Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16463 del 10/06/2021
Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 10/06/2021), n.16463
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3148/2013 R.G. proposto da:
S.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Ferrajoli e
dall’Avv. Giuseppe Fischioni, con domicilio eletto in Roma, via
della Giuliana 32 presso lo studio dell’Avv. Fischioni;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con
domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia, n. 133/32/2012 depositata il 1 ottobre 2012, non
notificata;
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 7 luglio 2020
dal consigliere Gori Pierpaolo.
Fatto
RILEVATO
che:
1. Con sentenza n. 133/32/12 depositata in data 1 ottobre 2012 la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto da S.M. avverso la sentenza n. 126/25/11 della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva respinto il ricorso del contribuente contro l’avviso di accertamento per IVA, IRPEF, IRAP e addizionali 2005 per disconoscimento di versamenti dichiarati in contabilità, riqualificati come omessi ricavi.
2. La CTR riteneva di confermare la decisione di primo grado, considerando in via preliminare rispettato il contraddittorio endo-procedimentale di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, per non essere intervenuto alcun accesso presso i locali aziendali e, nel merito, fondata la pretesa fiscale.
3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo tre motivi e depositando istanza D.L. n. 119 del 2018 ex art. 6, comma 10. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. A seguito di rinvio interlocutorio disposto dalla Corte, l’Agenzia ha depositato memoria chiedendo la declaratoria di estinzione del processo per intervenuta cessazione della materia contendere, a spese di lite compensate.
Diritto
CONSIDERATO
che:
4. Con memoria depositata anteriormente all’adunanza camerale del 7 luglio 2020 il contribuente ha formulato richiesta di estinzione del processo D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 ex art. 6, pubblicato in G.U. in pari data ed entrato in vigore in data 24.10.2018, depositando copia della domanda inoltrata presso l’Agenzia e copia del versamento corrispondente.
5. A seguito di interlocuzione disposta dalla Corte, l’Agenzia ha nelle more verificato l’intervenuta definizione della materia del contendere alla base del presente processo, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 ex art. 6, e si è associata alla richiesta di estinzione dello stesso a spese di lite compensate.
6. La richiesta viene accolta dalla Corte essendo comune la volontà delle parti e sopravvenuti i fatti deflattivi all’incardinamento del presente processo.
PQM
dichiara estinto il processo per intervenuta cessazione della materia del contendere e compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021