Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16466 del 31/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 31/07/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 31/07/2020), n.16466

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27660-2014 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ASIAGO 2,

presso lo studio dell’avvocato SIMONA PAIANO, che lo rappresenta e

difende, giusta procura in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI (OMISSIS), in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende;

– resistente –

EQUITALIA NORD SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5021/2014 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

BRESCIA, depositata il 25/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/12/2019 dal Consigliere Dott. RITA RUSSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato PAIANO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso e che deposita in udienza due avvisi di

ricevimento.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.-. R.A. ha impugnato la cartella di pagamento relativa all’imposta di registro (anno 2011) per un decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Cremona in data 8 novembre 2011, in favore di esso R.. Ha dedotto la inesistenza o comunque la nullità della notifica della cartella esattoriale perchè effettuata a mezzo posta. Nel merito, ha dedotto la nullità o comunque l’inefficacia della cartella per violazione del TU n. 131 del 1986, art. 6, tariffa all. 1, nella parte in cui prevede che “le garanzie personali prestate in solido da più soggetti danno luogo all’applicazione di una sola imposta”; in subordine ha chiesto l’applicazione dell’art. 6 cit., nella parte in cui prevede una imposta di registro pari allo 0,50% per cessioni di crediti compensazioni e remissione di debiti, quietanze, garanzie reali e personali. Il ricorso del contribuente è stato rigettato in primo grado. Il contribuente ha proposto appello, sollevando anche la questione della inesistenza o nullità della notifica dell’avviso di liquidazione e la CTR della Lombardia, con sentenza depositata il 25.9.2014, ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo regolare la notifica della cartella in quanto è consentito l’invio diretto da parte del concessionario tramite raccomandata con avviso di ricevimento; ha respinto la censura di nullità dell’avviso di liquidazione considerandola domanda nuova proposta per la prima volta in grado d’appello; ha inoltre ritenuto che la pretesa tributaria riportata in cartella fosse divenuta definitiva per mancata impugnazione dell’atto presupposto e cioè dell’avviso di liquidazione.

2.- Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il contribuente affidandosi a quattro motivi. L’Agenzia, non costituita nei termini, presenta richiesta di partecipazione alla discussione orale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3.- Con il primo motivo del ricorso la parte lamenta la nullità della sentenza per carenza di motivazione. La parte deduce che sarebbe apodittica l’affermazione resa dalla CTR di non poter entrare nel merito della pretesa tributaria indicata in cartella per mancata impugnazione dell’atto presupposto. Sostiene che esso ricorrente ha potuto verificare la relata di notifica dell’avviso di liquidazione solo innanzi alla commissione tributaria provinciale.

Il motivo è infondato.

Il giudice di appello ha esplicitato e correttamente applicato i principi in materia di definitività della pretesa tributaria: solo ove non sia stato notificato l’atto presupposto, quale ad esempio l’avviso di liquidazione, il contribuente può fare valere con la impugnazione della cartella di pagamento i motivi di merito che attengono alla pretesa tributaria in esso esplicitata (Cass. 6721/2012; Cass. 9873/2011); ma nel caso di specie la CTR ha rilevato che l’avviso di liquidazione era ormai divenuto definitivo. L’iter logico della decisione è quindi chiaramente esplicitato, e, una volta ritenute inammissibili le censure avverso il merito dell’atto impositivo, la CTR non poteva (e non doveva) esaminarle.

4.- Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la nullità della sentenza impugnata, per violazione dell’art. 137 c.p.c., dell’art. 156 c.p.c., della L. n. 212 del 2000, art. 6, e la illogica motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

La parte deduce che dall’esame della relata dell’avviso di liquidazione lo stesso risulta notificato al numero civico (OMISSIS) anzichè al (OMISSIS) ove esso risiede e consegnato ad una terza persona.

Il motivo è inammissibile, in primo luogo per difetto di specificità perchè la parte non trascrive nè allega al ricorso la relata di notifica dell’avviso di liquidazione asseritamente inesistente, nè specifica chi fosse questa “terza persona” cui è stato consegnato l’atto, il che non consente di verificare se essa fosse o meno una delle persone indicate dall’art. 139 c.p.c., comunque rinvenuta nella residenza del ricorrente, malgrado la indicazione erronea del numero civico. Inoltre il motivo non risulta essere stato dedotto in primo grado, ma solo in appello e peraltro ciò si desume non già dal ricorso, che non specifica quando e dove tale eccezione è stata proposta, ma dalla sentenza di secondo grado.

5.- Con il terzo motivo la parte lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Il ricorrente assume che solo nel giudizio di primo grado si era avveduto dell’irregolarità dell’avviso di liquidazione, prodotto dalla Agenzia e che il divieto di nuove eccezioni in appello non riguarda i fatti e le argomentazioni posti a fondamento della domanda, che possono essere ampliati in appello se attengono al tema di indagine. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione del TU 131 del 1986, art. 6, e la mancata motivazione circa un punto decisivo della controversia. La parte contesta la sussistenza della pretesa impositiva ritenendo che dovesse applicarsi l’imposta nella misura dello 0,50% sulla somma garantita.

Il terzo motivo è infondato.

La impugnazione dell’atto presupposto non è un mero ampliamento del tema di indagine introdotto con la impugnazione della cartella di pagamento, bensì una autonoma impugnazione di altro e diverso atto impositivo, per ragioni diverse, che è consentito proporre unitamente alla impugnazione della cartella solo se ed in quanto il contribuente ne abbia avuto conoscenza solo con la notificazione della cartella stessa. Pertanto, nel momento in cui al contribuente è stata notificata la cartella, per ciò stesso egli ha avuto notizia della esistenza di un atto presupposto che doveva quindi essere impugnato con il ricorso, lamentandone la mancata o irregolare notifica.

Da quanto sopra esposto discende la inammissibilità del quarto motivo, atteso che si tratta di contestazioni attinenti all’avviso di liquidazione non tempestivamente impugnato.

Ne consegue il rigetto del ricorso. Nulla sulle spese in difetto di costituzione della controparte.

PQM

Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2020

 

 

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