Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16464 del 18/07/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 16464 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Piacenti

Michela

e

Fontanelli

Gabriella,

elettivamente domiciliate in Roma Via Carlo
Mirabello 14, presso lo studio dell’Avv.to Mario
Mendicini, che le rappresenta e difende unitamente
all’Avv.to Roberto Nannelli in forza di procura
speciale a margine del ricorso
– ricorrente –

contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona
del Ministro p.t.,
-Intimatoed
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t., elettivamente domiciliata in Roma Via dei
Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello
Stato, che la rappresenta e difende ex lege
– resistente –

avverso la sentenza n. 16/30/2009 della Commissione
Tributaria regionale della Toscana, depositata il
23/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 29/04/2014 dal Consigliere

1

Data pubblicazione: 18/07/2014

Dott. Giulia Iofrida;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Paola Mastroberardino, che ha
concluso per il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
Piacenti Michela e Fontanelli Gabriella, quali
eredi di Piacenti Mario, propongono ricorso per

del Ministero dell’Economia e delle Finanze e
dell’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza
della Commissione Tributaria Regionale della
Toscana n. 16/30/2009, depositata in data
23/02/2009, con la quale – in una controversia
concernente l’impugnazione di avvisi di
accertamento emessi in relazione a maggiori imposte
IRPEF ed ILOR, dovute dal

de cuius per gli anni

d’imposta 1989 e 1990, a seguito di rettifica del
reddito imponibile ex art.38, comma IV ° , DPR
600/1973 ed applicazione dei criteri e coefficienti
di redditività di cui ai DD.MM . 10/09/1992 e
19/11/1992 – è stata, in sede di giudizio di rinvio
a seguito di cassazione della pregressa sentenza
d’appello, riformata la decisione di primo grado,
che aveva accolto il ricorso del contribuente
(sulla base della ritenuta inapplicabilità
retroattiva dei decreti ministeriali del 1992 e dei
relativi indicatori di reddito per eseguire
accertamenti sintetici su dichiarazioni di redditi
relativi a periodi di imposta precedenti alla loro
entrata in vigore).
In

particolare,

nell’accogliere
Entrate,

hanno

i

giudici

l’appello

della

C.T.R.,
delle

dell’Agenzia

sostenuto

che,

mentre

l’Amministrazione finanziaria aveva fornito

“un

elenco del beni (auto, abitazione principale,

2

cassazione, affidato a due motivi, nei confronti

abitazioni secondarie)”
capacità contributiva”,

implicanti

“una certa

il contribuente nulla aveva

opposto per dimostrare un reddito inferiore.
Gli intimati non resistono con controricorso, ma l’
Agenzia delle Entrate ha depositato atto di
costituzione, ai soli fini della partecipazione
all’udienza pubblica di discussione.
Considerato in diritto.

art.360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa
applicazione dell’art.38 DPR 600/1993, avendo i
giudici ritenuto legittimo un accertamento
sintetico che aveva utilizzato il c.d. redditometro
ed i coefficienti presuntivi di reddito, senza
avere prima individuato l’esistenza di certi
indicatori di una capacità di spesa.
Con il secondo motivo, le ricorrenti invocano un
vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione, ex art.360 n. 5 c.p.c., non avendo i
giudici chiarito se il riferimento ai beni
rivelatori di una certa capacità contributiva
concernesse i beni effettivamente posseduti dal
contribuente o invece quelli indicati nei
coefficienti presuntivi di reddito.
Le censure, da esaminare congiuntamente, sono
infondate.
Questa Corte ha già chiarito (Cass. 1909/2007) che
“in tema di accertamento delle imposte sui redditi,
l’art. 38, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, prevede

(al primo periodo) che gli

uffici finanziari, in base ad elementi
circostanze di fatto

certi,

e

possano “determinare

sinteticamente il reddito complessivo netto del
contribuente in relazione al contenuto induttivo di
tali elementi e circostanze quando il reddito

