Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16465 del 18/07/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 16465 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ex lege
– ricorrente contro
Vitale & Associati spa, in persona del legale
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in
Roma Via Crescenzio 91, presso lo studio
dell’Avv.to Claudio Lucisano, che la rappresenta e
difende unitamente al Prof. Avv.to Raffaello Lupi,
in forza di procura speciale a margine del
controricorso
– controricorrente
avverso

la

sentenza

n.

107/22/2008

della

Commissione Tributaria regionale della Lombardia,
depositata il 12/1212008;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 29/04/2014 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
uditi l’Avvocato dello Stato, Mario Capolupo, per
parte ricorrente, ed il Prof.

Avv.to

Raffaello

Data pubblicazione: 18/07/2014

Lupi, per parte controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Paola Mastroberardino, che ha
concluso per raccoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per
cassazione, in unico motivo, nei confronti della .
Vitale & Associati spa (che resiste con

Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n.
107/22/2008, depositata in data 12/12/2008, con la
quale in una controversia concernente
l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto
dall’Ufficio erariale Milano l ad una istanza di
rimborso avanzata dalla suddetta società (operante
nel settore della consulenza ed assistenza in
operazioni finanziarie) dell’IRAP originariamente
corrisposta, nel periodo dal 2000 al 2003 – è stata
confermata la decisione di primo grado, che aveva
accolto la richiesta subordinata della Vitale &
Associati, di rimborso della quota parte
dell’imposta versata,per gli anni 2002 e 3003,
secondo la maggiore aliquota prevista, dall’art.45
d.lgs. 446/1997 e dal l ° comma dell’art.1 della
Legge Regionale della Lombardia n. 33/2002, per le
banche e gli enti finanziari, in eccedenza rispetto
all’aliquota base (pari al 4,25%).
In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto
che, pur risultando la società formalmente inclusa
tra i soggetti che debbono redigere il bilancio
secondo gli schemi propri degli
finanziari”,

“enti creditizi e

ai sensi dell’art.’ del d.lgs. n.

87/1992, normativa nazionale emanata in attuazione
e recepimento della direttiva 86/635/CEE
dell’8/12/1986 (con l’obiettivo di uniformare a

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controricorso), avverso la sentenza della

livello comunitario la disciplina concernente la
redazione dei bilanci degli istituti di credito e
degli enti finanziari), nel concreto, in relazione
all’attività esercitata (di consulenza ordinaria,
sia pure in ambito bancario e finanziario,
tipologia questa del tutto identica a quella di una
qualsiasi società di consulenza operante in altri
settori), detta società non possedeva i “requisiti

finanziario”,

cosicché alla stessa doveva

applicarsi l’aliquota base e non quella contemplata
dall’art.45 d.lgs. 446/1997.
La controricorrente ha depositato memoria ex
art.378 c.p.c..
Considerato in diritto
1.L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con
unico motivo, la violazione e falsa applicazione,
ex art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 1 d.lgs.
87/1992, 45, coma 2 ° , d.lgs. 446/1997, l e 59
d.lgs. 385/1993 ed 1, comma l ° , della Legge
Regionale Lombardia n. 33/2002.
Secondo la ricorrente, stante il rinvio formale
operato dall’art.45 d.lgs.

446/1997

(e dalla

normativa regionale, contenente mero rinvio alla
legislazione statale), con riguardo all’ambito dei
soggetti incisi dalla maggiore aliquota IRAP
prevista, attraverso il richiamo all’art.6 della
stessa legge, all’art.1 del d.lgs. 87/1992, la
società contribuente, inclusa pacificamente tra
soggetti in detta normativa contemplati, ai fini
della redazione del bilancio, doveva ritenersi
anche assoggettata alla maggiore aliquota a fini
IRAP ivi contemplata.
accogliersi
può
non
Preliminarmente,
2.
l’eccezione, sollevata dalla controricorrente, di

3

sostanziali di appartenenza al settore bancario e

inammissibilità del ricorso per violazione del
principio di autosufficienza, non avendo la
ricorrente indicato

“se ed in quale atto del

giudizio di merito sia stata dedotta la questione
dell’inclusione della Società tra i soggetti
considerati dall’art.1 del D.lgs. 89/72″.

Invero, l’Agenzia delle Entrate ha fatto espresso
riferimento al contenuto, ritrascritto nel ricorso
giudizio della contribuente,
comma”,

svolgere

“pag.16, ultimo

nel quale la stessa società dichiarava di
“attività di consulenza ed assistenza

nell’ideazione ed attuazione di operazioni
finanziarie; fusioni, acquisizioni e simili”,

risultando così “formalmente inclusa tra i soggetti
che debbono redigere il bilancio secondo gli schemi
propri degli “enti creditizi finanziari’,

di cui

all’art.1 del d.lgs. 87/1992.
3. Nel merito del ricorso, la censura dell’Agenzia
delle Entrate è fondata.
4. Recita l’art.45 comma 2 0 del d.lgs. 446/1997,
nel testo in vigore ratione temporís: “2. Per
soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per i periodi
d’imposta in corso al 1 gennaio 1998, al l gennaio
1999 e al l gennaio 2000 l’aliquota e’ stabilita
nella

misura

del

5,4 per cento; per i due

periodi d’imposta successivi, l’aliquota e’
stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5

e

del 4,75 per cento.”.
L’art.6 della stessa legge dispone, al primo comma,
che “per le
società

banche

e

gli altri enti

e

finanziari indicati nell’articolo l del

decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87,
come modificato dall’articolo 157 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, salvo

per cessazione, del ricorso introduttivo del

quanto

previsto

nei

commi 2, 3, 4 e 5 del

presente articolo, la base imponibile

e’

determinata dalla differenza tra la somma_”.
Secondo
temporis,

l’art.1,

nel

testo

vigente

ratione

del d.lgs. 87/1992, richiamato

dall’art.45 della legge istitutiva dell’IRAP, le
disposizioni ivi contemplate si applicano, tra gli

nel settore finanziario previsti dal titolo V del
testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia emanato ai sensi dell’art. 25,

