Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16464 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 10/06/2021), n.16464

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10968/2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

P.M., rappresentato e difeso anche disgiuntamente dall’Avv.

Oreste Cantillo e dall’Avv. Guglielmo Cantillo, domiciliato in Roma

lungotevere dei Mellini n. 17 presso lo studio dei difensori;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania, sez. staccata di Salerno, n. 538/12/2012 depositata il 24

ottobre 2012, non notificata;

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 gennaio 2021

dal consigliere Gori Pierpaolo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con sentenza n. 538/12/2012 depositata in data 24 ottobre 2012 la Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, accoglieva l’appello proposto da P.M., esercente attività di autolavaggio di piccole dimensioni, avverso la sentenza n. 581/13/10 della Commissione tributaria provinciale di Salerno che, a sua volta, aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente contro l’avviso di accertamento per IVA, IRPEF e IRAP 2004 con cui erano stati determinati maggiori redditi non dichiarati in applicazione di studi di settore di cui al D.L. n. 331 del 1993, artt. 62 bis e 62 sexies.

2. La sentenza della CTR accoglieva così nel merito la prospettazione del contribuente quanto alla illegittimità delle riprese ritenendo nullo l’atto di impositivo per essersi basato unicamente sullo scostamento tra valori dichiarati e studi di settore, in assenza di ulteriori elementi desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta.

3. Avverso la decisione propone ricorso l’Agenzia delle Entrate, affidato a cinque motivi, cui replica il contribuente con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con il primo motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. – la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, per essere la sentenza della CTR errata nella parte in cui ha dichiarato l’illegittimità dell’avviso di accertamento in quanto privo di una valida motivazione, sovrapponendovi profili attinenti alla fondatezza della pretesa fiscale.

5. Il motivo è inammissibile, in quanto sulla base delle previsioni citate, le quali richiedono che l’atto impositivo sia motivato, si desume che la censura non coglie la ratio decidendi, incentrata non sulla preliminare questione della motivazione dell’atto impositivo, ma sul merito delle pretese, per non essere adeguata la mera applicazione dello studio di settore e, dunque, lo scostamento parametrico rispetto a quanto dichiarato.

6. Con il secondo motivo – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. – l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41, e degli artt. 2727 e 2697 c.c. per aver la CTR erroneamente ritenuto che, in presenza di pacifici presupposti per l’applicazione della normativa sugli studi di settore, essi non fossero idonei a sostenere la motivazione dell’atto di accertamento impugnato, tenuto anche conto del fatto che, in presenza di contabilità formalmente regolare, anche al di fuori delle ipotesi previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, è consentita la determinazione analitico-induttiva del reddito delle persone fisiche.

7. Il motivo è solo in parte inammissibile come eccepito in controricorso e, nel resto, fondato. Da un lato, dal tenore della sentenza e anche dalla lettura delle parti dell’avviso riprodotte in ricorso che non menzionano esplicitamente il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), nè fanno chiaro riferimento ad un accertamento analitico induttivo, l’accertamento deve ritenersi fondato sull’applicazione di studio di settore ai sensi del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 bis e 62 sexies, studio corroborato da una riscontrata manifesta antieconomicità non giustificata in sede di contraddittorio preventivo.

8. Dall’altro, benchè la CTR a pag.3 della sentenza abbia esplicitamente affermato la legittimità in linea di principio dell’accertamento parametrico e la corretta sussunzione della fattispecie negli artt. 62 bis e 62 sexies cit., il giudice d’appello non tiene conto della consolidata interpretazione giurisprudenziale di tale previsione, secondo cui “La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale fase, infatti, quest’ultimo ha la facoltà di contestare l’applicazione dei parametri provando le circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale, con ciò costringendo l’ufficio – ove non ritenga attendibili le allegazioni di parte – ad integrare la motivazione dell’atto impositivo indicando le ragioni del suo convincimento. Tuttavia, ogni qual volta il contraddittorio sia stato regolarmente attivato ed il contribuente ometta di parteciparvi ovvero si astenga da qualsivoglia attività di allegazione, l’ufficio non è tenuto ad offrire alcuna ulteriore dimostrazione della pretesa esercitata in ragione del semplice disalli-neamento del reddito dichiarato rispetto ai menzionati parametri.”. (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 21754 del 20/09/2017, Rv. 645461 – 02 conforme a Cass. Sez. U, Sentenza n. 26635 del 18/12/2009, Rv. 610691 – 01). Nel caso di specie, il contraddittorio è stato pacificamente instaurato e, dunque, lo scostamento evidenziato dallo studio di settore rispetto al dichiarato è idoneo fondare presunzioni semplici, a differenza di quanto ritenuto dal giudice d’appello.

9. Con il terzo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, e degli artt. 277,112 e 132 c.p.c., per aver la CTR violato l’ambito di cognizione della giurisdizione tributaria, esteso al merito della pretesa e che non può limitarsi agli effetti caducatori dell’atto impositivo, con conseguente necessità di rideterminazione dell’imposta dovuta.

10. Il motivo è inammissibile, in quanto non congruente con la ratio decidendi che, come sopra visto, è incentrata sulla ritenuta mancata adeguata dimostrazione da parte dell’Agenzia di elementi di prova idonei a sostenere le riprese e, dunque, sull’infondatezza dell’accertamento.

11. Con il quarto e quinto motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’Agenzia lamenta rispettivamente l’insufficiente motivazione in ordine ad un fatto decisivo per il giudizio e l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, considerato che l’avviso di accertamento ha posto a base delle riprese oltre alle risultanze degli studi di settore, una serie di ulteriori elementi di prova presuntiva.

12. I motivi, recanti censure motivazionali, sono trattati congiuntamente in quanto evidentemente connessi e sono, rispettivamente, inammissibile il quarto e fondato il quinto. La Corte rammenta al proposito del quarto motivo che il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha riformato il testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e si applica nei confronti di ogni sentenza pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e, dunque, dall’11 settembre 2012. La novella trova perciò applicazione nella fattispecie, in cui la sentenza impugnata è stata depositata il 24 ottobre 2012 e, nel testo applicabile, il vizio motivazionale deve essere dedotto censurando l'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” e non più l'”omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione” circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio come precedentemente previsto dal “vecchio” n. 5, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso il quale non ha tenuto conto del mutato quadro normativo processuale (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 2014).

13. Con riferimento al quinto motivo, non è condivisibile l’eccezione di inammissibilità avanzata dal contribuente in quanto la motivazione della CTR non è basata su elementi di fatto incontestabili per il fatto che non siano stati contestati nella fase amministrativa, e sussiste l’omissione di fatto controverso e decisivo, dal momento che l’Agenzia in ricorso riporta numerosi elementi di prova, ciascuno dei quali potenzialmente decisivo. Infatti, oltre alle risultanze degli studi di settore, l’atto impositivo ha evidenziato una serie di ulteriori elementi a riscontro con cui il giudice di appello non si confronta, tra cui la non congruità dei ricavi dichiarati per gli anni dal 2002 al 2006, le perdite di impresa dal 2003 al 2006, notevoli spese per lavoro dipendente, reddito di impresa sproporzionato rispetto alle spese del nucleo familiare del contribuente, costituito anche dal coniuge e da due figli; di tale compendio probatorio vorrà tener conto il giudice del rinvio.

14. In conclusione, accolto nei limiti di cui in motivazione il secondo motivo di ricorso ed accolto il quinto motivo, inammissibili i restanti, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR per ulteriore esame in relazione ai profilo e per la liquidazione delle spese di lite.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione, e il quinto motivo, inammissibili i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione ai profili accolti e per il regolamento delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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