Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16461 del 13/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 13/07/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 13/07/2010), n.16461

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui

Uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

M.R., res.te a (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 32/03/2006, della Commissione Tributaria

Regionale di Bari – Sezione n. 03, in data 23/05/2006, depositata il

27 giugno 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27 maggio 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Sostituto Procuratore Generale Dott. Vittorio Eduardo

Scardaccione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 24743/2007 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 32/03/2006, pronunziata dalla CTR di Bari Sezione n. 03 il 23.05.2006 e DEPOSITATA il 27 giugno 2006.

Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso di rettifica, relativo al maggior reddito di partecipazione, accertato, ai fini Irpef per l’anno 1985, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, artt. 2729, 2697 e 2909 cod. civ., art. 324 c.p.c., nonchè per motivazione omessa su fatto decisivo.

2 – L’intimata, non ha svolto difese in questa sede.

3 – Con ordinanza, resa all’esito di udienza camerale, il Collegio, rilevato trattarsi di reddito di partecipazione in società di capitali, ha rimesso la causa sul ruolo e demandato al relatore già designato la valutazione, alla stregua degli elementi in atti, della sussistenza o meno dei presupposti per la definizione ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

4 – La decisione impugnata, riconoscendo fondata la domanda della contribuente, nella considerazione che mancasse la prova della distribuzione dei maggiori utili, accertati nei confronti della società, ai soci, e presupponendo che il relativo onere gravasse sull’Ufficio, deve ritenersi abbia fatto malgoverno di principi, desumibili da consolidato orientamento giurisprudenziale, così giustificando le formulate censure.

5 – Costituisce, infatti, orientamento giurisprudenziale consolidato, sia quello secondo cui in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria, in caso di accertamento di utili non contabilizzati, opera la presunzione di attribuzione pro quota ai soci (i degli utili stessi, salva la prova contraria e la dimostrazione che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti (Cass. n. 16885/03, n. 10951/02, n. 7174/02), sia pure quell’altro per il quale, sempre in tema di accertamento delle imposte sui redditi, è legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci, nel corso dello stesso esercizio annuale, degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria e tale presunzione – fondata sul disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d) – induce inversione dell’onere della prova a carico del contribuente (Cass. n. 20851/05, n. 6780/03, n. 7218/01).

6 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la relativa definizione con l’accoglimento, per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va accolto e che, per l’effetto, va cassata l’impugnata decisione;

Considerato, poi, che la causa va rimessa al Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CTR della Puglia, la quale procederà al riesame e, quindi, adeguandosi ai richiamati principi, deciderà sul merito, ed anche sulle spese del presente giudizio di Cassazione, motivando adeguatamente;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Puglia.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010

 

 

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