Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16459 del 01/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16459 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 7325-2011 proposto da:
COOPERATIVA AGRICOLA FIUMEFREDDO SCARL
00764760823, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FOLIGNO 10, presso lo
studio dell’avvocato ERRANTE MASSIMO, rappresentata e difesa
dall’avvocato CADELO ENRICO giusta procura speciale in calce al
ricorso;

– ricorrente contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in
persona del Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE,
in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

9430

Data pubblicazione: 01/07/2013

-

avverso la sentenza n. 10/14/2010 della

resistenti

COMMISSIONE

TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO del 20/07/2009,
depositata il 18/01/2010;

12/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATO
BOGNANNI;
è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

Ric. 2011 n. 07325 sez. MT – ud. 12-06-2013
-2-

udita la relazione della causa svolta nella camera

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 7325/11

Ricorrente: società Cooperativa Agricola Fiumefreddo rl.
Intimata: agenzia entrate

Ordinanza
Svolgimento del processo

1. La società Cooperativa Agricola Fiumefreddo rl. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza
della commissione tributaria regionale della Sicilia n. 10/14/10,
depositata il 18 gennaio 2010, con la quale, rigettato l’appello
della medesima contro la decisione di quella provinciale,
l’opposizione, inerente a tre avvisi di accertamento, relativamente all’Irpeg, Irap ed Iva per le annualità 1998-2000, veniva respinta. In particolare il giudice di secondo grado osservava che
il metodo induttivo seguito era stato regolare, atteso che si b
sava su presunzioni costituite dalle rilevazioni svolte al a
Guardia di finanza, che aveva compiuto una verifica circostanziata, nel corso della quale aveva appurato pure che varie fatture
inerenti a prodotti agrumicoli in realtà non erano state rilasciate dai soggetti che vi figuravano, come pure diverse operazioni
risultavano inesistenti, a fronte della documentazione prodotta
dalla contribuente, che atteneva a contabilità inattendibile, mentre quelle altre bancarie di versamenti e prelevamenti dei soci e
della società dimostravano l’occultamento di maggiori ricavi e la
indetraibilità dell’Iva. L’agenzia delle entrate si è solo costituita, senza svolgere attività difensiva.
Motivi della decisione

2. Pregiudizialmente va rilevato che il ricorso è formulato col
sistema c.d. dell’assemblaggio, per il quale la ricorrente lo ha
confezionato col riportarvi tutto il contenuto degli avvisi d accertamento; dei ricorsi e delle sentenze dei gradi di merito, così
violando la relativa disposizione di legge circa la sommaria espo1

Oggetto: opposizione ad avvisi accertamento,

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sizione dei fatti della causa, e l’enunciazione dei motivi che lo
sorreggono, sicché esso è per tal verso inammissibile. Invero,
com’è noto, in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all’art. 366, n. 3, cod. proc. civ., la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali

sto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la
vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a
soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in
quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a
leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la
scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso (Cfr. anche Cass. Sez. U, Sentenze n. 5698 del 11/04/2012
n. 19255 del 2010).
3. Ciò premesso, ad ogni buon conto – e “ad abundantiím” – col
primo motivo la ricorrente deduce violazione di norme di legge,
nonché vizi di motivazione, in quanto la CTR non considerava che i
presupposti per l’adozione del metodo sintetico difettavano, mentre invece andava seguito solo quello analitico. Inoltre le operazioni bancarie dei soci non rilevavano ai fini dei ricavi e dei
redditi societari.
Il motivo, peraltro inesattamente plurimo, è inammissibile,
giacchè con le suindicate doglianze la ricorrente denunzia la mancata valutazione del materiale probatorio acquisito secondo la sua
prospettazione difensiva. Ciò non è possibile, posto che in sede
di legittimità non è dato proporre un vaglio alternativo degli elementi acquisiti dal giudice di merito. Al riguardo la giurisprudenza insegna che la valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della
motivazione del relativo apprezzamento (V. anche Cass. Sent. 322
del 13/01/2003).
A parte tutto ciò – anche se ultroneo – comunque la censura
non ha pregio, atteso che, com’è noto, in particolare in tema di
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è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richie-

