Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1646 del 23/01/2017


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Cassazione civile, sez. II, 23/01/2017, (ud. 29/09/2016, dep.23/01/2017),  n. 1646

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4499/2013 proposto da:

R.P., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CAIO MARIO 27, presso lo studio dell’avvocato CARLO SRUBEK TOMASSY,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BRUNO

MILANESIO;

– ricorrente –

contro

B.S., BI.SE., elettivamente domiciliati in ROMA,

P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato DARIO GRAMAGLIA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 16/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 07/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito l’Avvocato SRUBEK TOMASSY Carlo, difensore del ricorrente che

si riporta al ricorso;

udito l’Avvocato GRAMAGLIA Dario, difensore dei resistenti che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 22.11.2006 R.P. chiese al Tribunale di Alba, sezione distaccata di Bra, che fosse accertata l’insussistenza di una servitù di passaggio sul proprio fondo (e, precisamente, su una strada privata campestre ivi tracciata e da lui stesso utilizzata per raggiungere il proprio fabbricato rurale) vantata dai sigg.ti B.S. e Bi.Se. a vantaggio di un fondo di loro proprietà. B.S. e Se. si costituirono resistendo alla domanda dell’attore e, in via riconvenzionale, chiedendo che fosse dichiarato il loro acquisto della suddetta servitù per usucapione (decennale od ordinaria) o, in subordine, che fosse costituita una servitù coattiva ai sensi degli artt. 1051 o 1052 c.c.. Il Tribunale accolse la domanda del sig. R. e rigettò le riconvenzionali.

B.S. e Se. appellarono la sentenza formulando le stesse domande proposte in primo grado, cui aggiunsero una domanda di acquisto per destinazione del padre di famiglia.

La Corte d’Appello di Torino – accertato lo stato di interclusione delle particelle di proprietà dei B., formanti un unico corpo accolse, in accoglimento del gravame, la domanda volta alla costituzione di una servitù coattiva; la corte distrettuale, peraltro, rilevato che la suddetta strada campestre era formata da particelle catastali di proprietà non solo del R., ma anche di terzi rimasti estranei alla lite, costituì la ripetuta servitù solo sulle particelle di proprietà del R. e non su quelle di proprietà di terzi, rimasti estranei al giudizio.

Avverso la sentenza di appello R.P. ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo.

Gli intimati hanno depositato controricorso.

La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 29.9.16, per la quale entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La corte d’appello di Torino ha accertato, in fatto, che il fondo dei sigg. B. è intercluso e che il tracciato suggerito dal c.t.u. grava “sui fondi del R. per la maggior lunghezza, ed altresì su fondi di terzi non convenuti in questo giudizio” (pag. 26, punto 5.3, della sentenza gravata).

Tale accertamento in fatto, è bene precisare immediatamente, non è stato specificamente censurato nè dal ricorrente nè, con apposito ricorso incidentale, dal contro ricorrente. Devono quindi giudicarsi inammissibili, in questa sede, le argomentazioni con cui entrambe le parti deducono la circostanza di fatto – non emergente dalla sentenza gravata e non suscettibile di accertamento nel giudizio di legittimità – secondo cui la strada in questione sarebbe stata formata “ex agris collatis” e, pertanto, formerebbe oggetto di una “communio incidens” e, sulla scorta di tale circostanza, argomentano che tutte le particelle del tracciato in questione sarebbero in comproprietà anche del R. (pag. 5, penultimo cpv, del ricorso per cassazione) o anche dei sigg. B. (pag. 8, in principio, della memoria ex art. 378 c.p.c., dei sigg.ri B.).

Tanto precisato, il Collegio rileva che, sulla scorta del menzionato accertamento di fatto, la corte torinese, esclusa la sussistenza del litisconsorzio necessario con i proprietari dei fondi interessati dal suddetto tracciato, ha costituito la servitù sulle sole particelle di quel tracciato di proprietà del R..

