Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16460 del 04/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/07/2017, (ud. 01/03/2017, dep.04/07/2017),  n. 16460

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24346-2015 proposto da:

B.K., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIANPAOLO BUONO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ISCHIA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 17,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE VITOLO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2541/52/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 17/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’ 01/03/2017 dal Consigliere Dott. NAPOLITANO LUCIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata e che parte ricorrente ha depositato memoria, osserva quanto segue:

La CTR della Campania, con sentenza n. 2541/52/2015, depositata il 17 marzo 2015, non notificata, rigettò l’appello proposto nei confronti del Comune di Ischia dalla sig.ra B.K., avverso la sentenza della CTP di Napoli, che aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso avviso di accertamento per TARSU richiesta dal Comune di Ischia per l’anno 2011, relativamente alla detenzione dell’area di mq 489 corrispondente ai ruderi della cd. Cattedrale dell’Assunta ubicata sull’isolotto denominato (OMISSIS).

Avverso la pronuncia della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Il Comune di Ischia resiste con controricorso.

Con il primo motivo parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli ara. 115 e 116 c.p.c., nonchè degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., e del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62, 63, 71 e 73, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La contribuente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un vero e proprio travisamento del fatto nella ricognizione del contenuto della brochure diffusa tra i turisti dal gestore del compendio monumentale nel quale è ubicata l’area scoperta oggetto dell’accertamento, aperta ad un pubblico di visitatori, a fronte del pagamento del prezzo di biglietto d’ingresso e ritenuta destinata ad accogliere rappresentazioni di vario genere ed oppone, ribadendo l’argomentazione anche con la memoria prodotta a seguito del deposito in atti della proposta del relatore, che di per sè la destinazione dell’area impressa dal vincolo storico artistico escluderebbe l’idoneità del sito alla produzione di rifiuti.

In ordine al primo profilo la censura, proposta nell’ambito di motivo con il quale si deduce la plurima violazione o falsa applicazione di norme di diritto, si palesa inammissibile, a fronte di un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, collegato ad una valutazione ed interpretazione di un atto del processo, che avrebbe potuto essere sindacata nel solo ambito dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (cfr., tra le molte, Cass. sez. 3, 14 marzo 2016, n. 4893; Cass, sez. 2, 14 novembre 2012, n. 19921), norma non invocata e neppure invocabile nel presente giudizio, in presenza di c.d. doppia conforme.

Nel resto il ragionamento di parte ricorrente, che ipotizza il superamento della presunzione legale relativa di produzione di rifiuti desumibile dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1, in ragione della mera sottoposizione a vincolo storico – artistico dell’area scoperta in questione, non può essere condiviso sul piano logico portando all’affermazione, del tutto irrazionale, che qualunque immobile sottoposto a detto vincolo (si pensi a casa di abitazione in immobile soggetto a vincolo storico – artistico o a qualsiasi complesso museale aperto al flusso dei turisti, con annesse aree di ristoro e servizi igienici) sia inidoneo in sè alla produzione di rifiuti.

Questa Corte ha più volte espresso il principio in forza del quale “il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 1, pone a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti, sicchè, ai fini dell’esenzione dalla tassazione prevista dal secondo comma del citato art. 62 per le aree inidonee alla produzione di rifiuti per loro natura o per il particolare uso, è onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o in quella di variazione le obiettive condi7ioni d’inutilizzabilità e provarle in giudizio in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione” (cfr., tra le molte, Cass. sez. 6-5, ord. 15 settembre 2014, n. 19469; Cass. sez. 6-5, ord. 5 settembre 2016, n. 17622); onere probatorio certamente non assolto dalla contribuente sulla base della sola mera allegazione del fatto che l’area scoperta in oggetto sia soggetta a vincolo storico – artistico.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59, e del art. 2 del regolamento TARSU del Comune di Ischia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso altresì il diritto alla riduzione al 40% della tariffa, sul presupposto che la norma regolamentare attribuisse detto diritto quando l’area sia distante “oltre mille metri dal più vicino punto di raccolta”, laddove l’art. 2, comma 3, lett. a) del regolamento TARSU vigente nell’anno oggetto di accertamento (approvato con Delib. n. 24 del 30 maggio 2008 del Consiglio comunale), testualmente invece stabilisse la debenza del tributo in misura pari al 40% della tariffa “se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto non supera i 1000 metri”.

La Corte osserva in proposito come la mera interpretazione letterale della disposizione regolamentare in oggetto patrocinata dalla difesa della ricorrente condurrebbe ad un’applicazione indiscriminata della riduzione tariffaria al 40%, in evidente contrasto con la norma primaria del D.Lgs. n. 507 del 1973, art. 59, comma 2, comportandone la disapplicazione.

Ne consegue la correttezza dell’interpretazione logico -sistematica svolta dalla CTR della disposizione regolamentare alla stregua del contenuto della norma primaria, affinchè la disposizione regolamentare non risultasse privata di contenuto alcuno, in ragione del palese contrasto con la disciplina primaria frutto di evidente improprietà lessicale nella stesura della disposizione regolamentare; ciò che è, peraltro, agevolmente rilevabile anche alla stregua del confronto con la disposizione prevista dall’art. 23, comma 1 del successivo regolamento TARES, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 42 dell’8 novembre 2013, che legittima la riduzione del tributo al 30% “per le utenze poste ad una distanza superiore a 1000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica”.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del Comune controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, se dovuti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2017

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