per valutare la fondatezza delle censura proposta in questa sede, non potendo accedere questa Corte, in relazione ai vizi lamentati di violazione di legge e difetto di motivazione, agli atti del fascicolo fondati sull’ accertamento ICI, per l’anno di imposta 2003, mancando, inoltre, la indicazione della sede processuale in cui detti documenti risultano prodotti, (v. Cass. S.U. n. 28547/2008, Cass. SU n. 7161/ 2010).

Infatti, proprio perchè tutto incentrato sul contenuto dell’avviso di accertamento e sulla sua asseritamente lacunosa ricostruzione da parte del giudice di merito, la doglianza in esame richiedeva che tale contenuto venisse riprodotto nel ricorso per cassazione (quanto meno nei suoi aspetti essenziali e qualificanti), ovvero che l’avviso di accertamento venisse specificamente indicato nella sede della sua collocazione e reperibilità all’interno del fascicolo.

Questa situazione impedisce di effettuare, con i caratteri di immediatezza, speditezza e concentrazione propri dell’esame di legittimità, il dovuto controllo sulla correttezza della ricostruzione operata dal giudice di merito.

E’ dunque evidente che i motiva di ricorso in oggetto difettano di autosufficienza ex art. 366 c.p.c., n. 6); requisito di ordine generale (tra le molte: Cass. S.U. n. 7161 del 25/03/2010; S.U. n. 28547/2008; Cass n. 124 del 04/01/2013; Cass. n. 7455 del 25/03/2013), che deve sussistere, in quanto tale, anche in materia tributaria.

Si è, a quest’ultimo proposito, affermato che: “in tema di contenzioso tributario, il ricorrente, pur non essendo tenuto a produrre nuovamente i documenti, in ragione dell’indisponibilità del fascicolo di parte che resta acquisito, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 25, comma 2, al fascicolo d’ufficio del giudizio svoltosi dinanzi alla commissione tributaria, di cui è sufficiente la richiesta di trasmissione ex art. 369 c.p.c., comma 3, deve rispettare, a pena d’inammissibilità del ricorso, il diverso onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, di specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonchè dei dati necessari all’indivichinione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito” (Cass. n. 23575 del 18/11/2015). Con particolare riguardo, poi, alla correlazione tra il requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione e la doglianza sulla idoneità contenutistica e di motivazione dell’atto tributario impugnato, si è stabilito che: “in tema di contenzioso tributario, è inammissibile, per difetto di autosufficienza, il ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia ritenuto legittima una cartella di pagamento ove sia stata omessa la trascrizione del contenuto dell’atto impugnato, restando precluso al giudice di legittimità la verifica della corrispondenza tra contenuto del provvedimento impugnato e quanto asserito dal contribuente. (Cass. n. 16010 del 29/07/2015); e, inoltre, che: “nel giudizio tributario, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento (nella specie, risultante “per relationem” ad un processo verbale di constatazione) è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso ne riporti testualmente i passi che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentirne la verifica esclusivamente in base al ricorso medesimo, essendo il predetto avviso non un atto processuale, bensì amministrativo, la cui legittimità è necessariamente integrata dalla motivazione dei presupposti di fatto e dalle ragioni giuridiche poste a suo fondamento” (Cass. n. 9536 del 19/04/2013).

Va, conseguentemente, dichiarato inammissibile il ricorso con condanna del Comune ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 650,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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