Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16460 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 10/06/2021), n.16460

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta M.C. – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1543-2015 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

FERRARI 4, presso lo studio dell’avvocato GIULIO SIMEONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI IMPERIA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4526/2014 della COMM. TRIB. REG. LAZIO,

depositata il 08/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/01/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

C.G. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 4526/09/2014, depositata l’8.07.2014 dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, con la quale, a conferma della sentenza di primo grado, erano state rigettate le impugnazioni avverso gli avvisi di accertamento notificati dall’Agenzia delle entrate, con i quali era stato rideterminato il reddito relativo agli anni d’imposta 2007 e 2008.

Ha riferito che a seguito di verifica del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 38, comma 4, erano stati recuperati a tassazione redditi nella misura di Euro 41.971,22 e di Euro 41.123,28 per le suddette annualità, sulla base degli indici di capacità contributiva, costituiti dall’acquisto e dal costo di gestione di motocicli e autovetture, nonchè dal costo di gestione di cespiti immobiliari. Il ricorrente aveva adito la Commissione tributaria provinciale di Roma avverso gli atti impositivi, contestando i risultati cui l’Amministrazione finanziaria era pervenuta, in particolare sostenendo di essere solo formalmente intestatario dell’autovettura e del motociclo, concretamente nella piena disponibilità del fratello, mentre doveva ritenersi irrilevante la titolarità di altro motociclo e del vecchio camper.

Con sentenza n. 80/36/2013 il giudice di primo grado aveva rigettato i ricorsi riuniti. L’appello della decisione dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio era stato rigettato con la sentenza ora al vaglio della Corte. Il giudice regionale non ha ritenuto credibile la ricostruzione dei fatti allegata dal contribuente, così come poco credibili e irrilevanti le dichiarazioni sostitutive sottoscritte dal fratello dell’appellante. Di contro ha riconosciuto la correttezza dell’accertamento, fondato sugli indici di capacità contributiva riscontrati.

Il contribuente ha censurato la sentenza con unico motivo, dolendosi dell’errata applicazione della disciplina sull’accertamento sintetico fondato sul cd. redditometro, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e della circostanza che il giudice regionale non ha tenuto conto dei dati e delle prove -secondo la prospettazione difensiva- della reale titolarità e dell’effettivo possesso dei beni, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Ha chiesto dunque la cassazione della sentenza, con ogni consequenziale provvedimento.

Si è costituita l’Agenzia, che ha eccepito l’inammissibilità dei motivi di ricorso, contestando in ogni caso le avverse ragioni.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo, sotto il duplice profilo dell’errore di diritto nell’interpretazione della disciplina sull’accertamento sintetico, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, commi 4 e 5, e del vizio di motivazione, il C. ha lamentato l’erroneità della sentenza.

Il motivo è inammissibile.

A parte che la formulazione stessa del motivo ne sfiora l’inammissibilità per essere state sovrapposte due censure di illegittimità della pronuncia, senza ben distinguere le ragioni che attengono all’error iuris in iudicando da quelle indirizzate al vizio motivazionale, quello che soprattutto emerge è che il ricorrente solo formalmente ha denunciato l’errata interpretazione della normativa, di fatto invece pretendendo una rivalutazione dei fatti, cioè un nuovo giudizio di merito, inibito in sede di legittimità.

Questa Corte ha già affermato che in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai D.M. 10 settembre e D.M. 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicchè è legittimo l’accertamento fondato su di essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (cfr. Cass., 10 agosto 2016, n. 16912/2016; 31 ottobre 2018, n. 27811). Ebbene il ricorrente, a parte a ricostruzione dei fatti, secondo cui i beni indice più significativi acquistati nel biennio sottoposto a verifica (autovetture e motociclo di grossa cilindrata) non apparterrebbero al contribuente per essere invece nella proprietà e disponibilità effettiva del germano circostanza che si è preteso provare solo con una dichiarazione sottoscritta dal fratello-non ha allegato altro per dimostrare l’erronea applicazione della disciplina.

D’altronde il giudice regionale ha rigettato l’appello ritenendo irrilevanti le dichiarazioni sostitutive firmate dal germano del ricorrente, per inattendibilità e per:imiti alla prova nel processo tributario, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 7. Così pure ha ritenuto irrilevante il richiamo, relativamente all’accertamento per l’anno d’imposta 2008, alla disponibilità dell’autovettura BMW, considerato un mero errore materiale perchè menzionata in luogo della “Chrysler di valore forse superiore”. Si tratta di circostanza neppure censurata dal contribuente (e nel medesimo ricorso il contribuente identifica l’autovettura Chrysler con cilindrata 3000). Quanto poi alla circostanza denunciata dai contribuente, secondo cui ai fini della determinazione del reddito non doveva assumere rilevanza la disponibilità di un vecchio autocaravan, il giudice regionale ha affermato che l’Ufficio aveva già provveduto ad abbattere percentualmente il valore tabellare.

Emerge dunque un analitico esame delle prove contrarie sottoposte dal contribuente all’attenzione dell’organo giudicante. Più ancora emerge che, senza sovvertire le regole ci distribuzione dell’onere probatorio in tema di accertamento sintetico, il giudizio della Commissione regionale è stato soprattutto un giudizio di fatto, che esclude la violazione delle norme d’interpretazione in tema d’accertamento sintetico, e ad un tempo esclude la possibilità di invocare il vizio di motivazione, sia perchè inammissibile un nuovo giudizio di fatto in sede di legittimità, sia perchè in ogni caso il ricorso è stato proposto avverso una sentenza depositata l’8 luglio 2014, ossia nella vigenza dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012, n. 134. Infine, in riferimento alla critica rivolta alla decisione per vizio motivazionale, la decisione del giudice d’appello ha confermato quella di primo grado. Ne discende che anche sotto tale profilo il ricorso in cassazione era inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5.

In conclusione il ricorso va rigettato e le spese processuali seguono la soccombenza liquidandosi come da dispositivo.

PQM

Dichiara li ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente alla rifusione in favore della Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per competenze, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del medesimo art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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