Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1646 del 26/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/01/2021, (ud. 28/10/2020, dep. 26/01/2021), n.1646

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12970/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

C.F., C.M. e L.I., rappresentati e

difesi, per procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. Di

EUGENIO Luca, ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via

Francesco Denza, n. 3, presso lo studio legale dell’avv. BATTAGLIA

Marco;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 198/01/2019 della Commissione tributaria

regionale dell’ABRUZZO, depositata in data 21/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/10/2020 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di liquidazione emesso nei confronti di C.F., C.M. e L.I. per imposta di registro per l’anno 2014 dovuta dai predetti contribuenti con riferimento ad una sentenza civile pronunciata dal Tribunale di Teramo tra ” C.F., C.M., L.I. / M.A., C.S., Cleopatra s.r.l.” (così nell’atto impositivo), la CTR con la sentenza impugnata rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate condividendo la tesi sostenuta dai giudici di primo grado secondo cui la mancata allegazione all’atto impositivo della sentenza civile, di cui era indicato soltanto la data ed il numero, rendeva l’avviso illegittimo per difetto di motivazione.

2. Avverso la citata sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replicano gli intimati con controricorso.

3. Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il primo motivo di ricorso, con cui viene dedotta la nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione, sub specie di motivazione apparente, in violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, è infondato e va rigettato.

2. E’ noto che la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo – quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017).

3. Nel caso di specie, per come risulta dall’apparto motivazionale della sentenza impugnata, i giudici di secondo grado hanno ritenuto di rigettare l’appello dell’agenzia delle entrate ritenendo, sulla scorta del principio affermato da questa Corte nell’ordinanza n. 29402 del 2017, che l’indicazione nell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro solo della data e del numero della sentenza civile, senza l’allegazione della stessa, rendesse l’atto privo di motivazione.

4. Orbene, ritiene il Collegio che i giudici di appello hanno espresso una ben identificabile ratio decidendi, sicchè deve escludersi l’imperscrutabilità della ratio che rende nulla la sentenza per apparenza motivazionale (Cass., Sez. U., n. 22232/2016 cit.), rimanendo del tutto irrilevante la circostanza che la Commissione d’appello si sia espressa utilizzando una formula dubitativa (“(…) la commissione di primo grado sembra aver correttamente applicato il principio affermato dalla Suprema Corte (…)” e che non abbia esaminato le controdeduzioni dell’agenzia appellante all’eccezione degli appellati di inammissibilità dell’appello, peraltro implicitamente rigettata.

5. Anche il secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente deduce la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 54, comma 5, L. n. 212 del 2000, art. 7,L. n. 241 del 1990, artt. 21-septies e 21-octies, è infondato e va rigettato.

6. Invero, la CTR ha fatto corretta applicazione del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di imposta di registro, l’avviso di liquidazione emesso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 54, comma 5, che indichi soltanto la data e il numero della sentenza civile oggetto della registrazione, senza allegarla, è illegittimo, per difetto di motivazione, in quanto l’obbligo di allegazione, previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7 mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad un’attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare (Cass. n. 18352 del 2010, n. 12468 del 2015, n. 29402 del 2017; v. anche Cass. n. 13402 del 2020 in cui, con riferimento ad un avviso di liquidazione dell’imposta di registro emesso in relazione ad un verbale di conciliazione “non solo conosciuto, ma redatto dal contribuente”, sulla rilevata “evidente differenza tra verbale di conciliazione e sentenza”, ha ritenuto di non poter estendere al verbale di conciliazione l’orientamento giurisprudenziale espresso da questa Corte nelle su indicate decisioni).

La correttezza della statuizione impugnata è nella specie suffragata anche dalla circostanza che i contribuenti nel giudizio di merito avevano documentato l’esistenza di una serie di controversie civili instaurate con le altre parti indicate nell’avviso di liquidazione.

Al rigetto dei motivi di ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, (Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714).

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15 per cento dei compensi ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021

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