Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16461 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 05/08/2016, (ud. 03/05/2016, dep. 05/08/2016), n.16461

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11377-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.C.A., elettivamente domiciliata in (OMISSIS),

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BELLOMO, rappresentata e

difesa dall’avvocato FABIO CIANI giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2213/2014 della COMM.TRIB.REG. DELLA PUGLIA,

depositata il 10/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/05/2016 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato CIANI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità e inm

subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La Agenzia delle entrate, con gli avvisi di accertamento n. (OMISSIS) per l’anno di imposta 2007, e n. (OMISSIS), per l’anno di imposta 2008, recuperava nei confronti di D.C.A.S., l’IVA che risultava non versata per l’indebito utilizzo fatto dalla contribuente del deposito fiscale gestito virtualmente dalla società Work System SRL di (OMISSIS) in relazione a beni importati da Paesi non comunitari.

Gli avvisi erano impugnato dalla contribuente con esito favorevole, sia in primo che in secondo grado.

2. Con la sentenza n. 2213/13/14, depositata il 10.11.2014, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, respingeva l’appello principale proposto dall’Agenzia delle entrate.

Il giudice di appello riteneva sussistente il difetto di competenza funzionale dell’Agenzia delle entrate ad accertare e riscuotere l’IVA all’importazione prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 70 in quanto rientrante tra i diritti di confine, il cui accertamento era riservato all’Agenzia delle dogane. Escludeva, inoltre, che vi fossero elementi di prova in ordine ad un comportamento elusivo della contribuente, atteso che la movimentazione delle merci, gestita in modo “reale” o “virtuale” per il tramite del deposito fiscale gestito dalla Work System, non era collegata ad adempimenti irregolari, in quanto la contribuente aveva provato la correttezza e la legittimità del proprio operato. Da ultimo osservava che alcune violazioni, riportate nel verbale della G. di F. fondante gli avvisi, si basavano su dichiarazioni rese da terzi non confermate dall’esame della documentazione e non supportate dall’Ufficio da ulteriori elementi concreti di prova.

3. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione articolato su tre motivi, al quale replica l’intimata con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Con il primo motivo si denuncia violazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 50 convertito con L. n. 427 del 1993 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 70 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Osserva la ricorrente che, non essendovi stato accertamento dell’Agenzia delle Dogane per il recupero dell’IVA all’importazione, legittimo era l’intervento dell’Agenzia delle Entrate operato non mediante il recupero dell’IVA all’importazione bensì mediante il disconoscimento della detrazione conseguita con l’estrazione della merce da un deposito “virtuale”, mediante autofattura.

1.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 50 bis, comma 5, convertito con L. n. 427 del 1993 e del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 16 e 17 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Osserva la ricorrente che poichè il deposito aveva carattete virtuale, e dunque illecito, non spettava la detrazione dell’IVA, da considerare riferita ad operazione inesistente.

1.3. Con il terzo motivo si denuncia l’omessa motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Osserva la ricorrente che la CTR ha omesso di valutare la natura virtuale del deposito, che non derivava unicamente dalle dichiarazioni dei terzi, ma anche dagli ulteriori elementi oggettivi risultanti dall’avviso di accertamento, ed in particolare: la merce, nella quasi totalità dei casi, veniva annotata su registri di carico-scarico nello stesso giorno sia in entrata che in uscita ed il tempo che ciascun mezzo impiegava per l’espletamento della pratica IVA spesso non superava i quindici minuti; molti operatori emettevano le autofatture con data antecedente il giorno di ingresso nel deposito; non è mai stato esibito un contratto di deposito.

1.4. I motivi secondo e terzo vanno esaminati prioritariamente risultando connotati di decisività in applicazione del principio della “ragione più liquida” (Cass. SSUU n. 9936/2014, sez. 6 – L n. 12002/2014) che, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall’art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre. I due motivi sono da valutare unitariamente in ragione del vincolo di connessione.

1.5. Trattasi di motivi infondati alla luce della sentenza della Corte di Giustizia in C272/13 Equoland.

Invero, l’Amministrazione finanziaria non può pretendere il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione dal soggetto passivo che, non avendo materialmente immesso i beni nel deposito fiscale, si è illegittimamente avvalso del regime di sospensione di cui al D.L. n. 331 del 1993, n. 331, art. 50 bis, comma 4, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. n. 427 del 1993, qualora costui abbia già provveduto all’adempimento, sia pur tardivo, dell’obbligazione tributaria nell’ambito del meccanismo dell’inversione contabile mediante un’autofatturazione ed una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite, atteso che la violazione del sistema del versamento dell’IVA, realizzata dall’importatore per effetto dell’immissione solo virtuale della merce nel deposito, ha natura formale e non può mettere, pertanto, in discussione il suo diritto alla detrazione, come chiarito dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 17 luglio 2014, in C-272/13 Equoland (Cass. 29 luglio 2015, n. 16109 e n. 15988; 8 settembre 2015, n. 17815 e 8’settembre 2015 n. 17814; 29 luglio 2015, n. 16109; si veda anche Cass. 19 settembre 2014, n. 19749).

1.6. L’accoglimento di secondo e terzo motivo determina l’assorbimento del primo motivo, privo di decisività.

1.7. In conclusione il ricorso va rigettato per infondatezza dei motivi secondo e terzo, assorbito il primo.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

1.8. L’obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778; 14 marzo 2014 n. 5955).

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE

– rigetta il ricorso per infondatezza dei motivi secondo e terzo, assorbito il primo;

– condanna la ricorrente Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida nel compenso di Euro 4.000,00, oltre Euro 150,00 per spese borsuali e oneri accessori.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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