Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1646 del 27/01/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 1646 Anno 2014
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso 4335-2008 proposto da:
TORTINI

(c.f.

GHERARDO

TRTGRR42P24F2050),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PACUVIO 34,
presso

l’avvocato

rappresenta

e

ROMANELLI

difende

GUIDO,

unitamente

che

lo

all’avvocato

PERRONE BENITO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –

2013

contro

1721

COCCIOLO SILVANA;
– intimata –

Data pubblicazione: 27/01/2014

sul ricorso 8086-2008 proposto da:
COCCIOLO

SILVANA

(C.F.

CCCSVN44C521930K),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA
38, presso l’avvocato PANARITI PAOLO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato

controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

TORTINI

GHERARDO

(c.f.

TRTGRR42P24F205U),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PACUVIO 34,
presso

l’avvocato

ROMANELLI

GUIDO,

che

lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato
PERRONE BENITO, giusta procura in calce al ricorso
principale;
– controri corrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n.

3021/2007 della CORTE

D’APPELLO di MILANO, depositata il 15/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

TAMPOIA GIUSEPPE, giusta procura a margine del

/411/

udienza del 13/11/2013 dal Consigliere Dott. ANDREA
SCALDAFERRI;
udito,

per il

ricorrente,

l’Avvocato PALEARI

MARCELLA, con delega, che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso;
udito,

per

la

controricorrente

e

ricorrente

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incidentale, l’Avvocato ARDIZZI ALESSANDRO, con
delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per

il rigetto di entrambi i ricorsi.

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3

Svolgimento del processo
1. Silvana Cocciolo conveniva in giudizio dinanzi al
Tribunale di Milano Gherardo Tortini e la società di fatto
tra lei ed il medesimo, della quale chiedeva l’accertamento
con la condanna del Tortini al pagamento del valore di

in ogni caso, la condanna del predetto alla restituzione
della metà della somma (lire 4.495.000.000) da lui
prelevata, tra gennaio e marzo 1996, dal conto corrente
bancario cointestato. Deduceva, con riguardo alla prima
domanda, di essere subentrata, al momento della separazione
nel 1972 dal di lei marito Domenico Bagnaschi, nella
società di fatto da questi costituita, con pari quote, nel
1961 con il Tortini (operante sotto la ditta individuale
“Bator di Gherardo Tortini”), società di fatto la cui
azienda nel 1977 era stata trasferita alla Bator 2000
s.r.1.; e di aver svolto continuativamente, in tale società
e nelle numerose altre (Fin 2000 s.r.1., Bator 2000 s.r.1.,
Progress 3C s.r.1., Euroblok s.r.l. e Plastik Bator s.r.1.)
costituite con i proventi della società di fatto, attività
lavorativa e gestionale, unitamente al Tortini, sino allo
scioglimento del rapporto tra le parti. Si costituiva in
giudizio il Tortini, deducendo che non era mai stato socio
di fatto né del Bagnaschi né della Cocciolo, che
quest’ultima non era socia di alcuna delle società di
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liquidazione della quota a lei spettante; chiedeva altresì,

capitali cui aveva fatto riferimento in citazione ma vi
aveva solo svolto attività lavorativa -ricoprendo anche
cariche sociali- sempre adeguatamente retribuita; deduceva
inoltre che la pretesa di restituzione della metà della
somma depositata sul conto corrente cointestato era

sempre stato alimentato da lui solo e l’importo in parte
rivendicato dall’attrice era stato utilizzato in relazione
a vicende nelle quali anche lei era coinvolta.
Con sentenza del luglio 2005 il Tribunale rigettava (per
quanto qui rileva) entrambe le domande proposte dalla
Cocciolo.
Proposto appello da quest’ultima, cui resisteva il Tortini,
la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della
sentenza di primo grado, accoglieva la sola domanda di
rendiconto proposta dalla appellante e condannava quindi il
Tortini a restituirle la somma di E

1.160.736,88 -oltre

interessi legali dalla data della domanda- da lui prelevata
dal conto corrente bancario cointestato.
Rilevava in sintesi la Corte milanese: a)che l’accertamento
della società di fatto era di per sé irrilevante, avendo la
stessa attrice sostenuto che la relativa azienda era stata
ceduta alla Bator s.r.l. -della quale l’attrice non era mai
stata socia, così come non lo era delle altre società che
sarebbero state poi costituite con gli utili realizzati- e
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prescritta, ed in ogni caso infondata, perché il conto era

non avendo neppure dedotto che l’originaria società di
fatto avrebbe mutato il proprio oggetto, da artigianale e
manifatturiero in quello, meramente finanziario, proprio di
una holding; b)che era invece fondata la domanda -autonoma
dalle altre proposte dalla Cocciolo- di restituzione della

che la cointestazione di un conto corrente, attribuendo
agli intestatari la qualità di creditori o debitori
solidali del conto stesso a norma dell’art.1854 cod.civ.,
fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto,
salva la prova contraria che il Tortini non aveva fornito,
non avendo provato che la provvista del conto fosse stata
alimentata unicamente da lui, né che le somme prelevate nel
1996 fossero state da lui utilizzate per interessi comuni
alla cointestataria.
Avverso tale sentenza, resa pubblica il 15 novembre 2007,
Gherardo Tortini ha proposto ricorso a questa Corte, cui
resiste Silvana Cocciolo con controricorso e ricorso
incidentale, al quale a sua volta resiste il Tortini con
controricorso.
Motivi della decisione
1.

