Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1646 del 24/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 24/01/2011, (ud. 23/09/2010, dep. 24/01/2011), n.1646

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

T.C.;

– intimata –

avverso la decisione n. 93/07/2007 della Commissione tributaria

regionale di Cagliari, emessa il 26 aprile 2007, depositata il 7

febbraio 2008, R.G. 47/06;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Giampaolo;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23 settembre 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che il ricorso secondo quanto attestato nella nota di deposito e iscrizione a ruolo non risulta essere stato notificato alla intimata;

ritenuto che pertanto il ricorso debba essere dichiarato inammissibile senza alcuna statuizione sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2011

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