Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16461 del 01/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16461 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 7640-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
SAMURAI VELA CHARTER SNC DI ANTONIO SEMINARA &
C. in persona del socio e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 28,
presso lo studio dell’avvocato BASILI FABIO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ANGELO INFANTINO, giusta
procura in calce al controricorso;

– controlicorrente –

5432
23

Data pubblicazione: 01/07/2013

avverso la sentenza n. 27/01/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di PALERMO del 14.1.2010, depositata 1’11/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE
BOGNANNI;

scritti e deposita n. 4 sentenze della Commissione Tributaria Regionale
di Palermo.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 07640 sez. MT – ud. 12-06-2013
-2-

udito per la controricorrente l’Avvocato Fabio Basili che si riporta agli

1

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 7640/11

Ricorrente: agenzia entrate
Controricorrente: società Samurai Vela Charter di Antonio SemiOggetto: opposizione ad accertamento per maggior reddito,
Ordinanza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione
tributaria regionale della Sicilia n. 27/01/10, depositata 1’11
febbraio 2010, con la quale, accolto l’appello della società Samurai Vela Charter di Antonio Seminara & C. Snc. contro la decisione
di quella provinciale, l’opposizione relativa all’avviso di accertamento per Ilor, Irap ed Iva, inerente all’anno 1998, veniva ritenuta fondata. In particolare il giudice di secondo grado osservava che gli indizi addotti dall’ufficio impositore non erano supportati da riscontri circa la insussistenza di un’organizzazione,
l’acquisto personale di un’imbarcazione da parte di Seminara, come
pure quello di un fuoristrada Mitsubishi, utilizzato per fini diversi da quelli sociali della contribuente, per la quale peraltro
non era comprovata la mancanza di strutture adeguate alla gestione
di acquisto di natanti e di scuola di vela. Perciò l’agenzia non
aveva assolto il relativo onere probatorio. La Samurai Vela Cha
ter resiste con controricorso, ed ha depositato due memorie.
Motivi della decisione

2. Col motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrente deduce vizi di motivazione, in quanto la CTR non considerava che
l’ufficio aveva enunciato vari elementi, in virtù dei quali la società era stata riscontrata carente di una vera e propria organizzazione aziendale dagli ispettori erariali in sede di verifica;
l’acquisto dell’imbarcazione era stato effettuato personalmente
dall’avvocato Antonio Seminara, e quindi l’Iva non era detraibile
1

nara & C. Snc.

2

da parte della società stessa, come pure quello del fuoristrada
non era imputabile alla Samurai Vela Charter, perché effettato dal
socio personalmente, tanto che non veniva utilizzato per servizi
della contribuente, parimenti alle spese di gestione, venendo
piuttosto adibito a trasporto di persone e cose, come accertato
Il motivo è fondato. Appare opportuno premettere che nel processo tributario, quando si controverta in materia di imposte sui
redditi, l’amministrazione finanziaria ha il solo onere di provare
l’esistenza di un reddito imponibile e la qualità di debitore del
contribuente, mentre è onere di quest’ultimo provare la sussistenza dei presupposti di eventuali esenzioni d’imposta o di componenti negativi del reddito. Ne consegue che è del tutto irrilevante,
ai fini delle conseguenze del mancato assolvimento dell’onere della prova, la circostanza che l’erario abbia in giudizio svolto deduzioni ed argomentazione per dimostrare l’insussistenza di una
componente negativa del reddito, in quanto tale iniziativa non vale a sollevare il contribuente dall’onere di provarne l’esistenza,
come nella specie, in cui la Samurai non aveva dimostrato c
costi inerenti agli acquisti dell’imbarcazione del fuoristrada
fossero stati sostenuti direttamente dalla società, piuttosto che
personalmente da uno dei soci (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 16115
del 20/07/2007, n. 4218 del 2006). Né peraltro il giudice di appello enunciava specificamente le ragioni, in virtù delle quali
riteneva che in realtà la società fosse munita di una effettiva
organizzazione

d’impresa,

fronte

a

delle

contestazioni

dell’amministrazione, suffragate invece dalla analitica verifica
ispettiva. Peraltro, com’è noto, l’esistenza di una regolare contabilità impedisce soltanto il ricorso ad accertamento sintetico
(art. 39 del d.P.R. n. 600/73), ma non impone all’amministrazione
finanziaria di riconoscere quella di costi registrati nelle scritture contabili o la loro inerenza, o a maggior ragione sostenuti
da soggetti diversi dalla contribuente, ancorché soci, atteso che
l’onere della prova circa l’esistenza dei fatti che danno luogo a
2

dai verificatori finanziari.

3

oneri e costi deducibili, ivi compresi i requisiti della inerenza
e dell’imputazione ad attività produttive di ricavi, non incombe
all’amministrazione finanziaria, ma piuttosto al contribuente che
invoca la deducibilità (V. pure Cass. Sentenze n. 16198 del
27/12/2001, n. 12330 del 08/10/2001).
cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice “a
quo”, altra sezione, per nuovo ed adeguato esame,

unifo

merà anche ai suindicati principi di diritto.
4. Quanto alle spese dell’intero giudizio, esse

anno rego-

late dal giudice del rinvio stesso.
P.Q.M.
La Corte
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Sicilia, altra sezione, per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2013.

3. Ne deriva che il ricorso va accolto, con la conseguente

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