Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16459 del 13/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 13/07/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 13/07/2010), n.16459

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

G.G.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale delle Marche n. 173/2007/04 depositata l’8/12/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 27/5/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Iacobellis Marcello;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso

aderendo alla relazione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da G.G. contro l’Agenzia delle Entrate e’ stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Pesaro n. 536/01/2005 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il rigetto dell’istanza di rimborso n. (OMISSIS) Irap 1998 – 2000. La CTR escludeva che il contribuente, agente di commercio, avesse “rilevanti mezzi e macchinari, dipendenti e collaboratori e in genere una struttura complessa e onerosa valutabile autonomamente come organizzazione”.

Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Nessuna attivita’ difensiva e’ stata svolta dall’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 27/5/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 57 e art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La CTR avrebbe erroneamente ritenuto tardiva l’argomentazione dell’Ufficio secondo la quale sarebbe connaturale all’attivita’ di agente di commercio l’elemento organizzativo, in quanto gia’ dedotta in primo grado.

Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs.- n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. L’attivita’ di agente di commercio comporterebbe l’assoggettamento del relativo reddito all’imposizione Irap. Con terzo motivo la ricorrente assume la insufficiente motivazione su un fatto decisivo. LA CTR non avrebbe sufficientemente motivato le ragioni per escludere la sussistenza di un’autonoma organizzazione.

Infondato e’ il secondo motivo di ricorso alla luce della decisione delle SS.UU. 26/5/2009, n. 12108, secondo cui l’esercizio dell’attivita’ di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1 e’ esclusa dall’applicazione dell’IRAP qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attivita’ di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantita’ che, secondo l’”id quod plerumque accidit”, costituiscono nell’attualita’ il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Infondato e’ il terzo motivo di ricorso. Nella sentenza non e’ riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto la CTR alla formazione del proprio convincimento; ne’ la ricorrente ha dedotto elementi o argomentazioni svolte in sede di appello in relazione ai quali la motivazione si assume omessa.

Quanto sopra ha effetto assorbente sul primo motivo di ricorso.

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso. Nulla per le spese in assenza di attivita’ difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il secondo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito il primo.

Cosi’ deciso in Roma, il 27 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA