Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16460 del 13/07/2010
Cassazione civile sez. trib., 13/07/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 13/07/2010), n.16460
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Comune di Roma, in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te
dom.to in Roma, alla via del Tempio di Giove n. 21, presso
l’Avvocatura Comunale, rapp.to e difeso dall’avv. Angela Raimondo,
giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
P.S.I.C.O. s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rapp.te pro
tempore, elett.te dom.to in Roma, alla via Germanico n. 24, presso lo
studio dell’avv. Scavezzo Giuseppe, dal quale e’ rapp.to e difeso,
unitamente all’avv. Luciana Rostelli, giusta procura in atti;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale del Lazio n. 167/2007/12 depositata il 17/12/2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 27/5/2010 dal Consigliere Relatore Dott. IACOBELLIS Marcello;
viste le richieste del P.M., in persona de Sostituto Procuratore
Generale, dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso
aderendo alla relazione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da P.S.I.C.O. s.r.l. in liquidazione contro il Comune di Roma e’ stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Roma n. 31/28/2002 che aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso gli avvisi di accertamento (OMISSIS) Tosap 1996. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso il Comune di Roma. Il relatore ha depositato relazione ex. art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 27/5/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione della L. n. 127 del 1997, art. 17, comma 63, per avere la Commissione tributaria regionale ritenuto che l’esclusione dall’applicabilita’ della TOSAP consentita dalla citata norma, riguardasse tutti gli operatori e non solo quelli autorizzati.
La censura e’ fondata alla luce dell’indirizzo consolidato di questa Corte (Sent. 18145 del 07/08/2009; 21 dicembre 2007, n. 27000), secondo cui i Comuni, ai sensi della L. n. 127 del 1997, art. 17 non possono ridurre la tassa o disporre l’esenzione dalla tassa per quei contribuenti che occupino spazi pubblici gravati da canoni ricognitori (Corte di cassazione 16 dicembre 2003, n. 19254), e l’agevolazione Tosap puo’ essere attribuita solo per aree gravate da canone concessorio, con la conseguenza che gli operatori, che hanno installato impianti pubblicitari su aree pubbliche senza alcun titolo, non sono destinatati ne’ della norma agevolativa L. 15 maggio 1997, n. 127, ex art. 17, comma 63, ne’, per quel che riguarda l’efficacia retroattiva, della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 31, comma 27, ne’ dei provvedimenti che siano adottati dai Comuni per la loro attuazione. Devesi quindi ritenere che l’esenzione di cui alla deliberazione 86/99 riguardi i soggetti occupanti aree pubbliche con occupazioni lecite (o non abusive). Quanto sopra ha efficacia assorbente sul secondo motivo di ricorso.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.
Cosi’ deciso in Roma, il 27 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010