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IVA, nelle c.d. “frodi carosello” – fondate sul mancato versamento
dell’imposta incassata da società “cartiere” a seguito di acquisti
intracomunitari, o altrimenti esenti, e successive rivendite anche
attraverso l’interposizione di una o più società o ditte filtro
(“buffers”) – il meccanismo dell’operazione e gli scopi che la

ti al fine di praticare prezzi di vendita più bassi, con alterazione a proprio favore del libero mercato), fanno presumere la
piena conoscenza della frode e la consapevole partecipazione
all’accordo simulatorio del beneficiario finale, con la conseguenza che, in applicazione del relativo principio sancito dall’art.
17 della direttiva 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, l’IVA assolta
dal medesimo beneficiario nelle operazioni commerciali con la società filtro non è detraibile ai sensi dell’art. 19 del d.P.R.
ottobre 1972, n. 633, anche se le predette operazioni siano st
effettivamente compiute e le relative fatture, al pari dell’intera
documentazione contabile, sembrino perfettamente regolari (V. pure
Cass. Sentenza n. 867 del 20/01/2010, Sezioni Unite: n. 30055 del
2008). Gli stessi rilievi valgono anche in ordine alle altre imposte evase, trattandosi di effetti consequenziali alla “frode carosello”. Peraltro in tema di accertamento delle imposte sui redditi
e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, l’art.
32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 impone di considerare ricavi sia i prelevamenti, sia i versamenti su conto corrente, salvo
che il contribuente non provi che questi ultimi sono registrati in
contabilità e che i primi sono serviti per pagare determinati beneficiari, anziché costituire acquisizione di utili; posto che, in
materia, sussiste inversione dell’onere della prova, alla presunzione di legge (relativa) va contrapposta una prova, non un’altra
presunzione semplice ovvero una mera affermazione di carattere generale, nè è possibile ricorrere all’equità, mentre invece alcuna
prova la Fiumefreddo aveva addotto a sostegno dei suoi assunti (V.
pure Cass. Sentenze n. 25365 del 05/12/2007, n. 14675 del 2006).

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stessa si propone (acquisizione di materiali a prezzi più contenu-

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Sul punto perciò la sentenza impugnata risulta motivata in modo giuridicamente corretto ed adeguato.
3. Col secondo motivo la ricorrente denunzia ancora violazione
di norme d legge e vizi di motivazione, giacchè il giudice di appello non considerava che il parere negativo dell’organo di vigi-

liana, circa la pretesa carenza dei presupposti per le agevolazioni fiscali, non era vincolante, ed inoltre era stato affrett
per la prossima scadenza dei termini per l’accertamento.
Si tratta all’evidenza di censura che rimane sostanzialment
assorbita dal motivo testé esaminato. Tuttavia appare opportuno
rilevare che il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione non può essere ravvisato, atteso che esso si configura
solamente allorquando non è dato desumere l’ logicoargomentativo condotto alla stregua dei canoni ermeneutici seguiti
per addivenire alla formazione del giudizio. In proposito si osserva che non v’ha dubbio che il vizio di omessa, o insufficiente
o contraddittoria motivazione, deducibile in sede di legittimità
ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della
controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei
fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione
il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo
quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della
correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice
del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all’uopo, valutarne le prove, controllarne
l’attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze
probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, come nella specie (V. pure Cass. Sez. U Sent. 05802
dell’11/06/1998).
4. Ne deriva che il ricorso va dichiarato inammissibile.
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lanza, e cioè l’Assessorato alla Cooperazione della Regione sici-

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5. Quanto alle spese del giudizio, non si fa luogo ad alcuna
statuizione, stante la mancata attività difensiva dell’inti ata.
P.Q.M.
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2013.

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