Con l’unico motivo di ricorso, riferito alla violazione degli artt. 1051, 1100 e 2697 c.c. e artt. 100 e 102 c.p.c., il ricorrente argomenta che la corte territoriale avrebbe errato, per un verso, nel non riconoscere la sussistenza del litisconsorzio necessario con i proprietari di tutte le particelle componenti la strada di collegamento tra la pubblica via ed il fondo dei signori B. e, per altro verso, nel non rigettare la domanda in ragione della carenza di interesse di questi ultimi alla costituzione di una servitù coattiva di passo limitata ad alcune delle particelle che compongono il suddetto tracciato.

Il motivo è fondato in relazione al secondo dei due profili di censura in cui esso si articola.

La questione posta dal ricorrente, in passato oggetto di statuizioni difformi, appare oggi definita per effetto della pronunzia di questa Corte a Sezioni Unite n. 9685/2013, che ha ribadito come la domanda di costituzione coattiva di servitù di passaggio debba essere contestualmente proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che sia necessario attraversare per il collegamento con la strada pubblica. E’ nell’accesso a questa, infatti, che consiste l’oggetto del diritto riconosciuto dall’art. 1051 c.c., al proprietario del fondo intercluso: la servitù risulterebbe monca rispetto alla previsione normativa, priva di effettiva utilità e insuscettibile di esercizio se non in via puramente emulativa, ove fosse costituita soltanto per un tratto del percorso occorrente, in attesa di una sua futura, solo eventuale e ipotetica, integrazione giudiziale o convenzionale.

In caso contrario, ha precisato la citata pronunzia, si finirebbe con il frammentare un diritto che la norma configura come unitario e indivisibile, poichè soltanto nella sua interezza può assolvere alla funzione che gli è propria.

Ove, pertanto, la domanda di costituzione di una servitù coattiva non sia diretta a tutti i proprietari dei fondi intermedi, si verifica una carenza non tanto sotto il profilo soggettivo dell’integrità del contraddittorio, quanto piuttosto sotto quello oggettivo della congruità del petitum; in altre parole, non vi sono litisconsorti necessari pretermessi, poichè ciò che difetta, in realtà, è quell’essenziale condizione dell’azione che consiste nella “possibilità giuridica” – ossia nella sia pure solo astratta corrispondenza della pretesa accampata in giudizio a una norma che le dia fondamento poichè il bene della vita reclamato dall’attore non gli è accordato dall’ordinamento.

In tal caso, pertanto, non va disposta l’integrazione del contraddittorio, ma la reiezione della domanda in quanto diretta a far valere un diritto inesistente.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza gravata va cassata.

Poichè la sentenza di primo grado aveva accolto la negatoria servitutis del R. e respinto le riconvenzionali dei signori B. e la sentenza di secondo grado ha respinto tutti i motivi di appello formulati dei signori B. (senza che tale reiezione sia stata da costoro impugnata con ricorso incidentale), ad eccezione di quello relativo alla domanda di costituzione della servitù coattiva, e poichè l’accertamento dell’infondatezza di quest’ultima domanda non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con l’accoglimento della domanda dell’attore ed il rigetto delle riconvenzionali dei convenuti.

Le spese dell’intero giudizio seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata, e, decidendo nel merito, accoglie la domanda negatoria servitutis del signor R.P. e rigetta le domande riconvenzionali dei signori Bi.Se. e B.S..

Condanna i signori Bi.Se. e B.S. a rifondere a R.P. le spese di lite, che liquida in Euro 3.000 per il giudizio di primo grado, in Euro 4.500 per il giudizio di secondo grado ed in Euro 2.200 (di cui Euro 200 per esborsi) per il giudizio di cassazione, oltre al rimborso del contributo unificato per il giudizio di cassazione e agli accessori di legge.

Si dà atto che la sentenza è stata redatta con la collaborazione dell’Assistente di studio Dott. C.F..

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2017

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