Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16462 del 01/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16462 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 7679-2011 proposto da:
TAIBI ALESSANDRO TBALSN77S12F205N, titolare della ditta
individuale “NO STOP TECHNOLOGY”, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CERBARA GUISEPPE 64, presso lo studio
dell’avvocato FRANCESCO CASTIELLO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato PARRILLI MARIO giusta mandato a
margine del ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controrkorrente –

Data pubblicazione: 01/07/2013

avverso la sentenza n. 14/24/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO del 22/09/2009,
depositata il 26/01/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

Ric. 2011 n. 07679 sez. MT – ud. 12-06-2013
-2-

BOGNANNI;

1

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 7679/11

Ricorrente: Alessandro Taibi
Controricorrente: agenzia entrate

Ordinanza
Svolgimento del processo

1. Alessandro Taibi, titolare della ditta individuale No Stop
Technology propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico
motivo, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale
della Lombardia n. 14/24/10, depositata il 26 gennaio 2010, con la
quale, accolto l’appello dell’agenzia delle entrate contro la decisione di quella provinciale, l’opposizione del contribuente,
prima titolare della ditta individuale No Stop Technology Computers, successivamente mutata con la denominazione sopra indicata,
ed inerente a due avvisi di accertamento, relativamente all’Irpef,
Irap ed Iva per il 2001, veniva rigettata. In particolare il giudice di secondo grado osservava che il metodo induttivo se t
era stato regolare, atteso che si basava su presunzioni costituite
dalle rilevazioni incrociate della Guardia di finanza, che aveva
verificato come dovessero considerarsi fittizi gli acquisti di
computer all’ingrosso effettuati presso le società Pamar Computer
srl, e Microbyte srl., come pure le cessioni in favore della società Euro Trade Italia srl., tutte ritenute soggettivamente inesistenti, trattandosi di enti sprovvisti di organizzazione e
strutture idonee alla commercializzazione delle merci, nonchè
coinvolte in una vasta rete di soggetti dediti all’evasione ad ampio raggio sul mercato finanziario. Inoltre Taibi aveva fatto risultare acquisti di tali apparecchi di importo ingente, come pure
cessioni di ammontare rilevante, addirittura solo in pochissimo
tempo dopo l’inizio dell’attività della sua ditta, come pure aveva
omesso di tenere le scritture contabili obbligatorie; non aveva
presentato le prescritte dichiarazioni fiscali, né aveva pagato le
1

Oggetto: opposizione ad avvisi accertamento,

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imposte per le operazioni compiute. L’agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Motivi della decisione

2. Col motivo addotto a sostegno del ricorso il ricorrente deduce vizi di motivazione, in quanto la CTR non considerava che in

tuati, e che le imposte erano state pagate, senza che la frode
commessa dai fornitori e dai cessionari potesse essere imputata a
lui, avendo egli agito in buona fede, senza che per converso
l’agenzia avesse fornito la prova dei suoi assunti.
Il motivo è inammissibile, perché generico, in quanto il ricorrente non ha riportato il tratto del ricorso introduttivo ovvero dell’atto di controdeduzioni in appello, con cui avrebbe addotto le relative questioni. Inoltre con la suindicata doglianza egli
denunzia la mancata valutazione del materiale probatorio acquisito
secondo la sua prospettazione difensiva. Ciò non è possibile, posto che in sede di legittimità non è dato proporre un vaglio alternativo degli elementi acquisiti dal giudice di merito. Al riguardo la giurisprudenza insegna che la valutazione degli elementi
probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della
congruità della motivazione del relativo apprezzamento (V. an ‘e
Cass. Sent. 00322 del 13/01/2003).
Tuttavia, ciò premesso, comunque la censura non ha pregio, atteso che, com’è noto, in particolare in tema di IVA, nelle c.d.
“frodi carosello” – fondate sul mancato versamento dell’imposta
incassata da società “cartiere” a seguito di acquisti intracomunitari, o altrimenti esenti, e successive rivendite anche attraverso
l’interposizione di una o più società o ditte filtro (“buffers”) il meccanismo dell’operazione e gli scopi che la stessa si propone
(acquisizione di materiali a prezzi più contenuti al fine di praticare prezzi di vendita più bassi, con alterazione a proprio favore del libero mercato), fanno presumere la piena conoscenza della frode e la consapevole partecipazione all’accordo simulatorio
2

realtà tutti gli acquisti e le cessioni addotte erano stati effet-

3

del beneficiario finale, con la conseguenza che, in applicazione
del relativo principio sancito dall’art. 17 della direttiva 17
maggio 1977, n. 77/388/CEE, l’IVA assolta dal medesimo beneficiario nelle operazioni commerciali con la società filtro non è detraibile ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,

te e le relative fatture, al pari dell’intera documentazione contabile, sembrino perfettamente regolari, come nella specie (V. pure Cass. Sentenza n. 867 del 20/01/2010, Sezioni Unite: n. 30055
del 2008). Gli stessi rilievi valgono anche in ordine alle altre
imposte evase, trattandosi di effetti consequenziali alla “frode
carosello”. Inoltre il lamentato vizio di (omessa), insufficiente
e contraddittoria motivazione non può essere ravvisato, atteso che
esso si configura solamente allorquando non è dato desumere
l’ logico-argomentativo condotto alla stregua dei canoni ermeneutici seguiti per addivenire alla formazione del giudizio. Invero esso, indubbiamente deducibile in sede di legittimità ex art.
360 n. 5 cod. proc. civ., sussiste solo se nel ragionament e
giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile
il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e
delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo
quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della
correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice
del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all’uopo, valutarne le prove, controllarne
l’attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze
probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, come nel caso in esame (V. pure Cass. Sez. U Sent. 05802
dell’11/06/1998).
Sul punto perciò la sentenza impugnata risulta motivata in modo adeguato, oltre che giuridicamente corretto.
3

anche se le predette operazioni siano state effettivamente compiu-

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3. Ne deriva che il ricorso va rigettato.
4. Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte

spese a favore della controricorrente, e che liquida in
e7.000,00(settemila/00) per onorario, oltre a quelle prenotate a
debito.
Roma, così deciso il 12 giugno 2013.

Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al ri rso delle

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