Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16464 del 04/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/07/2017, (ud. 16/02/2017, dep.04/07/2017),  n. 16464

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25390-2015 proposto da:

M.G. e M.M., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell’avvocato

ROSA VIGGIANO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

LEONARDO BRASCA;

– ricorrenti –

contro

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA già FONDIARIA SAI SPA (C.F. (OMISSIS)), in

persona del Procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G.

MAZZINI, 96, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO TORTORA, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente-

nonchè contro

R.A., MU.AS.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5697/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/02/2017 dal Consigliere Dott. OLIVIERI STEFANO.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– i ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d’appello di Roma in data 18.9.2014 n. 5697 -che aveva ripartito nella misura dell’80% e del 20% la responsabilità dei conducenti dei veicoli, decidendo in sede di rinvio su controversia avente ad oggetto la domanda di risarcimento danni proposta da M.G. e Michele nei confronti di R.A., Mu.Ma.As. ed UNIPOLSAI Ass.ni s.p.a., rispettivamente conducente, proprietaria ed assicuratore del veicolo Jeep scontratosi con la vespa su cui viaggiavano gli attori – deducendo con tre motivi: vizi di nullità processuale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per carenza assoluta di motivazione in punto di quantificazione della percentuale del grado di responsabilità (primo motivo), nonchè per motivazione apparente in relazione alla ritenuta ubicazione del luogo di impatto (secondo motivo), e vizio di violazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, per omessa applicazione della presunzione legale (terzo motivo);

– ha resistito con controricorso UNIPOLSAI Ass.ni s.p.a..

– gli altri intimati non hanno svolto difese.

OSSERVA;

Deve disporsi lo stralcio della memoria illustrativa ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, in quanto depositata tardivamente dai ricorrenti alla data della adunanza camerale.

Il ricorso deve essere rigettato.

Occorre premettere che questa Corte, con sentenza 14.11.2013 n. 25620, aveva cassato con rinvio la precedente decisione resa in grado d’appello che aveva ritenuto superata la presunzione legale di corresponsabilità, ascrivendo interamente la colpa nella causazione del sinistro al conducente della vespa, sebbene al conducente dell’autovettura fosse stata contestata la violazione dell’art. 143 C.d.S., e non fosse stato possibile accertare il punto della carreggiata in cui era avvenuto l’urto tra i veicoli.

Il Giudice di legittimità aveva, pertanto, accolto il primo motivo di ricorso proposto dai M., ritenendo “violata la presunzione di corresponsabilità sancita dall’art. 2054 c.c., comma 2, proprio nel caso in cui non è possibile accertare la incidenza causale concreta delle rispettive condotte colpose” e rinviato la causa per nuovo esame del merito “onde applicare il principio surrichiamato, ovvero accertare in concreto la misura del concorso causale di ciascun conducente nella determinazione del sinistro tenendo conto della violazione dell’art. 143 C.d.S. da parte del R.”.

Il Giudice del rinvio, dopo avere correttamente inteso il dictum della sentenza di cassazione con rinvio (“la Cassazione ha inequivocamente ritenuto l’esistenza di un concorso di colpa, mandando a questa Corte di quantificare in concreto l’incidenza delle single colpe”), ha poi proceduto a quantificare il grado della rispettiva responsabilità dei conducenti determinando la misura della colpa ascrivibile a ciascuno, valorizzando al riguardo una serie di elementi istruttori, quali la eccessiva ed inadeguata velocità della vespa rispetto alla modesta andatura dell’autoveicolo, la non corretta esecuzione della manovra di svolta a destra del motoveicolo che era sbandato sul lato sinistro della corsia di marcia a causa della eccessiva velocità, le tracce di frenata lasciate dalle ruote del fuoristrada “all’incirca coincidenti con la mezzeria stradale”, l’urto verificatosi frontalmente tra i due veicoli, pervenendo a ritenere che: a) che la condotta dei conducenti evidenziava in entrambi i casi violazioni dell’art. 154 C.d.S.: 1 – non avendo il M. mantenuto la destra sbandando a causa della eccessiva velocità e non avendo negligentemente avvistato la Jeep che procedeva nell’opposta corsia di marcia; 2 – non avendo correttamente proceduto ad eseguire la manovra di svolta a sinistra il R., per non essersi portato “sulla destra parassiale verso la linea mediana della strada” ma di essersi accostato a sinistra interferendo nella opposta corsia di marcia; b) che pur non essendo stato individuato il punto della carreggiata in cui era avvenuto l’urto, dalla posizione frontale dei danni rilevati sui veicoli e dalla direzione delle tracce di frenata del fuoristrada “all’incirca coincidenti con la linea di mezzeria”, era possibile desumere che la collisione si era verificata all’interno della corsia percorsa dalla Jeep; c) che alla stregua degli elementi indicati il concorso di colpa andava ripartito nella misura dell’80% a carico del M. ed il 20% a carico del R..