Comma

2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché
alle società esercenti altre attività finanziarie
indicate nell’art. 59, Gomma 1,1ettera b), dello
stesso testo unico”.
Ora,

l’art.59

(lett.b)

del

385/1993, nel testo vigente
definisce

T.U.L.B.,

d.lgs.

ratione temporis,

“società finanziarie”: “le società che

esercitano, in via esclusiva o prevalente:
l’attività di assunzione di partecipazioni aventi
le caratteristiche indicate dalla Banca d’Italia
in conformità delle delibere del CICR; una o più
delle attività previste dall’art. 1, coma 2,
lettera f), numeri da 2 a 12; altre attività
finanziarie previste ai sensi del numero 15 della
medesima lettera”.
Nel coma 2 del T.U.L.B., nel testo in vigore
ratione temporis,

si precisa che:

“2. Nel presente

decreto legislativo si intendono per:_ f) “attività
ammesse al mutuo riconoscimento”: le attività
di:… 9) consulenza alle imprese in materia
di

struttura

finanziaria,

di strategia

industriale e di questioni connesse, nonché
consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni
e del rilievo di imprese”.

5

altri soggetti, anche: “e) ai soggetti operanti

Sono dunque soggette alla speciale disciplina di
redazione del bilancio annuale secondo i criteri
dettati dal d.lgs. 87/1992 varie categorie di
imprese (banche, istituti di credito, società
finanziarie iscritte negli albi speciali, società
di intermediazione mobiliare, etc…), tra le quali
rientrano anche

“le

società esercenti altre

attività finanziarie indicate nell’art.59 coma /
4. Ne consegue che, esercitando (dato questo non
contestato) la Vitale & Associati, in via esclusiva
o prevalente, attività di consulenza alle imprese
in operazioni finanziarie,
definizione una

“società

la stessa è per

finanziaria”,

assimilata

agli istituti di credito ed agli enti finanziari,
in relazione alla quale la legge istitutiva
dell’IRAP (e la legge regionale lombarda del 2002)
hanno previsto, all’art.45, l’applicazione di una
maggiore aliquota sul valore della produzione netta
calcolata secondo legge, per gli anni d’imposta che
in questa sede interessano.
5.

Va poi rilevato che,

secondo la Corte

Costituzionale, sentenza n. 21 del 19 gennaio 2005,
in materia di Irap, non è irragionevole prevedere,
anche in via transitoria, aliquote differenziate
per settore di attività, pur a fronte di diversi
criteri di computo della base imponibile (valore
della produzione netta); non vi è violazione degli
artt. 3 e 53 della Costituzione, espressione del
principio di eguaglianza e di proporzionalità del
prelievo alla capacità contributiva, in quanto tale
differenziazione

rientra

pienamente

nella

discrezionalità del legislatore, ove sorretta da
non irragionevoli motivi di politica economica e
redistributiva, giustificata dalla necessità di

6

/ett.b)” del T.U.L.B..

tener conto delle diverse regole che disciplinano
la rappresentazione della situazione economicopatrimoniale e reddituale per ciascuna categoria di
soggetto. La Corte Costituzionale ha quindi
dichiarato non fondate le questioni di legittimità
costituzionale del Dlgs n. 446/1997, istitutivo
dell’Irap, sollevate da alcune Commissioni
tributarie provinciali, nella parte in cui prevede

finanziario e assicurativo, chiarendo che
“L’aumento provvisorio e

calibrato delle aliquote

per i settori bancario, finanziario e assicurativo,
operato in coerenza a tali

principi di delega, è

dunque pienamente giustificato sotto il profilo
degli artt. 3 e 53, primo comma, della
Costituzione, essendo esso la conseguenza, da una
parte,

circa il minore impatto

della valutazione

del nuovo tributo sui detti settori e, dall’altra,
di una scelta di politica redistributiva volta ad
assicurare, in ragione del carattere surrogatorio
del tributo,

la

continuità del

prelievo e ad

evitare, quindi, possibili divergenze tra la
precedente ripartizione del carico fiscale e quella
che si sarebbe verificata ove nella fase di prima
applicazione si fosse adottata una aliquota unica e
indifferenziata per Lutti i settori produttivi del
comparto privato.”.
6. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve
essere accolto e la sentenza impugnata deve essere
cassata. Non essendo necessari ulteriori
accettamenti in fatto, decidendo nel merito, va
respinto il ricorso introduttivo della
contribuente.
In considerazione della novità della questione in
diritto, ricorrono giusti motivi per compensare

7

///’

aliquote maggiorate per i settori bancario,

ì

integralmente tra le parti le spese dell’intero

J

giudizio.

P.Q.M.

w

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza
impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il

, ricorso introduttivo della contribuente; dichiara
integralmente compensate tra le parti le spese

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Quinta sezione civile, il 29/04/2014.

dell’intero giudizio.

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