Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16466 del 13/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 13/07/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 13/07/2010), n.16466

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

Z.M., (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 06/33/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di Firenze – Sezione n. 33, in data 21/02/2007, depositata

il 14 marzo 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27 maggio 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Sostituto Procuratore Generale Dott. Vittorio Eduardo

Scardaccione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 12550/2008 R.G., è stata depositata la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 06/33/2007, pronunziata dalla C.T.R. di Firenze, Sezione n. 33, il 21.02.2007 e DEPOSITATA il 14 marzo 2007. Con tale decisione, la C.T.R., ha respinto l’appello dell’Agenzia Entrate e confermato la decisione di primo grado, che ha riconosciuto il diritto al rimborso dell’Irap. 2 – Il ricorso, che attiene a domanda di rimborso IRAP, si articola in due motivi, con i quali si lamenta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2 e della L. n. 289 del 2002, art. 9, nonchè di quest’ultima disposizione di legge sotto altro profilo.

Detti mezzi si concludono con la formulazione di altrettanti quesiti, con cui si chiede alla Corte di dire se, l’eccezione relativa al condono sia rilevabile d’ufficio anche nel giudizio di appello e se l’adesione del contribuente al condono di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9, sia ostativa alla prosecuzione del giudizio volto ad ottenere il rimborso dell’IRAP, pagata con riguardo ad annualità compresa nella sanatoria fiscale.

3 – Ad un tale quesito deve rispondersi con il richiamo a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato il principio secondo cui in tema di condono fiscale di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamene inapplicabili per assenza del relativo presupposto (Cass. 3682/2007, n. 6504/2007, n. 8178/2007, n. 20741/2006), e sotto altro profilo, rifacendosi al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la decadenza stabilita dalle leggi tributarie in favore dell’Amministrazione Finanziaria, attiene a situazione non disponibile dell’Amministrazione stessa a norma dell’art. 2969 cod. civ., ed è, come tale, rilevabile d’Ufficio; pertanto la deduzione in appello della decadenza in argomento è proponibile ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, salvo che sulla questione non si sia formato il giudicato interno espresso (Cass., n. 10591/2002, n. 9952/2003, n. 13221/2004, n. 25420/2007).

3 bis – La decisione impugnata, ritenendo irrilevante la domanda di condono, nel caso pacificamente presentata, e decidendo, quindi, nel merito, con l’affermare che non poteva ritenersi integrato il presupposto impositivo IRAP, non appare in linea con i principi affermati dalle ricordate pronunce.

4 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione della causa in Camera di Consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., e la definizione con l’accoglimento del ricorso, per manifesta fondatezza. Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi, il ricorso va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione;

Considerato, altresì, che non essendo necessari altri accertamenti di fatto, per essere pacifica la circostanza della presentazione della domanda di condono, la causa, in applicazione dei richiamati principi, può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso e della domanda di rimborso;

Considerato, infine, che, avuto riguardo all’epoca del consolidarsi degli applicati principi, le spese dell’intero giudizio vanno compensate;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e pronunciando nel merito rigetta l’originario ricorso e la domanda di rimborso del contribuente; compensa le spese del giudizio di legittimità e di merito.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010

 

 

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