Le ricorrenti lamentano, con il primo motivo, ex

complessivo netto accertabile si discosta per
almeno un quarto da quello dichiarato”.
L’utilizzazione dei coefficienti di redditività,
fissati con decreto ministeriale, prevista dallo
stesso art. 38, quarto comma (al secondo periodo),
è chiaramente strumentale allo svolgimento di una
siffatta attività accertativa

(“a tal fine, sono

può determinare induttivamente il reddito o il
maggior reddito in relazione ad elementi indicativi
di capacità contributiva individuati con lo stesso
decreto, quando il reddito dichiarato non risulta
congruo rispetto ai predetti elementi per due o più
periodi d’imposta”),

e non cronologicamente

successiva ad essa, di talché “non è prospettabile
un’interpretazione delle dette disposizioni in base
alla quale l’ufficio prima dovrebbe dimostrare, con
valide presunzioni, tratte da elementi e
circostanze di fatto certi un maggior reddito che
si discosti per almeno un quarto da quello
dichiarato e, solo dopo tale dimostrazione,
potrebbe utilizzare le tabelle ministeriali per
quantificare il reddito da accertare, tanto più ove
si consideri che, secondo tale tesi, il ricorso
alle tabelle dovrebbe servire a quantificare il
reddito da accertare, che però dovrebbe essere
stato già quantificato per calcolare la percentuale
di “scostamento” dal reddito dichiarato”

(Casa.

sopra citata).
In sostanza, il dettato del D.P.R. n. 600 del 1973,
art. 38, prevede che il controllo della congruità
dei redditi dichiarati venga effettuato partendo da
dati certi ed utilizzando gli stessi come indici di
capacità di spesa, per dedurne, avvalendosi di
specifici e predeterminati parametri di

4

stabilite le modalità in base alle quali l’ufficio

valorizzazione

(cd.

redditometro),

il reddito

presuntivamente necessario a garantirla.
Quando il reddito determinato in tal modo si
discosta da quello dichiarato per almeno due
annualità, l’ufficio può procedere all’accertamento
con metodo sintetico, determinando il reddito
induttivamente e quindi utilizzando i parametri
determinato sia superiore di almeno un quarto a
quello dichiarato.
Come

rilevato

dalla

Commissione

Tributaria

Regionale, l’Ufficio erariale ha assolto l’onere di
individuare elementi certi indicatori di capacità
di spesa
l’elenco

(nella fattispecie,
dei

contribuente:

beni

nella

avendo fornito

disponibilità

del

“auto, abitazione principale,

non avendo invece il

abitazioni secondarie”),

contribuente assolto all’onere, sullo stesso
gravante, oltre che, ovviamente, di contestare il
possesso degli indicatori di capacità di spesa, di
provare, con idonea documentazione, che il maggior
reddito determinato o determinabile sinteticamente
è costituito in tutto o in parte “da redditi esenti
o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo d’imposta”,

così restando esposto alle

conseguenze, in tema di accertamento presuntivo del
reddito della propria dichiarazione.
Non è dunque ravvisabile, nella sentenza impugnata,
né un vizio di violazione di legge, nei principi
applicati dai giudici della C.T.R., né un vizio di
carenza motivazionale.
Il ricorso difetta altresì, in ogni caso, di
autosufficienza, in quanto le ricorrenti non
smentiscono chiaramente il possesso, in capo al de
cuius

e nelle annualità contestate, di detti

5

indicati, a condizione che il reddito così

SENTE DA REAMTWKMONE
Al SENSI.DEL D.P.R. 26/4/196
N. 131 TAI3. ALL. B. – N. 5

MATERIA TRIBUTARIA
indicatori di una certa capacità di spesa,
riportati nella sentenza impugnata.
Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve
essere respinto.
Non v’è necessità di statuizione

sulle spese, non

essendosi gli intimati costituiti con
controricorso, né essendo l’Agenzia delle Entrate

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della

comparsa all’udienza pubblica.

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