Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16465 del 04/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/07/2017, (ud. 16/02/2017, dep.04/07/2017),  n. 16465

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25886/2015 proposto da:

LE ANTINE SNC (P.I. (OMISSIS)), in persona dell’Amministratore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI

71, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO MORICHI,

rappresentata e difesa dall’avvocato RENATO LANFRANCONI;

– ricorrente –

e contro

CANOVA COSTRUZIONI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2005/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 11/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/02/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– La Corte d’appello di Milano, con sentenza 11.5.20125 n. 2005, accogliendo il gravame incidentale proposto da Canova Costruzioni s.r.l. in liquidazione, e rigettando (recte dichiarando assorbiti) i motivi del gravame principale proposto da Le Antine s.n.c., in totale riforma della decisione impugnata, rigettava per intervenuta prescrizione del diritto la domanda della società di persone -acquirente dalla società costruttrice Canova C. s.r.l. di un locale magazzino – volta ad ottenere la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza ad allagamento dei locali verificatosi nell’anno 2001 e dovuto a difetti di costruzione dell’immobile, ritenendo che la lettera inviata alla danneggiata in data 15.2.2005 non integrasse gli elementi dell’atto di intimazione interruttivo della prescrizione.

– La sentenza di appello, non notificata, è stata impugnata per cassazione, con due motivi, da Le Antine s.n.c. con atto notificato a Canova Costruzioni s.r.l. presso il difensore domiciliatario in data 28.10.2015.

– La società intimata non ha svolto difese;

Ritenuto:

– che deve essere esaminato con priorità il secondo motivo di ricorso (vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) con il quale sì investe la statuizione della sentenza d’appello concernente la prescrizione del diritto.

Sostiene la società che il Giudice d’appello avrebbe violato l’art. 1219 c.c., e art. 2943 c.c., comma 4, non riconoscendo carattere interruttivo della prescrizione alla nota trasmessa in data 15.2.2005.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Il motivo, che supera il vaglio di ammissibilità in quanto inteso a censurare il vizio di omessa sussunzione dell’atto in data 15.2.2005 (considerato nei suoi elementi strutturali come risultanti dal contenuto rilevato dallo stesso Giudice di appello) nello schema legale della “costituzione in mora mediante intimazione” previsto dalla fattispecie normativa dell’art. 1219 c.c., deve ritenersi fondato.

Non è controverso il contenuto dell’atto, riportato alla pag. 7 del ricorso e trascritto per esteso anche nella motivazione – pag. 6 – della sentenza impugnata.

Dalla lettura dello stesso risulta che la società danneggiata aveva:

a) specificato quale fosse l’evento dannoso e quali le cause determinative del danno, individuate quanto al fenomeno naturale nelle copiose infiltrazione di acqua nei locali verificatesi nel mese di luglio 2001; quanto al fatto imputabile alla condotta della società costruttrice, nei “palesi vizi dell’immobile ed in particolare in imperfezioni costruttive che ne pregiudicavano la impermeabilizzazione della guaina, nelle rotture della guaina, nonchè in saldature oltremodo difettose”; quanto alle conseguenze pregiudizievoli, in danni al materiale depositato;

b) invitato la società costruttrice a “prendere contatto” per effettuare un riscontro dei danni e praticare ove possibile una soluzione conciliativa della “vertenza in oggetto”;

c) avvisato la società costruttrice che in difetto si sarebbe fatto ricorso all’azione giudiziaria a tutela dei diritti lesi.

La statuizione della Corte d’appello che ritiene tale comunicazione priva di oggetto e semplicemente diretta a sollecitare un incontro, contrasta con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo), requisito quest’ultimo che non è soggetto a rigore di forme, all’infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l’uso di formule solenni nè l’osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3371 del 12/02/2010; id. Sez. 2, Sentenza n. 24656 del 03/12/2010), essendo sufficiente a tal fine la mera comunicazione del fatto costitutivo della pretesa (cfr. Corte Cass. Sez. L, Sentenza n. 24054 del 25/11/2015).

Nella specie tali elementi sono tutti rinvenibili nella nota trasmessa in data 15.2.2005, con la quale si portava a conoscenza della società destinataria la lesione di un diritto patrimoniale conseguente ad un fatto illecito, ascrivibile a condotta imperita e negligente della stessa, e che aveva prodotto danni per i quali si chiedeva inequivocamente il risarcimento, non assumendo rilievo ostativo al riguardo la prospettata alternativa di una soluzione conciliativa della vertenza, essendo comunque determinata la società danneggiata a tutelare, ove necessario per le vie giudiziarie, il proprio diritto al risarcimento dei danni (Vedi per un caso analogo, Corte Cass. sez. 3^ sentenza del 7.12.2016 n. 25061 che ha ravvisato inequivoco atto interruttivo della prescrizione la lettera raccomandata inviata dal danneggiato contenente “l’invito a procedere alla nomina del perito con l’avviso che, in difetto, si sarebbe adito il magistrato competente per procedere alla stima e liquidazione del danno”).

Il ricorso, quanto al secondo motivo, deve essere, pertanto, accolto ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, rimanendo assorbito l’esame del primo motivo, essendo in ogni caso devoluto al Giudice del rinvio l’esame dei motivi dell’appello principale rimasti assorbiti nella sentenza impugnata che deve essere cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d’appello di Milano.

PQM

 

accoglie il ricorso, quanto al secondo motivo, dichiarato assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d’appello di Milano per l’esame dei motivi del gravame principale proposto da Le Antine s.n.c..

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2017

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