Tanto premesso osserva il Collegio che in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, le SS.UU. di questa Corte sono intervenute a ridefinire i confini tra il vizio di motivazione, integrante un errore di fatto, ed il vizio di nullità della sentenza in quanto carente del requisito motivazionale, rilevando che il Legislatore ha inteso relegare il controllo di legittimità del “vizio di motivazione” alla verifica della mancanza del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., che deve ravvisarsi secondo la consolidata giurisprudenza della Corte – soltanto qualora ricorrano quelle insanabili ipotesi di invalidità (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n 4), e che determinano la nullità della sentenza. Al di fuori delle ipotesi indicate (attinenti alla “esistenza” del requisito motivazionale del provvedimento giurisdizionale), ascrivibili a vizi incidenti sulla attività processuale del Giudice, il vizio di motivazione, deducibile ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si riduce soltanto all’omesso esame di un fatto storico controverso e decisivo, non essendo più consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo giustificativo della decisione adottata sulla base di elementi fattuali acquisiti al rilevante probatorio ritenuti dal Giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (cfr. Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; id. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 22/09/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016).

Tanto è sufficiente a destituire di fondamento la eccezione di inammissibilità dei motivi di ricorso (primo e secondo), con i quali si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c., formulata da UNIPOLSAI s.p.a. in relazione al diverso paradigma normativo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, atteso che i ricorrenti non richiedono una nuova inammissibile rivalutazione del materiale probatorio, ma denunciano l’assenza del requisito costitutivo della validità del provvedimento giurisdizionale, sotto il duplice profilo della assoluta carenza ed insanabile illogicità della motivazione.

Entrambi i motivi primo e secondo sono infondati:

a) il primo motivo, in quanto la dedotta assoluta carenza di argomentazione giustificativa del riparto delle colpe non si riscontra affatto nella motivazione della sentenza che, come visto, indica specificamente gli elementi indiziari selezionati e ritenuti rilevanti ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro e della attribuzione della responsabilità ai conducenti, rimanendo smentita la “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico” (cfr. Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), ed andando in conseguenza esente la sentenza impugnata dal vizio di nullità insanabile per carenza del requisito essenziale di cui all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

Il secondo motivo, in quanto l’apparato argomentativo sopra indicato è pertinente rispetto al decisum: questa Corte ha statuito che la motivazione è solo “apparente”, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (cfr. Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016), Diversamente, nel caso di specie, gli elementi istruttori individuati dalla sentenza impugnata rendono chiaramente percepibile il percorso inferenziale adottato dal Giudice di merito per pervenire ad una più rigorosa valutazione della responsabilità del conducente della vespa, risultando preclusa al sindacato di legittimità, in presenza di una plausibile (e non manifestamente illogica) ragione giustificativa della decisione adottata, qualsiasi intromissione nel giudizio di merito relativo alla graduazione della concorrente responsabilità il terzo motivo, atteso che la presunzione di concorso in pari grado di colpa posta dall’art. 2054 c.c., comma 2, a carico dei conducenti coinvolti in uno scontro ha carattere sussidiario ed opera perciò soltanto quando non sia possibile accertare in concreto le cause ed il grado delle colpe incidenti nella produzione dell’evento dannoso, con la conseguenza che il principio è logicamente e giuridicamente incompatibile con una qualsiasi concreta ricostruzione delle modalità del sinistro – da parte del giudice – e con l’attribuzione, a ciascuno dei conducenti, di uno specifico contributo causale (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 456 del 12/01/2005), essendo al proposito opportuno precisare che il criterio legale sussidiario nel caso di specie non può trovare applicazione, risultando accertati in concreto, all’esito della istruttoria, i comportamenti dei conducenti nonchè la rilevanza causale dei medesimi nella determinazione dello scontro, ed essendo altresì apprezzabili tali comportamenti violativi delle norme del Codice della Strada in termini di maggiore o minore incidenza delle rispettive condotte colpose sulla produzione dei danni (vedi Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 26523 del 17/12/2007).

In conclusione il ricorso deve essere rigettato ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), con conseguente condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo.

PQM

 

rigetta il ricorso principale.

Condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2017

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