Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1646 del 24/01/2020
Cassazione civile sez. VI, 24/01/2020, (ud. 25/09/2019, dep. 24/01/2020), n.1646
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15739-2018 proposto da:
R.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE,
109, presso lo studio dell’avvocato DONATELLA VICARI, rappresentato
e difeso dall’avvocato ALBERTO CAMPEGIANI;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, V. CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELA
CAPANNOLO, MANUELA MASSA, CLEMENTINA PULLI, NICOLA VALENTE;
– resistente –
avverso la sentenza n. 271/2017 del TRIBUNALE di RIETI, depositata il
28/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RIVERSO
ROBERTO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
il Tribunale di Rieti, con la sentenza n. 271/2017, pronunciando ex art. 445 bis c.p.c., comma 6, rigettava il ricorso con cui R.S. introduceva il giudizio, a seguito di contestazione delle conclusioni rassegnate dal ctu in sede di accertamento tecnico preventivo in materia di invalidità civile, e condannava lo stesso ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’INPS sostenendo che la parte non avesse depositato idonea certificazione reddituale e non avesse ottemperato a quanto richiesto dal giudice con il decreto 24.11.2017 comunicato in pari data;
avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione R.S. con un motivo illustrato da memoria; l’INPS ha depositato procura in calce alla copia notificata del ricorso;
è stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
con l’unico motivo di ricorso viene dedotta la violazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c. in tema di esenzione dal pagamento di spese competenze e onorari, atteso che il ricorrente aveva formulato l’apposita dichiarazione prevista dalla norma citata ai fini dell’esonero delle spese di lite;
il ricorso è fondato. Ed invero, come risulta dal contenuto del ricorso, redatto in conformità al principio di specificità, la parte ricorrente già con il ricorso per accertamento tecnico preventivo aveva presentato la prescritta dichiarazione, ritualmente sottoscritta, ai fini dell’esonero della condanna alle spese di lite, dichiarazione che aveva poi reiterato nel successivo giudizio di merito all’esito del quale è stata pronunciata la sentenza impugnata;
le stesse dichiarazioni dovevano ritenersi inoltre idonee allo scopo in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito anche mediante il decreto del 24.11.2017, non è prescritta la specifica indicazione del reddito percepito dai singoli componenti il nucleo familiare (Cass.n. 16616/2018, n. 24303/2016);
la sentenza impugnata si rivela perciò illegittima (Cass.n. 14566/2019) nella parte in cui violando l’art. 152 disp. att. c.p.c. ha condannato il soccombente al pagamento delle spese processuali in favore dell’INPS pur rientrando la stessa parte ricorrente nel regime di esenzione stabilito dalla normativa;
il ricorso va quindi accolto, la sentenza deve essere cassata in parte qua e la causa va decisa nel merito dovendosi dichiarare che la parte ricorrente non fosse tenuta a pagare le spese processuali del giudizio ex art. 445 bis c.p.c. in favore dell’INPS; pone le spese di CTU definitivamente a carico dell’INPS;
Le spese del giudizio di legittimità seguono invece la soccombenza come in dispositivo con distrazione in favore dell’Avv. Alberto Campegiani antistatario
Avuto riguardo all’esito del giudizio non sussistono i presupposti di
cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
PQM
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in parte qua e decidendo nel merito dichiara che R.S. non era tenuto a pagare le spese del giudizio ex art. 445 bis c.p.c. all’INPS. Condanna l’INPS al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi Euro 2000 di cui Euro 1800 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’Avv. Alberto Campegiani antistatario. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 25 settembre 2019.
Depositato in cancelleria il 24 gennaio 2020