Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16462 del 31/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 31/07/2020, (ud. 12/03/2019, dep. 31/07/2020), n.16462

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4065/2015 R.G. proposto da:

P.C., nata a (OMISSIS) il (OMISSIS), rappresentata e difesa

dall’Avv. Antonio Corraini, elettivamente domiciliata nello studio

di costui, in Rovigo, via Mazzini 3;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, in persona del Direttore p.t., con domicilio

eletto presso gli uffici della predetta Avvocatura, in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto

depositata il 2 dicembre 2013, n. 85/16/13.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 marzo 2019

dal Cons. Salvatore Leuzzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– La Commissione tributaria provinciale di (OMISSIS) respinse il ricorso proposto da P.C., titolare della ditta individuale All Trade, contro l’avviso di accertamento, relativo all’anno di imposta 2001, notificatole il 10.1.2009 dall’Agenzia delle Entrate, con il quale – sulla scorta di un p.v.c. redatto dalla Polizia Tributaria in cui si addebitava alla contribuente di aver partecipato ad una vasta frode fiscale, realizzata attraverso il ricevimento di fatture per operazioni inesistenti – era stato rettificato il reddito da lei dichiarato ai fini Irpef, Irap ed IVA, con conseguente richiesta di pagamento delle maggiori imposte dovute e delle relative sanzioni.

– La Commissione tributaria regionale del Veneto, investita dell’appello della soccombente, l’ha deciso con sentenza depositata il 2.12.2013, in cui, dopo essersi limitata nella parte motiva all’esame ed al rigetto delle censure svolte dall’appellante contro la prima decisione, ha statuito in dispositivo: “respinge l’appello, e per l’effetto conferma la sentenza, con la limitazione richiesta, in fase dibattimentale, dal difensore della contribuente”.

– La sentenza è stata impugnata da P.C. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3, lamentando che la CTR abbia respinto l’eccezione, da lei riproposta in appello, di decadenza dell’amministrazione dal proprio potere impositivo, ritenendo erroneamente che ricorressero le condizioni per l’operatività del raddoppio dei termini per l’accertamento, previsto dalle disposizioni predette, senza accertare concretamente se l’amministrazione fosse obbligata a presentare denuncia penale ai sensi dell’art. 331 c.p.p..

– Il motivo è inammissibile.

– Va premesso che, come statuito dalla Corte Costituzionale evocata in ricorso (sentenza n. 247 del 2011), l’unica condizione per il raddoppio dei termini dell’accertamento è costituita dalla sussistenza dell’obbligo di denuncia penale, indipendentemente dal momento in cui tale obbligo sorga ed indipendentemente dal suo adempimento, sicchè “il raddoppio dei termini consegue al mero riscontro di fatti comportanti l’obbligo di denuncia penale” ed “il giudice tributario dovrà controllare, se richiesto con i motivi di impugnazione, la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia, compiendo, al riguardo, una valutazione ora per allora (cosiddetta “prognosi postuma”) circa la loro ricorrenza ed accertando, quindi, se l’amministrazione finanziaria abbia agito con imparzialità od abbia, invece, fatto uso pretestuoso e strumentale delle disposizioni denunciate al fine di fruire ingiustificatamente di un più ampio termine di accertamento” (Cass. n. 13483 del 2016; Cass. n. 11171 del 2016);

– La CTR, ancorchè con motivazione stringata, ha senz’altro compiuto l’accertamento in questione, rilevando che il rinvio a giudizio della P., e la sua successiva condanna, giustificavano l’applicazione del raddoppio dei termini previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 2 bis: la statuizione è infatti chiaramente fondata sul presupposto (dato per scontato) della coincidenza fra i fatti contestati nell’avviso impugnato e quelli oggetto di imputazione, di per sè sufficiente (stante l’avvenuta instaurazione del processo penale) a dimostrare l’obbligo di denuncia dell’amministrazione.

– La ricorrente, pertanto, anzichè dolersi di un insussistente vizio di violazione di legge, avrebbe eventualmente potuto denunciare sul punto un vizio di motivazione, contestando (mediante la specifica indicazione dei capi di imputazione per i quali ha riportato condanna e l’allegazione al ricorso della relativa sentenza) che vi fosse coincidenza fra la fattispecie tributaria e quella penale.

– Con il secondo mezzo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, la nullità della sentenza d’appello, per contrasto insanabile fra la sua parte motiva ed il dispositivo, per avere la Commissione tributaria regionale, in sostanza, accolto parzialmente l’appello, confermando la sentenza impugnata “con le limitazioni richieste, in fase dibattimentale, dalla difesa della contribuente”, ancorchè di tali richieste non vi sia traccia nella motivazione.

– Il motivo è infondato.

– Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, nell’ordinario giudizio di cognizione (cui va equiparato il giudizio tributario, che non prevede la lettura del dispositivo in udienza) l’esatto contenuto della sentenza va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione, nella parte in cui la medesima riveli l’effettiva volontà del giudice; con la conseguenza che va ritenuta prevalente la parte del provvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del “dictum” giudiziale. (Cass. nn. 24600/017, 17910/015, 10727/013, 15321/012).

– Altrettanto consolidato è il principio secondo cui il contrasto tra motivazione e dispositivo che determina la nullità della sentenza ricorre solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, ricorrendo nelle altre ipotesi un mero errore materiale. (Cass. nn. 668/2019, 26074/2018).

– Nel caso di specie pare evidente che l’inciso “con la limitazione richiesta in fase dibattimentale dal difensore della contribuente”, contenuto nel dispositivo della pronuncia impugnata, sia frutto di un refuso, atteso che nè nella parte espositiva, nè nella parte motiva della sentenza si fa cenno a richieste avanzate dal difensore di P. in fase dibattimentale, e che neppure la ricorrente ha dedotto, nella censura in esame, di averle formulate: si tratta, in sostanza, di inciso radicalmente eccentrico rispetto al percorso argomentativo che sorregge la decisione, ovvero privo di qualsivoglia attinenza a questioni dibattute in giudizio, al quale non può essere attribuita valenza di autonoma statuizione decisoria e perciò inidoneo a rendere equivoco il comando giudiziale, di rigetto integrale dell’appello, chiaramente evincibile dalla lettura della parte del dispositivo che trova effettiva corrispondenza nella motivazione.

– Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese sostenute dall’Agenzia delle Entrate, che liquida in Euro 10.500,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 12 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2020

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