Si impone innanzitutto,

a norma dell’art.335

cod.proc.civ., la riunione dei ricorsi proposti avverso la
medesima sentenza.

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metà della somma prelevata dal conto cointestato, atteso

2. Il ricorso principale si fonda su due motivi. Con il
primo il signor Tortini denuncia un vizio di motivazione
consistente nell’avere la Corte di merito, nel decidere
sulla titolarità delle somme depositate sul conto corrente
cointestato, omesso di considerare la pacifica circostanza

i proventi di un’attività imprenditoriale che la sentenza
stessa ha riconosciuto far capo al solo Tortini. Con il
secondo denuncia la falsa applicazione degli artt.1854 e
1298 cod.civ., deducendo che erroneamente la Corte di
merito ha ritenuto di sussumere nella disposizione
normativa dell’art.1854 cod.civ. una fattispecie nella
quale il conto corrente era pacificamente alimentato dal
denaro di uno soltanto dei contitolari.
3. Entrambi i motivi non meritano accoglimento.
3.1. Quanto al primo, deve da un lato evidenziarsi come la

omessa considerazione della quale si duole il ricorrente
trovi invece puntuale giustificazione nel fatto che la
domanda di restituzione delle somme prelevate dal conto
cointestato fosse stata proposta dalla signora Cocciolo “in
ogni caso”, dunque per il mero fatto che vi fosse un conto
cointestato ed a prescindere dall’accertamento sul rapporto
sociale. Sulla esistenza effettiva di tale rapporto
sociale, del resto, la sentenza impugnata non si è

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che tale conto corrente era stato alimentato unicamente con

pronunciata, essendosi limitata a considerare l’irrilevanza
delle prove articolate a tal fine dalla parte attrice in
quanto inidonee a dimostrare che la pretesa società di
fatto avesse, dopo la cessione, ancora beni da distribuire
ai soci in sede di liquidazione.

3.2.

Quanto al secondo

diritto può essere censurata liberamente in sede di
legittimità proprio perché presuppone che sulla fissazione
del fatto non vi sia discussione,

essendo invece

l’accertamento del fatto -riservato al giudice di meritosindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di
motivazione (cfr.tra molte: Cass.n.3205/95, n.4698/87). Ciò
posto, il motivo è inammissibile, in quanto in effetti
diretto non già a censurare l’interpretazione delle norme
nel caso concreto così come accertato nella sentenza
impugnata, bensì a criticare (peraltro genericamente) la
ricognizione del fatto stesso, sulla quale tuttavia la
Corte di merito si è insindacabilmente pronunciata.
4. Il ricorso incidentale si fonda su due motivi.
4.1. Con il primo si censura, sotto il profilo del vizio di

motivazione, la sentenza di merito nella parte in cui ha
escluso che la società di fatto, dopo essersi disfatta
della propia azienda, avesse ancora un patrimonio da
liquidare tra i soci. Il motivo è tuttavia inammissibile, a

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motivo, va rammentato che la falsa applicazione di norme di

norma dell’art.366 bis cod.proc.civ. (applicabile nella
specie in ragione dell’avvenuto deposito della sentenza
impugnata nel periodo di vigenza della norma), giacchè la
sua illustrazione è priva del momento di sintesi richiesto
dalla norma stessa a pena di inammissibilità.

artt.1713, 1714 e 1224 cod.civ., sostenendo che gli
interessi sulla somma che il Tortini ha illegittimamente
prelevato dal conto corrente comune avrebbero dovuto essere
calcolati dalla data del prelievo e non da quella della
domanda. La doglianza è infondata. Essa muove infatti da un
presupposto -che sia applicabile nella specie il disposto
dell’art.1714 cod.civ. secondo cui il mandatario deve
corrispondere gli interessi sulle somme riscosse per conto
del mandante con decorrenza dal giorno in cui avrebbe
dovuto rimetterle a quest’ultimo- del quale non risulta
accertato il fondamento: in mancanza di accertamento in
ordine al rapporto sottostante la cointestazione del conto
corrente (la Corte di merito ha basato il suo convincimento
esclusivamente sulla non vinta presunzione normativa di
comproprietà delle somme depositate), non può affermarsi
che i prelievi effettuati unilateralmente da uno dei
cointestatari costituissero esplicazione di un’attività di
mandato, con quanto ne consegue in ordine alla

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4.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli

applicabilità dello schema normativo relativo a tale
rapporto contrattuale.
5.

Il rigetto di entrambi i ricorsi si impone dunque, con

la conseguente compensazione tra le parti delle spese di
questo giudizio di cassazione.

La Corte riunisce i ricorsi, li rigetta entrambi e compensa
tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Sezione prima civile della Corte Suprema di Cassazione, il
13 novembre 2013

P.Q.M.

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